Art. 3. 1. Per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 1, il sindaco di Napoli - commissario delegato provvede a valere sulle disponibilita' residue dei fondi di cui all'art. 15, comma 1, lettere c) ed e), dell'ordinanza n. 2948/1999, sugli ulteriori finanziamenti eventualmente disposti per il prosieguo delle attivita' affidate al Commissario delegato, nonche' mediante l'inserimento di un'aliquota per spese di gestione, in misura non superiore al 3% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni, in deroga all'art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, nei quadri economici degli interventi di competenza, anche se gia' approvati e finanziati della stazione appaltante. 2. Il sindaco di Napoli - commissario delegato, nei limiti strettamente necessari alla realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in materia di tutela di acque superficiali e dissesto idrogeologico del sottosuolo, continua ad avvalersi delle deroghe gia' previste rispettivamente agli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 2509/1997, all'art. 18 dell'ordinanza n. 2948/1999, ed e' altresi' autorizzato a derogare alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, strettamente collegate all'applicazione degli articoli 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 terzo comma, 32, 34 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.