Art. 3.
                              E s a m e
  1.  Il  certificato  di  idoneita'  alla  guida  dei ciclomotori e'
rilasciato  a  coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la
conoscenza  degli  argomenti  elencati all'art. 1. Per essere ammessi
all'esame,  i  candidati  devono  aver partecipato ad un corso svolto
presso  le scuole o presso le autoscuole. Non sono consentite piu' di
tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse
detto  limite,  il  corso  deve  essere sostenuto nuovamente, ai fini
dell'ammissione  all'esame.  Non sono ammessi all'esame candidati che
hanno terminato i corsi da piu' di un anno. Trascorso tale periodo, i
candidati  dovranno  frequentare  un  nuovo  corso per essere ammessi
all'esame.
  2.  L'ammissione all'esame e' subordinato all'assenso scritto di un
tutore del candidato.
  3.  La  richiesta  di ammissione agli esami deve essere redatta sul
modello  di  cui  all'allegato  2 al presente decreto. Alla richiesta
devono  essere  allegate  le  attestazioni  dei  versamenti  su conto
corrente relative a:
    a) tariffa  di  cui  al  punto  1  della  tabella  3  (esami  per
conducenti di veicoli a motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870:
    b) tariffa  di  cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze  del  20 agosto  1992  (assolvimento  dell'imposta  di  bollo
relativa  alla  domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento
per i trasporti terrestri).
  4.   L'esame   consiste   in   una  prova  teorica  svolta  tramite
questionario  e attiene agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati
dovranno  barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V»
o  «F» a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La
prova  ha  durata di trenta minuti e si intende superata se il numero
di risposte errate e', al massimo di quattro.
  5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti
scolastici  e'  espletato  da  un  funzionario del Dipartimento per i
trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il
conseguimento  delle  patenti  di guida almeno delle categorie A e B,
secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di
esecuzione  e  di attuazione del codice della strada e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi.
  6.  L'esame  dei  candidati  che  hanno  effettuato corsi presso le
autoscuole  e'  espletato  da  un  funzionario del Dipartimento per i
trasporti   terrestri  e  per  i  sistemi  informativi  e  statistici
abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle
patenti  di  guida  almeno  delle  categorie  A  e  B, secondo quanto
previsto  dalla  tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada.