Art. 5. 1. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3158/2001, emanata per fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 14 e 15 settembre 2001, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, citato in premessa, decorre dalla presa d'atto del programma degli interventi adottato con ordinanza n. 52/2002 dal sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3158/2001, ed approvato con ordinanza commissariale n. 21 del 4 giugno 2002, e successive rimodulazioni, dal Presidente della regione Campania, commissario delegato ai sensi del medesimo art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3158/2001. 2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3158/2001, le parole «non oltre il 31 dicembre 2002» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2003». 3. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3158/2001, dopo le parole «in relazione al danno subito» e' aggiunto il seguente periodo: «dall'intero edificio». 4. Il sindaco di Napoli - commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, fino ad un massimo di Euro 20.000,00, a favore dei nuclei familiari sistemati in alloggi di emergenza a seguito degli eventi di cui al comma 1, che provvedano autonomamente alla propria sistemazione e rinuncino espressamente ed in modo definitivo all'alloggio messo a disposizione dal Commissario delegato. 5. Il sindaco di Napoli - commissario delegato in presenza di risorse successivamente stanziate e finalizzate allo scopo, dallo Stato o dalla regione Campania, e' autorizzato ad erogare contributi a fondo perduto per consentire il ripristino dell'agibilita' statica dei fabbricati danneggiati dagli eventi di cui al comma 1. 6. Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono posti a carico delle risorse finanziarie nella disponibilita' del commissario delegato sindaco di Napoli.