LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 9, comma 2, lettera b); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 240, comma 1, lettera h), che prevede il superamento di un apposito corso di formazione, organizzato secondo le modalita' stabilite dal competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Tenuto conto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano intervenute in materia di formazione professionale, in base alle modifiche al titolo V della Costituzione; Ritenuta la necessita' di garantire i requisiti minimi di qualificazione e professionalita' dei soggetti responsabili delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore; Visto lo schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che recepisce le richieste delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI espresse nel corso delle riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza; Visto il parere favorevole espresso dai presidenti delle regioni e delle province autonome nell'odierna seduta, con la richiesta di inserire, all'art. 2, comma 3, del testo dell'Accordo, dopo le parole «attestato di idoneita», le parole «o attestato di frequenza con idicazione dell'esito positivo»; Visto l'avviso favorevole espresso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'accoglimento della modifica richiesta; Visto il parere favorevole espresso dall'ANCI e dall'UNCEM nel corso della seduta; Sancisce accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le province, i comuni e le comunita' montane, per la definizione delle modalita' di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei seguenti termini; Art. 1. Compiti delle regioni 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti ed ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, promuovono l'organizzazione, lo svolgimento ed il riconoscimento della validita' dei corsi di formazione previsti dall'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo le modalita' stabilite nel presente accordo, senza oneri a carico dello Stato.