Art. 8.
                    Responsabile del procedimento

  1.  Nelle  tabelle  allegate  sono  indicate  per  ciascun  tipo di
procedimento  le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e
dell'adozione del provvedimento finale.
  2.  Salvo  che  non  sia diversamente disposto, il responsabile del
procedimento   e'  il  dirigente  preposto  all'unita'  organizzativa
competente.
  3.  Il  responsabile  dell'unita'  organizzativa puo' affidare, con
atto   formale,   ad  altro  dipendente  addetto  la  responsabilita'
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento relativo al singolo
procedimento,  nel  rispetto  delle funzioni e mansioni proprie della
qualifica rivestita dal dipendente interessato.
  4.  Il  nominativo  del  responsabile  del  procedimento e l'unita'
organizzativa  competente  sono  comunicati  ai  soggetti interessati
nelle forme previste dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
  5.  Il  responsabile  del  procedimento svolge le funzioni indicate
nell'art.  6  della  legge  e  i  compiti indicati dalle disposizioni
organizzative e di servizio.
  6.  Qualora  un comportamento comporta piu' fasi gestite da diversi
servizi  o unita' organizzative, la responsabilita' e' comunque della
struttura che deve predisporre l'istruttoria per l'adozione dell'atto
finale.