Art. 4. Comunicazioni relative al procedimento 1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le informazioni di cui all'art. 8 della legge. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'avvio del procedimento e' comunicato mediante pubblicazione sull'albo delle comunicazioni dell'Agenzia, fatte salve diverse forme di pubblicita' legale. Negli altri casi si provvede ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge. 3. La comunicazione prevista dal comma 1 non e' dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte e per quelli finalizzati all'emanazione di provvedimenti cautelari o di ripetizione di indebito conseguenti al ricevimento di verbali redatti da organi di polizia giudiziaria o, comunque, di notizie di reato anche se in fase di indagini. 4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge, soltanto dai soggetti che abbiano titolo alle comunicazioni medesime, con esposto al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro il termine massimo di dieci giorni. 5. Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari. 6. Tutte le forme di partecipazione al procedimento sono consentite nel rispetto della legge del 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.