Art. 8. Controlli 1. Il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento; i predetti controlli sono esercitati tramite l'acquisizione di dati inerenti l'attivita' delle unioni, delle organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, anche su base informatica, nonche' con controlli in loco. 2. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi: a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento; b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c) irregolarita' gravi in ordine alla gestione dell'unione o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attivita' di cui all'art. 4. 3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi precedenti sono analogamente applicate dalle regioni e dalle province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori da loro riconosciute, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettere b) e c). 4. L'Agecontrol S.p.a., assicura l'attuazione dei relativi controlli, ai sensi del regolamento e delle disposizioni nazionali in materia, d'intesa con le regioni relativamente alle azioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c). I risultati dei controlli vengono trasmessi all'AGEA, in qualita' di organismo responsabile dell'erogazione dei finanziamenti dei programmi di attivita'. 5. Alle irregolarita' accertate nell'attuazione dei programmi di attivita', si applicano, fermo restando le misure previste dall'art. 10, paragrafo 2 del regolamento, le sanzioni recate dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni nonche' dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 33, comma 1 e 2. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 16 maggio 2003 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2003 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 83