Art. 2.
                   Requisiti per il riconoscimento
                  delle organizzazioni di operatori
  1.  I  requisiti  ed  i  criteri da rispettare sono quelli previsti
all'art.  2,  paragrafo  2,  del regolamento, distinti nelle seguenti
tipologie associative:
    a) Organizzazioni dei produttori olivicoli:
      1.1  essere  costituite da produttori di olive non partecipanti
ad  altra  organizzazione  di  produttori  riconosciuta  ai sensi del
regolamento, e beneficiari dell'aiuto alla produzione di cui all'art.
5,   del   regolamento   (CEE)   n.   136/66,   per  la  campagna  di
commercializzazione   2000/01,  ovvero  che  abbiano  presentato  una
dichiarazione  di coltivazione per la campagna di commercializzazione
2001/2002 o 2002/2003;
      1.2  contare almeno 2500 produttori associati, ovvero il 2% dei
produttori  di  olive  o della produzione media di olio di oliva o di
olive  da  tavola  della  zona  regionale  interessata, riferita alle
ultime 5 campagne;
    b) Unioni di organizzazioni di produttori olivicoli:
      1.1.  essere costituite da organizzazioni di base di produttori
olivicoli,  riconosciute ai sensi della lettera a) e non far parte di
un'altra  unione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma
del regolamento;
      1.2  contare  almeno  10  organizzazioni  aderenti stabilite in
almeno  sette  zone  regionali,  ovvero  rappresentare  il  15% della
produzione  media  di  olive da tavola o di olio di oliva prodotti in
Italia, riferita alle ultime 5 campagne;
    c) altre organizzazioni di operatori:
      1.1  essere  costituite  da operatori del settore oleicolo, non
facenti  parte  di  altra  organizzazione riconosciuta ai sensi della
lettera c) del presente decreto, che nell'anno precedente la campagna
di  commercializzazione  2002/2003 hanno realizzato almeno il 50% del
loro  fatturato  con  la  trasformazione di olive o con la vendita di
olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato
piu'  di 5.000 tonnellate di olio di oliva o piu' di 1.000 tonnellate
di olive da tavola;
      1.2  associare  almeno  30  operatori  che  commercializzano  o
trasformano   complessivamente   una  quantita'  superiore  a  20.000
tonnellate  di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola,
ovvero  che  contano  almeno  il 15% della produzione media, riferita
alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola prodotte
in Italia;
    d) Organizzazioni interprofessionali:
      1.1  rappresentare  operatori  stabiliti  in  almeno  otto zone
regionali   e   che   svolgano  attivita'  economiche  connesse  alla
produzione,  trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e
delle olive da tavola, con riferimento alle produzioni effettive;
  2.  ai fini della determinazione dei requisiti di cui al punto 1.1,
si  fa  riferimento  alle  produzioni  effettive,  determinate  dalla
Commissione  delle  Comunita' europee, secondo la ripartizione di cui
alle zone regionali riportate all'allegato 1 del presente decreto.