Art. 2.
                   Decorrenza del termine iniziale
                    per i procedimenti d'ufficio

  1.  Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla
data  in  cui  l'Agea  ha  ricevuto formale e documentata notizia del
fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
  2.  Quando  l'atto  propulsivo  e'  adottato  da  un organo o da un
ufficio  di  altra  amministrazione,  il termine iniziale decorre dal
ricevimento  di esso da parte del competente ufficio dell'Agea, salvi
i casi di pubblicita' legale.
  3.  Qualora  per  il  perfezionamento  dell'atto  propulsivo  siano
necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il
termine decorre dalla notizia del compimento dei relativi atti.