Art. 4.
  1.   Al   fine   del  superamento  della  situazione  di  emergenza
determinatasi  a  seguito  del  crollo  di  un edificio nel quartiere
Arenella,  e  di  cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data  2 agosto  2002, citato in premessa, il sindaco di
Napoli,   commissario   delegato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza  n.  2509/1997,  ai fini del compimento dell'attivita'
istruttoria  necessaria alla realizzazione del progetto pilota per la
valutazione  della  vulnerabilita' del tessuto urbano della citta' di
Napoli,  di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3142/2001, si avvale dei
servizi  tecnici  comunali, che opereranno in stretta sinergia con il
comando  provinciale  dei Vigili del fuoco. A tal fine il commissario
delegato  provvede  a  mettere  a  disposizione  dei  servizi tecnici
comunali   per  il  periodo  strettamente  necessario  al  compimento
dell'attivita'  istruttoria  di  cui sopra, un immobile di proprieta'
del  comune  di  Napoli, o, in alternativa, altro immobile idoneo, da
reperire  sul  mercato,  il  cui onere locativo e' posto a carico dei
fondi a disposizione del comune di Napoli.
  2.  Alle  esigenze  occorrenti per l'espletamento degli adempimenti
previsti  al  comma  1,  si  provvede  sia  mediante l'utilizzo dello
stanziamento  disposto  per detto progetto e di cui all'art. 3, comma
2,  dell'ordinanza  n. 3142/2001, in misura non superiore al 20%, sia
mediante il ricorso a finanziamenti comunali, regionali ed europei.
  3.  Il  sindaco  di  Napoli  -  commissario delegato in presenza di
risorse  successivamente  stanziate  allo  scopo  dallo Stato o dalla
regione  Campania,  e'  autorizzato  ad  erogare  contributi  a fondo
perduto  per  consentire  il  ripristino  dell'agibilita' statica dei
fabbricati danneggiati.