LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visti  gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma l del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992
recante  «Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza», che
individua  le  condizioni  per  assicurare  le attivita' di emergenza
sanitaria uniformemente su tutto il territorio nazionale;
  Viste   le   «Linee  guida  sul  sistema  di  emergenza  sanitaria»
(pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale,  17 maggio  1996,  n.  114),
approvate  da  questa  conferenza l'11 aprile 1996, in attuazione del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, che
prevedevano,  tra  gli  altri,  che  i  programmi  di aggiornamento e
formazione    del    personale    medico,   infermieristico   e   non
infermieristico, dipendente o convenzionato con il servizio sanitario
nazionale  addetti  all'emergenza,  nonche'  del  personale  messo  a
disposizione    dalle   associazioni   di   volontariato,   venissero
predisposti  in un apposito documento, al fine di garantire a livello
nazionale una fisionomia unitaria;
  Visto  il  documento  di linee guida in oggetto, trasmesso con nota
del  12 aprile 2001 dal Ministero della salute, esaminato il 5 giugno
2001  in sede tecnica e per il quale, le regioni chiedevano il rinvio
per approfondimenti;
  Vista  la proposta di accordo, trasmessa con nota del 3 aprile 2003
dalla  regione  Veneto,  a  nome  del  coordinamento  interregionale,
riformulata   sulla  scorta  di  quella  trasmessa  inizialmente  dal
Ministero della salute;
  Considerato che il 6 maggio 2003 in sede tecnica, i contenuti delle
linee  guida  di  cui  allo  schema  di accordo in questione venivano
nuovamente  rivisti  e  convenuti  tra il Ministero della salute e le
regioni,  che,  a  seguito dell'attivita' istruttoria posta in essere
dalla  segreteria  di  questa  conferenza,  si  e'  pervenuti  ad una
formulazione definitiva dell'accordo in oggetto;
  Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza,
i  presidenti  delle regioni e delle province autonome hanno espresso
avviso favorevole all'accordo;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281; sancisce il seguente accordo tra
il Ministro della salute, i presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Considerato  che  l'atto d'intesa Stato e regioni sancito da questa
conferenza   l'11  aprile  1996  sul  sistema  di  emergenza/urgenza,
(Repertorio  atti  n. 131) prevede che i programmi di aggiornamento e
formazione    del    personale    medico,   infermieristico   e   non
infermieristico,  dipendente o convenzionato con il sistema sanitario
nazionale (S.S.N.), addetti all'emergenza nonche' del personale messo
a  disposizione dalle associazioni di volontariato, siano predisposti
e sviluppati in un apposito documento, al fine di garantire a livello
nazionale una fisionomia unitaria dei diversi programmi di formazione
e aggiornamento;
  Ritenuta la necessita', per la peculiarita' e la specificita' delle
competenze  richieste,  di  poter  avere una formazione specialistica
specifica sull'emergenza come avviene per altre specialita', e che le
singole   regioni  potranno  prevedere  iniziative  finalizzate  alla
formazione   del  medico  addetto  al  sistema  di  emergenza/urgenza
sanitaria;
  Valutato  che  il presente documento intende fornire le indicazioni
per  la  definizione  degli  obiettivi  formativi che le varie figure
professionali  coinvolte  devono  conseguire  al  fine  di  garantire
contestualmente  l'uniformita'  dei percorsi formativi previsti dalle
varie realta' regionali; il Ministro della salute, i presidenti delle
regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano convengono
sul  documento  recante  «Linee  guida su formazione, aggiornamento e
addestramento  permanente  del  personale  operante  nel  sistema  di
emergenza/urgenza»   che,   allegato  sub-A)  al  presente  atto,  ne
costituisce parte integrante.
    Roma, 22 maggio 2003
                                             Il Presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino