Art. 4.
               Attivita' ammissibili al finanziamento
  1.  I  programmi  di attivita' oggetto di finanziamento comunitario
sono  costituiti  dalle attivita' ammissibili, specificate all'art. 4
del regolamento nei seguenti settori:
    a) sorveglianza e gestione amministrativa;
    b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
    c) miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva
e di olive da tavola;
    d) tracciabilita',   certificazione   e   tutela  della  qualita'
dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
  2.  Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario le
attivita' riportate all'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.
  3. Le attivita' ammissibili al finanziamento comunitario, contenute
nei relativi programmi, sono attuate in conformita' a quanto indicato
nell'allegato   2,   evitando   ogni  forma  di  sovrapposizione  con
coincidenti  azioni  svolte  ai sensi del regolamento (CE) n. 528/99,
recante  misure  intese  a migliorare la qualita' della produzione di
olio di oliva e di olive da tavola, e successive modifiche.