Art. 2. Svolgimento e superamento dei corsi 1. Per le operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, i corsi di formazione di cui all'art. 1 hanno una durata minima di trenta ore e vertono sulle materie di insegnamento indicate nell'allegato «A» al presente accordo. 2. Per le operazioni di revisione periodica dei soli motocicli e ciclomotori a due ruote, i corsi di formazione di cui all'art. 1 hanno una durata minima di ventiquattro ore e vertono sulle materie di insegnamento indicate nell'allegato «B» al presente accordo. 3. Al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti ed ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilasciano, ai partecipanti in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 240, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, previo superamento di un esame volto all'accertamento della idoneita' professionale dei partecipanti medesimi, un attestato di idoneita' o attestato di frequenza con indicazione dell'esito positivo. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a garantire, in seno alle Commissioni istituite per l'esame di cui al comma 3, la presenza di qualificati esperti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Unione Province Italiane e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano altresi' ad adottare misure idonee a garantire che la docenza dei corsi di cui ai commi 1 e 2 sia tenuta da qualificati esperti nelle materie di insegnamento. Roma, 12 giugno 2003 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino