Art. 7. Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche 1. Qualora sia previsto che debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge, il responsabile del procedimento richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere; se ritiene di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri novanta giorni. 2. Ai fini del computo del termine finale non si considera, altresi', il periodo necessario ad acquisire, a titolo facoltativo, eventuali pareri da parte del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura dello Stato, di organi dell'Unione europea e del vigilante Ministero per le politiche agricole e forestali, ove i pareri medesimi siano resi nei termini di cui all'art. 16, comma 4, della legge. 3. L'acquisizione, in via facoltativa, di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni, o enti, al di fuori dei casi di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento. 4. Quando, per disposizione di legge o di regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dell'art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato nel termine finale del procedimento.