Art. 6. Termine finale del procedimento 1. Nelle tabelle allegate e' indicato, per ogni procedimento, il termine entro il quale il procedimento stesso deve essere concluso. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del rispettivo provvedimento. Se il provvedimento e' ricettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. Nei casi in cui, nel corso del procedimento, talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Agea, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. 4. I provvedimenti sono di regola immediatamente efficaci. Laddove sia espressamente previsto un controllo preventivo sugli atti dell'Agenzia, la fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato non e' considerata ai fini del computo del termine finale. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro i quali lo stesso deve essere esercitato. 5. Al fine del computo del periodo finale per procedere all'effettuazione dei pagamenti, non si considera il periodo nel corso del quale le somme necessarie all'adempimento risultano indisponibili per fatto di terzi. 6. Ove non sia altrimenti disposto, per i procedimenti finalizzati alla modifica, revoca o annullamento di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 7. Qualora, per la complessita' degli accertamenti istruttori richiesti o per altre circostanze eccezionali, il responsabile del procedimento ritenga che il medesimo non possa concludersi nei termini previsti, prima della scadenza del termine stesso da' tempestiva comunicazione ai soggetti destinatari nella forma e secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, indicando altresi' un nuovo termine di durata, non superiore, in ogni caso, a quello previsto in via ordinaria dalla presente delibera, informandone il capo area competente. 8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Ove la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rigetto, i termini contenuti nell'allegata tabella si intendono automaticamente integrati o modificati in conformita'.