Art. 3. E s a m e 1. Il certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' rilasciato a coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli argomenti elencati all'art. 1. Per essere ammessi all'esame, i candidati devono aver partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole. Non sono consentite piu' di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati che hanno terminato i corsi da piu' di un anno. Trascorso tale periodo, i candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi all'esame. 2. L'ammissione all'esame e' subordinato all'assenso scritto di un tutore del candidato. 3. La richiesta di ammissione agli esami deve essere redatta sul modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. Alla richiesta devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a: a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870: b) tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri). 4. L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e attiene agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo di quattro. 5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. 6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.