Art. 4.
               Comunicazioni relative al procedimento

  1.  Salvo  che  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da
particolari  esigenze  di celerita', il responsabile del procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti,  ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento sia
prevista  da  legge  o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente  individuabili,  cui  dal  provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento  mediante  comunicazione personale, contenente, ove gia'
non  rese  note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le informazioni di cui
all'art.  8  della  legge.  Qualora  per il numero dei destinatari la
comunicazione  personale  non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa,    l'avvio   del   procedimento   e'   comunicato   mediante
pubblicazione sull'albo delle comunicazioni dell'Agenzia, fatte salve
diverse  forme di pubblicita' legale. Negli altri casi si provvede ai
sensi dell'art. 8, comma 1, della legge.
  3.  La  comunicazione  prevista  dal  comma  1  non e' dovuta per i
procedimenti  avviati  ad  istanza  di parte e per quelli finalizzati
all'emanazione   di  provvedimenti  cautelari  o  di  ripetizione  di
indebito  conseguenti  al ricevimento di verbali redatti da organi di
polizia giudiziaria o, comunque, di notizie di reato anche se in fase
di indagini.
  4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di
cui  al  comma  1  possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 8,
comma  4,  della legge, soltanto dai soggetti che abbiano titolo alle
comunicazioni  medesime, con esposto al dirigente preposto all'unita'
organizzativa  competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni
chiarimenti  o  ad  adottare  le  misure  necessarie entro il termine
massimo di dieci giorni.
  5.  Per  i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove
la   medesima  risulti  inoltrata  tramite  organismi  mandatari  e/o
delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento
finale  sono  comunicati  al  mandatario  e/o delegato con effetto di
adempimento nei confronti dei destinatari.
  6. Tutte le forme di partecipazione al procedimento sono consentite
nel  rispetto  della  legge del 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.