Art. 5. Presentazione e approvazione dei programmi di attivita' 1. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute presenta un unico programma di attivita', secondo le modalita' fissate all'art. 5 del regolamento. 2. Le organizzazioni di operatori, riconosciute dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del presente decreto, presentano entro il 31 maggio 2003 il programma di attivita' e la relativa domanda di finanziamento comunitario all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma. 3. Le organizzazioni di operatori, riconosciute dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del presente decreto e quelle gia' riconosciute dalle regioni e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a carattere regionale, presentano, entro il 31 maggio 2003, il programma di attivita' e la relativa domanda di finanziamento contestualmente alla regione competente per territorio ed all'AGEA entro il termine di cui al comma 2. 4. Le regioni e le province autonome, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, esprimono un parere di ammissibilita' al finanziamento di ciascun programma e lo trasmettono all'AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, puo' inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all'art. 6. Il suddetto parere di ammissibilita' assume carattere vincolante per le successive determinazioni del Comitato, limitatamente ai programmi di attivita' che riguardino i settori b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 4. 5. Per assicurare piena coerenza tra i programmi di attivita' e gli scopi del regolamento, sono determinati, in funzione della capacita' economica ed operativa dei soggetti abilitati a presentare domanda, i seguenti requisiti minimi di ammissibilita' dei programmi stessi al finanziamento, in applicazione dell'art. 6 del «Regolamento»: nel caso di organizzazioni di produttori, il valore della produzione di olio ammessa al pagamento dell'aiuto comunitario per i soci aderenti, complessivamente corrisposta nelle ultime tre campagne, deve essere almeno pari al doppio dell'importo del programma presentato; nel caso di organizzazioni professionali, il valore del fatturato complessivamente ottenuto negli ultimi tre anni deve essere almeno pari al doppio dell'importo del programma presentato; nel caso di organizzazioni interprofessionali, i due criteri devono intendersi cumulati. 6. L'AGEA, acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'art. 6, approva i programmi di attivita' entro il 31 luglio 2003, dandone comunicazione alle organizzazioni di operatori interessati ed alle regioni competenti per territorio. 7. L'AGEA emana un'apposita circolare relativa al complesso delle modalita' e procedure operative, cui si attengono le organizzazioni degli operatori che presentano il programma di attivita' per la relativa realizzazione.