Art. 6.
                   Termine finale del procedimento

  1.  Nelle  tabelle  allegate e' indicato, per ogni procedimento, il
termine  entro  il quale il procedimento stesso deve essere concluso.
Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data
di  adozione  del  rispettivo  provvedimento.  Se il provvedimento e'
ricettizio,  il  termine di conclusione del procedimento coincide con
la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
  2.  Nei casi in cui, nel corso del procedimento, talune fasi, al di
fuori  delle  ipotesi  previste  dagli  articoli 16 e 17 della legge,
siano  di competenza di amministrazioni diverse dall'Agea, il termine
finale  del  procedimento  deve intendersi comprensivo dei periodi di
tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
  3.  I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e
la  loro  scadenza  non  esonera  l'amministrazione  dall'obbligo  di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine.
  4.  I provvedimenti sono di regola immediatamente efficaci. Laddove
sia   espressamente  previsto  un  controllo  preventivo  sugli  atti
dell'Agenzia,    la   fase   di   integrazione   dell'efficacia   del
provvedimento  adottato  non  e'  considerata ai fini del computo del
termine  finale.  In  calce al provvedimento soggetto a controllo, il
responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo
medesimo  e  i  termini,  se  previsti,  entro i quali lo stesso deve
essere esercitato.
  5.   Al   fine   del  computo  del  periodo  finale  per  procedere
all'effettuazione  dei  pagamenti,  non  si  considera il periodo nel
corso   del  quale  le  somme  necessarie  all'adempimento  risultano
indisponibili per fatto di terzi.
  6.  Ove non sia altrimenti disposto, per i procedimenti finalizzati
alla modifica, revoca o annullamento di provvedimenti gia' emanati si
applicano  gli  stessi  termini  finali  indicati per il procedimento
principale.
  7.  Qualora,  per  la  complessita'  degli  accertamenti istruttori
richiesti  o  per  altre circostanze eccezionali, il responsabile del
procedimento  ritenga  che  il  medesimo  non  possa  concludersi nei
termini  previsti,  prima  della  scadenza  del  termine  stesso  da'
tempestiva  comunicazione  ai  soggetti  destinatari  nella  forma  e
secondo  le  modalita' di cui all'art. 4, comma 1, indicando altresi'
un  nuovo  termine  di  durata, non superiore, in ogni caso, a quello
previsto  in  via  ordinaria dalla presente delibera, informandone il
capo area competente.
  8.  Quando  la  legge  preveda  che  la domanda dell'interessato si
intende  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo  dalla  presentazione della domanda stessa, il termine previsto
per   la  formazione  del  silenzio-rigetto  o  del  silenzio-assenso
costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve
adottare  la  propria  determinazione.  Ove la legge stabilisca nuovi
casi  di  silenzio-assenso o di silenzio-rigetto, i termini contenuti
nell'allegata   tabella  si  intendono  automaticamente  integrati  o
modificati in conformita'.