Art. 4.
                         Questionari d'esame
  1.  Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante
elaborazione   meccanografica,   da  un  «database»  predisposto  dal
Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici,  secondo  un metodo di casualita' elaborato dall'Istituto
Poligrafico dello Stato, che provvede anche alla stampa delle schede.
Ogni  scheda  contiene  dieci  domande,  ognuna  con tre risposte che
possono essere:
    tutte e tre vere;
    due vere e una falsa;
    una vera e due false;
    tutte e tre false.
  2.  La prova si intende superata se il numero delle risposte errate
e'  al  massimo  pari  a  quattro; il quinto errore determina l'esito
negativo dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi