Art. 6.
                       Comitato di valutazione
  1.  E'  istituito  presso  l'AGEA  un  apposito Comitato tecnico di
valutazione  con  il compito di procedere all'esame ed alla selezione
dei  programmi  di  attivita'  unitamente  alla  riconciliazione  dei
relativi   dati  finanziari,  nel  rispetto  del  limite  massimo  di
finanziamento  e  della ripartizione delle risorse disponibili fra le
tipologie  di  attivita',  secondo  quanto riportato nell'allegato 2,
nonche'  della  percentuale  minima  fissata  dal  regolamento,  come
modificato dal regolamento (CE) n. 1965/2002.
  2.  Il  Comitato, presieduto da un dirigente del Dipartimento della
qualita' e dei servizi, e' composto da:
    a) un  rappresentante  della  Direzione  generale delle politiche
agroalimentari;
    b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;
    c) un rappresentante dell'AGEA;
    d) un  rappresentante  dell'Ismea  (Istituto  di  servizi  per il
mercato agricolo e alimentare);
    e) il direttore dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica di
Pescara o suo delegato;
    1)  il direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di
Cosenza, o suo delegato.
  I  componenti  di  cui  alle lettere a), b), c) e d) partecipano al
Comitato con diritto di voto, mentre i componenti di cui alle lettere
e)  ed  f)  partecipano  senza  diritto  di  voto.  Il  Comitato puo'
avvalersi di esperti di provenienza universitaria.
  Lo  stesso Comitato e' supportato da un Segretariato, costituito da
un  funzionario  del  Dipartimento delle politiche di mercato, da uno
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi  e  da  uno  dell'AGEA,  e  puo'  avvalersi,  per particolari
questioni,   anche   di   altri   specialisti   nei  singoli  settori
interessati.
  Partecipa  ai  lavori  della  Commissione  il  rappresentante della
regione, cui si riferiscono i programmi esaminati.
  3. L'AGEA, ad avvenuta verifica di conformita' della documentazione
tecnico-amministrativa  e  finanziaria,  indicata nella circolare, di
cui all'art. 5, comma 7, trasmette i programmi al Comitato, corredati
dal  parere  vincolante della regione competente per territorio per i
settori  di  cui  alle  lettere b) e c), comma 1 dell'art. 4, e della
dichiarazione  di  conformita'  del Dipartimento della qualita' e dei
servizi per i settori di competenza.
  4,   Il   Comitato   di   valutazione  verifica  che  non  esistano
sovrapposizioni  fra  le attivita' relative al reg. (CE) n. 1334/02 e
le  attivita'  del  reg.  (CE) n. 528/99, nonche' con le azioni nello
specifico comparto recate dai piani di sviluppo rurale.
  5.  Il Comitato ha facolta' di chiedere integrazioni o modifiche al
programma di attivita', nel corso della relativa valutazione, nonche'
ogni  utile  elemento per la verifica della corrispondenza alle norme
comunitarie e nazionali.
  6.  Il  Comitato  trasmette  all'AGEA l'esito della valutazione dei
programmi   di   attivita'   per   l'adozione  dei  provvedimenti  di
competenza.