Art. 2.
                 Svolgimento e superamento dei corsi

  1. Per le operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, i
corsi  di  formazione  di  cui  all'art. 1 hanno una durata minima di
trenta   ore   e  vertono  sulle  materie  di  insegnamento  indicate
nell'allegato «A» al presente accordo.
  2.  Per  le  operazioni di revisione periodica dei soli motocicli e
ciclomotori  a  due  ruote,  i  corsi di formazione di cui all'art. 1
hanno  una  durata minima di ventiquattro ore e vertono sulle materie
di insegnamento indicate nell'allegato «B» al presente accordo.
  3.  Al  termine  dei  corsi  di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le
province   autonome   di  Trento  e  Bolzano,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti ed ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione,
rilasciano,   ai  partecipanti  in  possesso  degli  altri  requisiti
previsti  dall'art.  240,  comma 1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  495  del  1992,  previo superamento di un esame volto
all'accertamento   della  idoneita'  professionale  dei  partecipanti
medesimi,  un  attestato  di  idoneita'  o attestato di frequenza con
indicazione dell'esito positivo.
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano si
impegnano a garantire, in seno alle Commissioni istituite per l'esame
di  cui  al comma 3, la presenza di qualificati esperti designati dal
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Unione Province
Italiane  e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Le regioni e
le  province  autonome  di  Trento e Bolzano si impegnano altresi' ad
adottare misure idonee a garantire che la docenza dei corsi di cui ai
commi  1  e  2  sia  tenuta  da  qualificati esperti nelle materie di
insegnamento.
    Roma, 12 giugno 2003
                                             Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino