Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Fermo restando quanto disposto dal capo V della legge, presso la sede centrale dell'Agenzia sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicita' determinate dall'Agenzia stessa, le modalita' per prendere visione degli atti e per la partecipazione degli interessati ai singoli procedimenti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge.