Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda, istanza o altro atto espressamente previsto nelle allegate tabelle. 2. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall'Agea, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, o dalla normativa vigente, indirizzata all'organo od ufficio competente, corredata della richiesta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge. 3. All'atto della presentazione dell'istanza e' rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge. Per le domande inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso, sul quale vanno apposte le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge. 4. In caso di domanda irregolare od incompleta, a condizione che non ricorrano, comunque, casi di decadenza ope legis o insuscettibili di sanatoria, il responsabile del procedimento puo' invitare l'interessato a regolarizzare l'istanza o ad integrare la documentazione allegata. 5. Nei casi in cui il responsabile del procedimento ha provveduto ai sensi del comma precedente, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.