Art. 4. Attivita' ammissibili al finanziamento 1. I programmi di attivita' oggetto di finanziamento comunitario sono costituiti dalle attivita' ammissibili, specificate all'art. 4 del regolamento nei seguenti settori: a) sorveglianza e gestione amministrativa; b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; c) miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; d) tracciabilita', certificazione e tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola. 2. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario le attivita' riportate all'art. 4, paragrafo 5, del regolamento. 3. Le attivita' ammissibili al finanziamento comunitario, contenute nei relativi programmi, sono attuate in conformita' a quanto indicato nell'allegato 2, evitando ogni forma di sovrapposizione con coincidenti azioni svolte ai sensi del regolamento (CE) n. 528/99, recante misure intese a migliorare la qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, e successive modifiche.