Art. 4. Questionari d'esame 1. Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante elaborazione meccanografica, da un «database» predisposto dal Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di casualita' elaborato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che provvede anche alla stampa delle schede. Ogni scheda contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che possono essere: tutte e tre vere; due vere e una falsa; una vera e due false; tutte e tre false. 2. La prova si intende superata se il numero delle risposte errate e' al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2003 Il Ministro: Lunardi