Art. 12. Pubblicita' ed entrata in vigore 1. Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ulteriori forme di pubblicita' possono essere stabilite dall'ufficio monocratico dell'Agea. Le stesse forme di pubblicita' sono utilizzate per le successive modifiche. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. 3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 12 maggio 2003 Il commissario straordinario: Buonfiglio