Art. 11. Integrazione e modificazione della delibera 1. Con cadenza biennale dalla data di pubblicazione del presente atto, l'organo deliberante dell'Agea verifica lo stato di attuazione del regolamento. 2. In conseguenza della verifica di cui al comma precedente o, comunque, quando lo ritiene opportuno, l'organo deliberante provvede altresi' a modificare il presente regolamento in conformita' alle sopravvenute esigenze di adattamento o di integrazione dello stesso. 3. Il titolare dell'ufficio monocratico sovrintende alla corretta applicazione del presente regolamento, impartendo direttive e proponendo misure organizzative.