LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto   il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  e,  in
particolare, l'art. 9, comma 2, lettera b);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni  e, in particolare l'art. 240,
comma  1, lettera h), che prevede il superamento di un apposito corso
di   formazione,  organizzato  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
competente  Dipartimento  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti;
  Tenuto  conto  delle  competenze  delle  regioni  e  delle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano intervenute in materia di formazione
professionale, in base alle modifiche al titolo V della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'  di  garantire  i  requisiti  minimi  di
qualificazione  e  professionalita'  dei  soggetti responsabili delle
operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
  Visto   lo  schema  di  Accordo  predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  che  recepisce  le richieste delle
regioni,  dell'ANCI  e  dell'UPI  espresse  nel  corso delle riunioni
tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza;
  Visto  il parere favorevole espresso dai presidenti delle regioni e
delle  province  autonome  nell'odierna  seduta,  con la richiesta di
inserire, all'art. 2, comma 3, del testo dell'Accordo, dopo le parole
«attestato  di  idoneita»,  le  parole  «o attestato di frequenza con
idicazione dell'esito positivo»;
  Visto    l'avviso   favorevole   espresso   dal   Ministero   delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  all'accoglimento  della  modifica
richiesta;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dall'ANCI e dall'UNCEM nel
corso della seduta;
  Sancisce  accordo  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti, le regioni e le province, i comuni e le comunita' montane,
per  la  definizione  delle  modalita' di organizzazione dei corsi di
formazione  per  i responsabili tecnici delle operazioni di revisione
periodica  dei  veicoli  a  motore,  ai sensi dell'art. 240, comma 1,
lettera b)  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, nei seguenti termini;
                               Art. 1.
                        Compiti delle regioni

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i
rispettivi  ordinamenti ed ai sensi delle norme vigenti in materia di
formazione,   promuovono   l'organizzazione,  lo  svolgimento  ed  il
riconoscimento  della  validita'  dei  corsi  di  formazione previsti
dall'art.  240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della
Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495, secondo le modalita' stabilite
nel presente accordo, senza oneri a carico dello Stato.