Art. 5.
                   Partecipazione al procedimento

  1. Fermo restando quanto disposto dal capo V della legge, presso la
sede  centrale  dell'Agenzia  sono  rese  note, tramite affissione in
appositi   albi   o   con  altre  forme  di  pubblicita'  determinate
dall'Agenzia  stessa,  le modalita' per prendere visione degli atti e
per  la  partecipazione degli interessati ai singoli procedimenti, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge.