Art. 3.
  1.  Per  far  fronte  agli  oneri derivanti dal funzionamento della
struttura  commissariale  di  cui  all'art. 1, il sindaco di Napoli -
commissario  delegato  provvede a valere sulle disponibilita' residue
dei   fondi   di  cui  all'art.  15,  comma  1,  lettere  c)  ed  e),
dell'ordinanza    n.   2948/1999,   sugli   ulteriori   finanziamenti
eventualmente  disposti  per il prosieguo delle attivita' affidate al
Commissario  delegato,  nonche' mediante l'inserimento di un'aliquota
per spese di gestione, in misura non superiore al 3% dell'importo dei
lavori  e delle espropriazioni, in deroga all'art. 16, comma 7, della
legge   11   febbraio   1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,   nonche'   in  deroga  all'art.  17  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, nei quadri
economici  degli  interventi di competenza, anche se gia' approvati e
finanziati della stazione appaltante.
  2.  Il  sindaco  di  Napoli  -  commissario  delegato,  nei  limiti
strettamente  necessari  alla realizzazione degli interventi previsti
per  il  superamento  dell'emergenza  in  materia  di tutela di acque
superficiali  e  dissesto  idrogeologico  del sottosuolo, continua ad
avvalersi delle deroghe gia' previste rispettivamente agli articoli 6
e  7  dell'ordinanza  n.  2509/1997,  all'art.  18  dell'ordinanza n.
2948/1999,  ed  e'  altresi' autorizzato a derogare alle disposizioni
contenute  nel  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
strettamente  collegate  all'applicazione degli articoli 6, 8, 9, 10,
14,  16,  17,  18,  19,  20,  21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 terzo
comma,  32,  34  della  legge  n. 109/1994, e successive modifiche ed
integrazioni.