Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Agea ha ricevuto formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Quando l'atto propulsivo e' adottato da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dal ricevimento di esso da parte del competente ufficio dell'Agea, salvi i casi di pubblicita' legale. 3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dalla notizia del compimento dei relativi atti.