Art. 3.
                   Decorrenza del termine iniziale
              per i procedimenti ad iniziativa di parte

  1.  Per  i  procedimenti  amministrativi ad iniziativa di parte, il
termine  iniziale  decorre  dalla  data di ricevimento della domanda,
istanza o altro atto espressamente previsto nelle allegate tabelle.
  2.  La  domanda  o  l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei
modi  prescritti  dall'Agea,  ove  determinati  e  portati  a  idonea
conoscenza  degli interessati, o dalla normativa vigente, indirizzata
all'organo   od   ufficio   competente,   corredata  della  richiesta
documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art.
18, comma 2, della legge.
  3.  All'atto  della  presentazione  dell'istanza  e'  rilasciata al
soggetto  interessato  una  ricevuta contenente le indicazioni di cui
all'art.  8,  comma 2, della legge. Per le domande inviate a mezzo di
posta   raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  la  ricevuta  e'
costituita dall'avviso stesso, sul quale vanno apposte le indicazioni
di cui all'art. 8, comma 2, della legge.
  4.  In  caso  di domanda irregolare od incompleta, a condizione che
non ricorrano, comunque, casi di decadenza ope legis o insuscettibili
di   sanatoria,   il  responsabile  del  procedimento  puo'  invitare
l'interessato   a   regolarizzare   l'istanza   o   ad  integrare  la
documentazione allegata.
  5.  Nei  casi in cui il responsabile del procedimento ha provveduto
ai  sensi  del comma precedente, il termine iniziale del procedimento
decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.