Art. 8. Responsabile del procedimento 1. Nelle tabelle allegate sono indicate per ciascun tipo di procedimento le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale. 2. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente. 3. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare, con atto formale, ad altro dipendente addetto la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento, nel rispetto delle funzioni e mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente interessato. 4. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unita' organizzativa competente sono comunicati ai soggetti interessati nelle forme previste dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento. 5. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'art. 6 della legge e i compiti indicati dalle disposizioni organizzative e di servizio. 6. Qualora un comportamento comporta piu' fasi gestite da diversi servizi o unita' organizzative, la responsabilita' e' comunque della struttura che deve predisporre l'istruttoria per l'adozione dell'atto finale.