Art. 3.
               Procedure per la verifica dei requisiti
      e per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori
  1.  La  richiesta  di  riconoscimento,  mediante apposita domanda a
firma  del  legale  rappresentante,  ai fini del presente decreto, e'
presentata   da   ciascuna  organizzazione  di  operatori,  entro  il
31 maggio 2003, rispettivamente:
    a) al   Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali  -
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
- Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la
tutela del consumatore - Ufficio QTC 4 - via XX Settembre, 20 - 00187
Roma,  qualora trattasi di unioni di organizzazioni di produttori, di
organizzazioni   interprofessionali  o  di  altre  organizzazioni  di
operatori  a  carattere nazionale, i cui componenti operano in almeno
otto zone regionali;
    b) alla   regione   o  alla  provincia  autonoma  competente  per
territorio,  se  trattasi  di organizzazioni di operatori a carattere
regionale;
    c) alla  regione  o  provincia  autonoma  nel  cui  territorio e'
realizzata  la  prevalenza  dell'attivita'  produttiva  nel  caso  di
organizzazione a carattere interregionale.
  2.  Le  organizzazioni  di  operatori  del  settore  oleicolo, gia'
riconosciute   ai   sensi  dell'art.  20-quater  del  regolamento  n.
136/66/CEE,  nonche' le altre organizzazioni di operatori del settore
oleicolo riconosciute dallo Stato membro, che presentano un programma
di   attivita'   conformemente   al   regolamento,  sono  considerate
riconosciute  se  soddisfano  i  criteri del regolamento stesso e del
presente decreto.
  3.  La  domanda  di cui al comma 1 e' corredata della sottoindicata
documentazione:
    a) certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria ed
artigianato,  d'iscrizione  al registro delle imprese, o equipollente
autocertificazione;
    b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto;
    c) delibera  del  consiglio di amministrazione con la quale viene
dato   mandato   al   legale   rappresentante   di   procedere   alla
formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;
    d) dichiarazione  rilasciata dal legale rappresentante di impegno
a  sottoporsi  a  tutti i controlli previsti dalle norme vigenti e ad
integrare,  in  via  complementare,  con  propri  mezzi,  la quota di
finanziamento  pubblico  per la esecuzione del programma di attivita'
ai  sensi  del  paragrafo 3, dell'art. 4-bis, del regolamento (CE) n.
1638/1998, e a consentire l'accesso agli incaricati del controllo;
    e) dichiarazione   attestante  la  consistenza  organizzativa  ed
operativa;
    f) relazione illustrativa comprovante l'idoneita' ad espletare le
attivita'  previste  dallo  specifico regolamento comunitario e dalla
normativa nazionale in materia;
    g) attestazione  di  adeguate  garanzie  sul piano finanziario ai
fini   del   rispetto   degli   obblighi  derivanti  dalla  normativa
comunitaria e nazionale;
    h) per  le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art.
2,  comma  1,  lettera  a),  l'elenco  degli  associati  in  estratto
autentico   dal   libro   sociale,   anche   su  supporto  magnetico,
specificando  quali  produttori  hanno beneficiato del regime d'aiuto
alla  produzione  nelle  campagne  2000/2001 o quali hanno presentato
denuncia   di  coltivazione  nella  campagna  di  commercializzazione
2001/2002 o 2002/2003;
    i) per  le  altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2,
comma  1,  lettera  c),  l'elenco, anche su supporto magnetico, degli
operatori associati, aventi i requisiti, di cui alla medesima lettera
c),  del  presente  decreto  e  risultanti  dal  libro  dei soci; per
ciascuno  associato,  copia  delle fatture di vendita, comprovanti il
possesso  dei  predetti  requisiti  o  autocertificazione  attestante
l'avvenuta   commercializzazione   nella  precedente  campagna  delle
quantita'   previste   all'art.   2,   paragrafo 2,  lettera  c)  del
regolamento;
    l) per le unioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art.
2,  comma  1,  lettera  b),  la documentazione di cui alle precedenti
lettere  da  a)  a  g)  nonche'  i  decreti  di  riconoscimento delle
organizzazioni  di  produttori,  ai  sensi  dell'art. 2, paragrafo 2,
lettera   a)   del   regolamento,   e  documentazione  relativa  alla
rappresentativita'  del  15%  della  produzione  media, riferita alle
ultime 5 campagne, di olive da tavola o di olio di oliva, prodotti in
Italia;
    m) per  le  organizzazioni interprofessionali, di cui all'art. 2,
paragrafo  2,  lettera  d), del regolamento, la documentazione di cui
alle  lettere  da  a)  a  g) nonche' la documentazione comprovante il
possesso  dei  requisiti  di  rappresentativita' di ciascun organismo
costituente  l'organizzazione  interprofessionale.  In  particolare i
dati  relativi  alle  quote  di  mercato  rappresentate dalle diverse
componenti   della   filiera  nei  rispettivi  settori  di  attivita'
economica.
  4.  Le  organizzazioni di operatori, di cui al comma 2, depositano,
alla  data  di presentazione del programma di attivita', al Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita'
dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari e la tutela del consumatore -
Ufficio  QTC  4,  e alla regione o provincia autonoma competente, nel
caso   di   organizzazioni  di  operatori  a  carattere  regionale  o
interregionali,  una relazione illustrativa attestante la sussistenza
dei  requisiti  di  cui all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento,
allegando   il   provvedimento   di   riconoscimento   nazionale.  Le
organizzazioni di operatori che svolgono il programma di attivita' in
ambito   regionale,   depositano   copia   della  suddetta  relazione
illustrativa  e  del  provvedimento di riconoscimento anche presso la
regione territorialmente competente.
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  ed  il  Ministero delle
politiche   agricole   e   forestali,   negli  ambiti  di  rispettiva
competenza,  verificano  la  sussistenza  dei  requisiti previsti dal
regolamento  e  dal  presente decreto sulla base della documentazione
presentata  e anche con accertamenti in loco e, entro sessanta giorni
successivi  alla  data  di  presentazione della domanda, procedono al
riconoscimento.    Nel    caso    di   organizzazione   a   carattere
interregionale, la regione o provincia autonoma competente procede al
riconoscimento  previa acquisizione di parere conforme da parte della
regione    o    provincia    autonoma    cointeressata,   comprovante
l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza.
  6.  Alle  organizzazioni di operatori riconosciute e' attribuito un
numero  di  riconoscimento,  ai  sensi  dell'art.  3  paragrafo 2 del
regolamento.  Copia del provvedimento di riconoscimento con il numero
attribuito viene trasmesso all'AGEA.