Art. 2. Requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori 1. I requisiti ed i criteri da rispettare sono quelli previsti all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento, distinti nelle seguenti tipologie associative: a) Organizzazioni dei produttori olivicoli: 1.1 essere costituite da produttori di olive non partecipanti ad altra organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento, e beneficiari dell'aiuto alla produzione di cui all'art. 5, del regolamento (CEE) n. 136/66, per la campagna di commercializzazione 2000/01, ovvero che abbiano presentato una dichiarazione di coltivazione per la campagna di commercializzazione 2001/2002 o 2002/2003; 1.2 contare almeno 2500 produttori associati, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime 5 campagne; b) Unioni di organizzazioni di produttori olivicoli: 1.1. essere costituite da organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a) e non far parte di un'altra unione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento; 1.2 contare almeno 10 organizzazioni aderenti stabilite in almeno sette zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime 5 campagne; c) altre organizzazioni di operatori: 1.1 essere costituite da operatori del settore oleicolo, non facenti parte di altra organizzazione riconosciuta ai sensi della lettera c) del presente decreto, che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione 2002/2003 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato piu' di 5.000 tonnellate di olio di oliva o piu' di 1.000 tonnellate di olive da tavola; 1.2 associare almeno 30 operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantita' superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, ovvero che contano almeno il 15% della produzione media, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola prodotte in Italia; d) Organizzazioni interprofessionali: 1.1 rappresentare operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attivita' economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, con riferimento alle produzioni effettive; 2. ai fini della determinazione dei requisiti di cui al punto 1.1, si fa riferimento alle produzioni effettive, determinate dalla Commissione delle Comunita' europee, secondo la ripartizione di cui alle zone regionali riportate all'allegato 1 del presente decreto.