Art. 11.
             Integrazione e modificazione della delibera

  1.  Con  cadenza  biennale dalla data di pubblicazione del presente
atto,  l'organo deliberante dell'Agea verifica lo stato di attuazione
del regolamento.
  2.  In  conseguenza  della  verifica  di cui al comma precedente o,
comunque,  quando lo ritiene opportuno, l'organo deliberante provvede
altresi'  a  modificare  il  presente regolamento in conformita' alle
sopravvenute esigenze di adattamento o di integrazione dello stesso.
  3.  Il  titolare dell'ufficio monocratico sovrintende alla corretta
applicazione   del   presente  regolamento,  impartendo  direttive  e
proponendo misure organizzative.