Art. 7.
          Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche

  1.  Qualora sia previsto che debba essere obbligatoriamente sentito
un  organo  consultivo  ed  il parere non intervenga entro il termine
stabilito  da  legge  o regolamento o entro i termini previsti in via
suppletiva  dall'art.  16,  commi 1 e 4, della legge, il responsabile
del   procedimento   richiedente   puo'  procedere  indipendentemente
dall'acquisizione  del  parere;  se  ritiene di non avvalersi di tale
facolta',  partecipa  agli interessati la determinazione di attendere
il  parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato
ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque
essere superiore ad altri novanta giorni.
  2.  Ai  fini  del  computo  del  termine  finale  non si considera,
altresi',  il  periodo necessario ad acquisire, a titolo facoltativo,
eventuali  pareri  da  parte  del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura
dello  Stato, di organi dell'Unione europea e del vigilante Ministero
per  le  politiche  agricole e forestali, ove i pareri medesimi siano
resi nei termini di cui all'art. 16, comma 4, della legge.
  3.  L'acquisizione,  in via facoltativa, di pareri e di valutazioni
tecniche  di organi, amministrazioni, o enti, al di fuori dei casi di
cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale
del procedimento.
  4.  Quando,  per disposizione di legge o di regolamento, l'adozione
di  un  provvedimento  debba  essere  preceduta  dall'acquisizione di
valutazioni   tecniche  di  organi  o  enti  appositi  e  questi  non
provvedano  e  non  rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei
termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile
del   procedimento  chiede  le  suddette  valutazioni  tecniche  agli
organismi  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  17  e partecipa agli
interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi il tempo occorrente
per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato nel
termine finale del procedimento.