Art. 9. Obbligo di provvedere 1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 3, devono concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso, anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto. 2. Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Agenzia.