Art. 5.
       Presentazione e approvazione dei programmi di attivita'
  1. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute presenta
un  unico  programma  di  attivita',  secondo  le  modalita'  fissate
all'art. 5 del regolamento.
  2. Le organizzazioni di operatori, riconosciute dal Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  ai  sensi  del  presente  decreto,
presentano  entro  il  31  maggio 2003 il programma di attivita' e la
relativa  domanda  di  finanziamento  comunitario  all'Agenzia per le
erogazioni  in  agricoltura, di seguito denominata AGEA, via Palestro
n. 81 - 00185 Roma.
  3.  Le  organizzazioni  di  operatori, riconosciute dalle regioni e
dalle  province autonome, ai sensi del presente decreto e quelle gia'
riconosciute dalle regioni e dal Ministero delle politiche agricole e
forestali,  a  carattere  regionale,  presentano,  entro il 31 maggio
2003,   il   programma   di   attivita'  e  la  relativa  domanda  di
finanziamento  contestualmente alla regione competente per territorio
ed all'AGEA entro il termine di cui al comma 2.
  4.  Le  regioni  e  le province autonome, entro quindici giorni dal
ricevimento  della  domanda di cui al comma 3, esprimono un parere di
ammissibilita' al finanziamento di ciascun programma e lo trasmettono
all'AGEA  che,  in ogni caso, decorso tale termine, puo' inoltrare la
documentazione  al  Comitato  di  valutazione  di  cui all'art. 6. Il
suddetto  parere di ammissibilita' assume carattere vincolante per le
successive determinazioni del Comitato, limitatamente ai programmi di
attivita'  che  riguardino  i  settori  b)  e  c)  di  cui al comma 1
dell'art. 4.
  5. Per assicurare piena coerenza tra i programmi di attivita' e gli
scopi  del regolamento, sono determinati, in funzione della capacita'
economica ed operativa dei soggetti abilitati a presentare domanda, i
seguenti  requisiti  minimi di ammissibilita' dei programmi stessi al
finanziamento, in applicazione dell'art. 6 del «Regolamento»:
    nel  caso  di  organizzazioni  di  produttori,  il  valore  della
produzione  di olio ammessa al pagamento dell'aiuto comunitario per i
soci   aderenti,   complessivamente   corrisposta  nelle  ultime  tre
campagne,   deve  essere  almeno  pari  al  doppio  dell'importo  del
programma presentato;
    nel caso di organizzazioni professionali, il valore del fatturato
complessivamente  ottenuto  negli  ultimi tre anni deve essere almeno
pari al doppio dell'importo del programma presentato;
    nel  caso  di  organizzazioni  interprofessionali,  i due criteri
devono intendersi cumulati.
  6.   L'AGEA,   acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  di
valutazione di cui all'art. 6, approva i programmi di attivita' entro
il  31  luglio  2003,  dandone  comunicazione  alle organizzazioni di
operatori interessati ed alle regioni competenti per territorio.
  7.  L'AGEA  emana un'apposita circolare relativa al complesso delle
modalita'  e  procedure operative, cui si attengono le organizzazioni
degli  operatori  che  presentano  il  programma  di attivita' per la
relativa realizzazione.