Art. 6.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza delle
situazioni emergenziali determinatesi rispettivamente a seguito degli
eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 14 e 15 settembre
2001, ed al crollo di un edificio nel quartiere Arenella, e di cui ai
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  del Ministri del 2 agosto e
20 dicembre  2002,  citati  in  premessa, il Presidente della regione
Campania   ed   il   sindaco   di   Napoli   -  commissari  delegati,
predispongono,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  i  cronoprogrammi  delle  attivita'  da  porre  in essere,
articolati  in  relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati
per  trimestri  successivi.  Entro  trenta  giorni  dalla scadenza di
ciascun  trimestre,  i commissari medesimi comunicano al Dipartimento
della  protezione  civile  lo  stato  di  avanzamento  dei programmi,
evidenziando  e  motivando  gli  eventuali scostamenti e indicando le
misure  che  si  intendono  adottare  per ricondurre la realizzazione
degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
  2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio del Ministri istituisce un comitato per il
rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i
documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
  3.  La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma
2,  che  per  l'espletamento  della propria attivita' si avvale di un
nucleo  operativo  all'uopo  costituito,  e'  stabilita  dal capo del
Dipartimento   della  protezione  civile,  utilizzando  personale  in
servizio  presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il
capo  del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato
a  stipulare  fino  a cinque contratti di collaborazione coordinata e
continuativa,    con    personale    estraneo    all'amministrazione,
determinandone  il  relativo  compenso,  nonche'  ad  avvalersi della
collaborazione  di  personale,  nel  limite  di quattro unita', anche
appartenente  a  pubbliche  amministrazioni e ad enti pubblici, anche
locali.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  a  carico del Fondo della
protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi