Art. 8.
                              Controlli
  1.  Il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo
sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a),  ad  intervalli  regolari  ed almeno una volta ogni due anni, per
verificare   la   permanenza   dei   requisiti   richiesti   per   il
riconoscimento;   i   predetti   controlli  sono  esercitati  tramite
l'acquisizione  di  dati  inerenti  l'attivita'  delle  unioni, delle
organizzazioni   interprofessionali  o  di  altre  organizzazioni  di
operatori  a  carattere nazionale, anche su base informatica, nonche'
con controlli in loco.
  2.   Il   Ministero   procede,  previa  diffida,  alla  revoca  del
riconoscimento, nei seguenti casi:
    a) perdita   di   uno   o   piu'   requisiti   previsti   per  il
riconoscimento;
    b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
    c) irregolarita'  gravi  in  ordine  alla  gestione dell'unione o
dell'organizzazione  interprofessionale  o di altre organizzazioni di
operatori  a  carattere  nazionale,  tali  da  impedire  la  corretta
realizzazione dei programmi di attivita' di cui all'art. 4.
  3.  Le  procedure  e  le  decisioni di cui ai commi precedenti sono
analogamente  applicate  dalle  regioni e dalle province autonome nei
confronti  delle organizzazioni di operatori da loro riconosciute, ai
sensi dell'art. 3 comma 1, lettere b) e c).
  4.   L'Agecontrol   S.p.a.,   assicura  l'attuazione  dei  relativi
controlli, ai sensi del regolamento e delle disposizioni nazionali in
materia,  d'intesa  con  le  regioni relativamente alle azioni di cui
all'art.  4,  comma  1,  lettere  b)  e c). I risultati dei controlli
vengono  trasmessi  all'AGEA,  in  qualita' di organismo responsabile
dell'erogazione dei finanziamenti dei programmi di attivita'.
  5.  Alle  irregolarita'  accertate nell'attuazione dei programmi di
attivita',  si applicano, fermo restando le misure previste dall'art.
10,  paragrafo  2  del regolamento, le sanzioni recate dalla legge 23
dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni nonche' dal decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 33, comma 1 e 2.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
  Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 16 maggio 2003
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2003
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 83