IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e di istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 27 marzo 1999, n. 165, di soppressione dell'AIMA e istituzione dell'AGEA; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in attuazione della delega conferita con gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo; Visto il decreto-legge del 2 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti correttive ai decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, in materia di riordino dell'assetto organizzativo dell'AGEA; Considerato che con il predetto decreto-legge 381/2001 si e' provveduto al «Riassetto organizzativo dell'Agenzia al fine di rafforzare la funzionalita' e garantire maggiore tempestivita' di intervento nel processo di erogazione degli aiuti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2001 di nomina dell'avv. Antonio Buonfiglio quale commissario straordinario dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; Considerato che l'AGEA, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito nella legge 21 dicembre 2001, n. 441, ha provveduto a modificare la propria organizzazione, e parte della propria attivita', adottando il nuovo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita' nonche' il regolamento del personale, approvati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, in data 14 giugno 2002, nn. 736, 737 e 738, tutti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2002, con il quale l'avv. Antonio Buonfiglio e' stato nominato presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; Considerato che l'agenzia, in data 19 luglio 2002 con la delibera n. 44, ha approvato il nuovo ordinamento degli uffici, individuando, tra l'altro, le competenze dirigenziali; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2003»; Vista la delibera n. 94 adottata il 31 gennaio 2003, con la quale il commissario straordinario dell'Agenzia, in esecuzione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emanato l'atto di indirizzo strategico relativo alla «Semplificazione delle attivita' relative all'accesso, alla gestione ed alla chiusura dei procedimenti» al fine di semplificare le attivita' ed i procedimenti dell'AGEA; Dato atto che la stessa Agenzia, per il consolidamento degli obiettivi strategici di cui alla delibera n. 94/2003, in data 3 marzo 2003 ha adottato la delibera n. 104 al fine di concludere entro sei mesi tutti i procedimenti amministrativi ad oggi pendenti, di formalizzare idonee procedure relative alle attivita' di competenza dei singoli uffici dell'Agenzia e di ridurre il contenzioso, anche utilizzando strumenti deflattivi e di conciliazione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulle «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Rilevato che l'AGEA intende garantire la massima trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa in ordine alle singole procedure ed applicare i principi della corretta azione amministrativa per i procedimenti dei singoli uffici; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», nonche' il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Considerato che, a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia e della sopravvenuta normativa comunitaria, e' necessario provvedere ad una revisione del precedente regolamento adottato con deliberazione AIMA in data 8 ottobre 1998, n. 523; Visti gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demandano ad apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro il quale deve concludersi ciascun tipo di procedimento e del responsabile per ciascun tipo di procedimento; Considerata la proposta di deliberazione, a firma congiunta dei dirigenti Migliorini e Lo Conte, inviata all'ufficio commissariale con nota dell'U.M. 3233 del 19 marzo 2003, contenente gli allegati relativi alla determinazione dei tempi dei singoli procedimenti; Rilevate le note n. 621/CS dell'8 aprile 2003, 742/CS del 22 aprile 2003, 782/CS del 28 aprile 2003 e 819/CS del 30 aprile 2003, inviate dall'ufficio commissariale al titolare dell'ufficio monocratico ed ai singoli capi area, con le quali si chiedeva la specifica indicazione dei responsabili dei procedimenti dell'Agenzia; Preso atto della nota trasmessa dal dott. Nanni, assunta dall'ufficio commissariale in data 6 maggio 2003, prot. n. 857/CS, con la quale sono stati indicati, relativamente all'area coordinamento, i responsabili del procedimento, nonche' i funzionari preposti all'istruttoria delle pratiche; Preso atto della nota trasmessa dal titolare dell'ufficio monocratico, assunta dall'ufficio commissariale in data 8 maggio 2003, prot. n. 882/CS, con la quale sono state integrate le tabelle relative all'indicazione dei termini finali dei singoli procedimenti, senza indicare, come richiesto, i responsabili del procedimento e delle istruttorie; Dato atto che in assenza della specifica menzione del responsabile del procedimento e/o suo delegato, si intende per responsabile di ogni procedimento il dirigente preposto a capo dell'unita' organizzativa; il quale, a sua volta, provvedera', ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, ad assegnare a se' o ad altro dipendente, di classe non inferiore alla C3, la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Tenuto conto, inoltre, che il dirigente dell'unita' organizzativa deve provvedere, ai sensi dell'art. 17, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; Tutto cio' premesso e considerato; Delibera di approvare il seguente schema di regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241: Art. 1. Ambito di efficacia 1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini delle disposizioni della presente delibera, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e' indicata come «Agea» ovvero come «Agenzia». 3. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Agea. Il regolamento si applica, altresi', sia ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia ai procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge. 4. Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, sono indicati i procedimenti (con termine finale superiore a trenta giorni) di competenza dell'Agea, con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi, dell'organo od ufficio competente e dell'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 5. I procedimenti per i quali non risulta indicato il termine finale si concluderanno nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge.