Art. 9.
                        Obbligo di provvedere

  1.  Tutti  i  procedimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  3, devono
concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso, anche quando
sia   scaduto   il   termine   prescritto   per   la  formazione  del
silenzio-rifiuto.
  2.  Tutti  i  provvedimenti,  esclusi gli atti normativi e quelli a
carattere  generale,  devono  essere  motivati, ai sensi dell'art. 3,
comma  1,  della legge, indicando i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Agenzia.