Art. 3. Procedure per la verifica dei requisiti e per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori 1. La richiesta di riconoscimento, mediante apposita domanda a firma del legale rappresentante, ai fini del presente decreto, e' presentata da ciascuna organizzazione di operatori, entro il 31 maggio 2003, rispettivamente: a) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC 4 - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, qualora trattasi di unioni di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, i cui componenti operano in almeno otto zone regionali; b) alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, se trattasi di organizzazioni di operatori a carattere regionale; c) alla regione o provincia autonoma nel cui territorio e' realizzata la prevalenza dell'attivita' produttiva nel caso di organizzazione a carattere interregionale. 2. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, gia' riconosciute ai sensi dell'art. 20-quater del regolamento n. 136/66/CEE, nonche' le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute dallo Stato membro, che presentano un programma di attivita' conformemente al regolamento, sono considerate riconosciute se soddisfano i criteri del regolamento stesso e del presente decreto. 3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della sottoindicata documentazione: a) certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria ed artigianato, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione; b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto; c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento; d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti e ad integrare, in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attivita' ai sensi del paragrafo 3, dell'art. 4-bis, del regolamento (CE) n. 1638/1998, e a consentire l'accesso agli incaricati del controllo; e) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa; f) relazione illustrativa comprovante l'idoneita' ad espletare le attivita' previste dallo specifico regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia; g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale; h) per le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'elenco degli associati in estratto autentico dal libro sociale, anche su supporto magnetico, specificando quali produttori hanno beneficiato del regime d'aiuto alla produzione nelle campagne 2000/2001 o quali hanno presentato denuncia di coltivazione nella campagna di commercializzazione 2001/2002 o 2002/2003; i) per le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati, aventi i requisiti, di cui alla medesima lettera c), del presente decreto e risultanti dal libro dei soci; per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti o autocertificazione attestante l'avvenuta commercializzazione nella precedente campagna delle quantita' previste all'art. 2, paragrafo 2, lettera c) del regolamento; l) per le unioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la documentazione di cui alle precedenti lettere da a) a g) nonche' i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, e documentazione relativa alla rappresentativita' del 15% della produzione media, riferita alle ultime 5 campagne, di olive da tavola o di olio di oliva, prodotti in Italia; m) per le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, la documentazione di cui alle lettere da a) a g) nonche' la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentativita' di ciascun organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. In particolare i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attivita' economica. 4. Le organizzazioni di operatori, di cui al comma 2, depositano, alla data di presentazione del programma di attivita', al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC 4, e alla regione o provincia autonoma competente, nel caso di organizzazioni di operatori a carattere regionale o interregionali, una relazione illustrativa attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento, allegando il provvedimento di riconoscimento nazionale. Le organizzazioni di operatori che svolgono il programma di attivita' in ambito regionale, depositano copia della suddetta relazione illustrativa e del provvedimento di riconoscimento anche presso la regione territorialmente competente. 5. Le regioni e le province autonome ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, negli ambiti di rispettiva competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e dal presente decreto sulla base della documentazione presentata e anche con accertamenti in loco e, entro sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, procedono al riconoscimento. Nel caso di organizzazione a carattere interregionale, la regione o provincia autonoma competente procede al riconoscimento previa acquisizione di parere conforme da parte della regione o provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza. 6. Alle organizzazioni di operatori riconosciute e' attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento con il numero attribuito viene trasmesso all'AGEA.