Art. 4. 1. Al fine del superamento della situazione di emergenza determinatasi a seguito del crollo di un edificio nel quartiere Arenella, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, citato in premessa, il sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2509/1997, ai fini del compimento dell'attivita' istruttoria necessaria alla realizzazione del progetto pilota per la valutazione della vulnerabilita' del tessuto urbano della citta' di Napoli, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3142/2001, si avvale dei servizi tecnici comunali, che opereranno in stretta sinergia con il comando provinciale dei Vigili del fuoco. A tal fine il commissario delegato provvede a mettere a disposizione dei servizi tecnici comunali per il periodo strettamente necessario al compimento dell'attivita' istruttoria di cui sopra, un immobile di proprieta' del comune di Napoli, o, in alternativa, altro immobile idoneo, da reperire sul mercato, il cui onere locativo e' posto a carico dei fondi a disposizione del comune di Napoli. 2. Alle esigenze occorrenti per l'espletamento degli adempimenti previsti al comma 1, si provvede sia mediante l'utilizzo dello stanziamento disposto per detto progetto e di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3142/2001, in misura non superiore al 20%, sia mediante il ricorso a finanziamenti comunali, regionali ed europei. 3. Il sindaco di Napoli - commissario delegato in presenza di risorse successivamente stanziate allo scopo dallo Stato o dalla regione Campania, e' autorizzato ad erogare contributi a fondo perduto per consentire il ripristino dell'agibilita' statica dei fabbricati danneggiati.