Art. 12.
                  Pubblicita' ed entrata in vigore

  1.  Il  presente  atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  Ulteriori  forme di pubblicita' possono essere
stabilite  dall'ufficio  monocratico  dell'Agea.  Le  stesse forme di
pubblicita' sono utilizzate per le successive modifiche.
  2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
elenchi   recanti   la   indicazione   delle   unita'   organizzative
responsabili   dell'istruttoria   e  del  procedimento,  nonche'  del
provvedimento  finale,  in  relazione  a ciascun tipo di procedimento
amministrativo.
  3.  La  presente  delibera  entra  in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
    Roma, 12 maggio 2003

                             Il commissario straordinario: Buonfiglio