Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie
  1.  Il  finanziamento  comunitario  dei programmi di azioni, di cui
all'art.  4-bis,  paragrafo  1, del reg. (CE) n. 1513/2001 e' fissato
nella  misura massima del 3% dell'aiuto alla produzione, ai sensi del
reg. (CE) n. 1873/2002.
  2.  Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1873/2002, e' mantenuta
inalterata,  per  le  campagne 2002/03 e 2003/04, la trattenuta dello
0,8%  dell'aiuto  alla  produzione,  di  cui  all'art.  20-quinquies,
paragrafo  1  del  reg.  n.  136/66/CEE, destinata a contribuire alle
spese di funzionamento delle organizzazioni di produttori olivicoli e
loro unioni, riconosciute ai sensi del reg. (CEE) 2261/84.
  3.  Ferma restando la trattenuta dello 0,8% prevista al comma 2, il
2,2% dell'importo dell'aiuto alla produzione e' destinato alle azioni
di cui al comma 1.
  4. L'ammontare derivante dall'applicazione della percentuale di cui
al  comma  3,  pari  a  Euro  15.803.356,  e' ripartito fra i diversi
settori,  per  ciascuna  campagna,  nel  rispetto  dei  limiti minimi
fissati dal reg. (CE) n. 1965/2002, secondo le seguenti modalita':
    a) 15%  destinato alla sorveglianza e gestione amministrativa del
mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
    b) 30% destinato all'impatto ambientale dell'oleicoltura;
    c) 30% destinato al miglioramento della qualita' della produzione
di olio di oliva e di olive da tavola;
    d) 25% destinato alla tracciabilita', alla certificazione ed alla
tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavole.
  5.   Ad   integrazione   del   finanziamento   comunitario   e  del
cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori del settore
oleicolo partecipano, ai sensi dell'art. 4-bis, paragrafo 3, del reg.
(CE)  n.  1638/98  e  successive modifiche ed integrazioni, con fondi
propri  alla  realizzazione  dei programmi di attivita', nella misura
del  12,50% per investimenti in attivita' diverse da quelle fisse, di
cui  al  comma 4, lettera c) e nella misura del 25% per il settore di
cui al comma 4, lettera d).
  6.   Al  fine  di  un  utilizzo  pieno  delle  risorse  finanziarie
disponibili,  in  caso di particolari situazioni, segnatamente dovute
al  flusso delle domande, il Comitato di cui all'art. 6 puo' proporre
al  Ministero  una  modifica  delle ripartizioni previste al comma 4,
fermo  restando  il  mantenimento dei minimi comunitari, tenuto conto
del cofinanziamento nazionale pubblico. Analoga procedura puo' essere
adottata  dalle  regioni con riferimento all'attivita' istruttoria di
competenza,  per  le  azioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e
c).
  7.  Per  consentire  alle  regioni  la  migliore programmazione dei
propri  interventi, la disponibilita' virtuale di spesa di rispettiva
competenza, e' riportata nella tabella di cui all'allegato n. 3.