Art. 2.
  Il  canone di cui all'art. 1 deve essere corrisposto dalle societa'
di  gestione  all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) in due
rate,  la prima entro il 31 luglio di ciascun anno e la seconda entro
il  31 gennaio dell'anno seguente, ognuna in misura corrispondente al
50% del canone.
  I  dati di traffico per il calcolo del canone sono quelli riportati
nell'annuario statistico elaborato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - ENAC.
  Le   due   rate  previste  sono  calcolate,  provvisoriamente,  con
riferimento    all'ultimo   annuario   pubblicato.   All'atto   della
pubblicazione    dell'annuario    relativo   all'anno   di   traffico
considerato,  sara'  effettuato  il  calcolo  definitivo  del canone,
provvedendo,  ove  necessario,  al  pagamento del relativo conguaglio
all'atto del versamento della prima rata utile.
  Qualora  sussistano  fondati motivi per prevedere una riduzione del
volume  del  traffico e, conseguentemente, del canone dovuto, l'ENAC,
previa  richiesta  della  societa'  di  gestione, puo' autorizzare il
pagamento  di  una cifra inferiore a quella prevista, fatto salvo, in
ogni caso, il successivo conguaglio.