Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Il finanziamento comunitario dei programmi di azioni, di cui all'art. 4-bis, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1513/2001 e' fissato nella misura massima del 3% dell'aiuto alla produzione, ai sensi del reg. (CE) n. 1873/2002. 2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1873/2002, e' mantenuta inalterata, per le campagne 2002/03 e 2003/04, la trattenuta dello 0,8% dell'aiuto alla produzione, di cui all'art. 20-quinquies, paragrafo 1 del reg. n. 136/66/CEE, destinata a contribuire alle spese di funzionamento delle organizzazioni di produttori olivicoli e loro unioni, riconosciute ai sensi del reg. (CEE) 2261/84. 3. Ferma restando la trattenuta dello 0,8% prevista al comma 2, il 2,2% dell'importo dell'aiuto alla produzione e' destinato alle azioni di cui al comma 1. 4. L'ammontare derivante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 3, pari a Euro 15.803.356, e' ripartito fra i diversi settori, per ciascuna campagna, nel rispetto dei limiti minimi fissati dal reg. (CE) n. 1965/2002, secondo le seguenti modalita': a) 15% destinato alla sorveglianza e gestione amministrativa del mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola; b) 30% destinato all'impatto ambientale dell'oleicoltura; c) 30% destinato al miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; d) 25% destinato alla tracciabilita', alla certificazione ed alla tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavole. 5. Ad integrazione del finanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo partecipano, ai sensi dell'art. 4-bis, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1638/98 e successive modifiche ed integrazioni, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attivita', nella misura del 12,50% per investimenti in attivita' diverse da quelle fisse, di cui al comma 4, lettera c) e nella misura del 25% per il settore di cui al comma 4, lettera d). 6. Al fine di un utilizzo pieno delle risorse finanziarie disponibili, in caso di particolari situazioni, segnatamente dovute al flusso delle domande, il Comitato di cui all'art. 6 puo' proporre al Ministero una modifica delle ripartizioni previste al comma 4, fermo restando il mantenimento dei minimi comunitari, tenuto conto del cofinanziamento nazionale pubblico. Analoga procedura puo' essere adottata dalle regioni con riferimento all'attivita' istruttoria di competenza, per le azioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c). 7. Per consentire alle regioni la migliore programmazione dei propri interventi, la disponibilita' virtuale di spesa di rispettiva competenza, e' riportata nella tabella di cui all'allegato n. 3.