Art. 6. Comitato di valutazione 1. E' istituito presso l'AGEA un apposito Comitato tecnico di valutazione con il compito di procedere all'esame ed alla selezione dei programmi di attivita' unitamente alla riconciliazione dei relativi dati finanziari, nel rispetto del limite massimo di finanziamento e della ripartizione delle risorse disponibili fra le tipologie di attivita', secondo quanto riportato nell'allegato 2, nonche' della percentuale minima fissata dal regolamento, come modificato dal regolamento (CE) n. 1965/2002. 2. Il Comitato, presieduto da un dirigente del Dipartimento della qualita' e dei servizi, e' composto da: a) un rappresentante della Direzione generale delle politiche agroalimentari; b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome; c) un rappresentante dell'AGEA; d) un rappresentante dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare); e) il direttore dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara o suo delegato; 1) il direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza, o suo delegato. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) partecipano al Comitato con diritto di voto, mentre i componenti di cui alle lettere e) ed f) partecipano senza diritto di voto. Il Comitato puo' avvalersi di esperti di provenienza universitaria. Lo stesso Comitato e' supportato da un Segretariato, costituito da un funzionario del Dipartimento delle politiche di mercato, da uno del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi e da uno dell'AGEA, e puo' avvalersi, per particolari questioni, anche di altri specialisti nei singoli settori interessati. Partecipa ai lavori della Commissione il rappresentante della regione, cui si riferiscono i programmi esaminati. 3. L'AGEA, ad avvenuta verifica di conformita' della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, indicata nella circolare, di cui all'art. 5, comma 7, trasmette i programmi al Comitato, corredati dal parere vincolante della regione competente per territorio per i settori di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'art. 4, e della dichiarazione di conformita' del Dipartimento della qualita' e dei servizi per i settori di competenza. 4, Il Comitato di valutazione verifica che non esistano sovrapposizioni fra le attivita' relative al reg. (CE) n. 1334/02 e le attivita' del reg. (CE) n. 528/99, nonche' con le azioni nello specifico comparto recate dai piani di sviluppo rurale. 5. Il Comitato ha facolta' di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attivita', nel corso della relativa valutazione, nonche' ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali. 6. Il Comitato trasmette all'AGEA l'esito della valutazione dei programmi di attivita' per l'adozione dei provvedimenti di competenza.