IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella
legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante  modifiche alla legge n.
64/1986,  in  materia di disciplina dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la
cessazione   dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  e,  in
particolare,  l'art.  19,  comma 5, che ha istituito un fondo cui far
affluire le disponibilita' di bilancio recate dalle predette leggi;
  Visto  il  decreto-legge  8 febbraio  1995, n. 32, convertito nella
legge   7 aprile   1995,   n.   104,   recante   norme   per  l'avvio
dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;
  Visti  il  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella
legge  22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito  nella  legge  8 agosto  1995,  n.  341;  il decreto-legge
23 ottobre  1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
641;  il  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge
23 maggio  1997,  n.  135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da
ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  provvedimenti  tutti  intesi a finanziare, in conformita' a
quanto  previsto  dal  comma  5  dell'art. 119 della Costituzione, la
realizzazione   di   iniziative  dirette  a  promuovere  lo  sviluppo
economico, la coesione e la solidarieta' sociale, nonche' a rimuovere
gli squilibri economici e sociali;
  Viste  le  leggi  23 dicembre  1998,  n.  449  (finanziaria  1999),
23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria  2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che,
oltre  ad  assicurare  il  rifinanziamento  della  predetta  legge n.
208/1998  per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto
in  materia  di  autoimprenditorialita'  e  autoimpiego,  credito  di
imposta  per  investimenti  e  credito  di  imposta  per l'incremento
dell'occupazione;
  Visto   l'art.   10   del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante disposizioni per interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni,  di  contenimento  della spesa farmaceutica e per il
sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree  svantaggiate  e,  in
particolare,  il  comma 1 che ha apportato modifiche all'art. 8 della
legge   n.   388/2000,  istitutivo  del  credito  d'imposta  per  gli
investimenti, individuandone le fonti di copertura;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2002, n. 289 (finanziaria 2003) e in
particolare:
    a) gli  articoli 60 e 61 con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
attivita'  produttive, fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti
con  l'ambito  territoriale  delle  aree  depresse  di cui alla legge
30 giugno  1998,  n.  208)  nei  quali  si  concentra e si da' unita'
programmatica  e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi,
a  finanziamento  nazionale,  rivolti  al  riequilibrio  economico  e
sociale  fra  aree del Paese e viene stabilita la possibilita' che il
CIPE,  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, in
relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle
esigenze   espresse  dal  mercato  in  merito  alle  singole  misure,
trasferisca  risorse  dall'uno  all'altro  fondo,  con  i conseguenti
effetti di bilancio;
e, in dettaglio, si:
  1.  istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a
decorrere  dall'anno  2003,  il  fondo per le aree sottoutilizzate al
quale   confluiscono   le   risorse  disponibili,  autorizzate  dalle
disposizioni  legislative  con  finalita' di riequilibrio economico e
sociale  di cui sopra, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni
di  euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000  milioni  di  euro  per l'anno 2005, complessivamente pari, nel
triennio  2003-2005, a 8.050 milioni di euro, comprensivi degli oneri
connessi all'attivazione dei mutui agevolati di cui all'art. 83 della
citata legge finanziaria 2003, pari a 10 milioni di euro per il 2003,
20 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005;
  2. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per:
    gli  investimenti  pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1,
come   integrato  dall'art.  73  della  legge  n.  448/2001,  per  il
finanziamento  delle intese istituzionali di programma e di programmi
nazionali;
    i seguenti incentivi:
      autoimprenditorialita'  e  autoimpiego (legge n. 488/1999, art.
27, comma 11);
      credito d'imposta per gli investimenti (legge n. 388/2000, art.
8, come integrato dall'art. 10 del decreto-legge n. 138/2002);
      credito  d'imposta  per l'occupazione nel Mezzogiorno (legge n.
388/2000, art. 7);
      investimenti  in  campagne  pubblicitarie localizzate (legge n.
289/2002, art. 61, comma 13);
      contratti  di  filiera  agroalimentare (legge n. 289/2002, art.
66);
nonche' per:
    il   completamento  delle  iniziative  di  investimento  pubblico
avviate in vigenza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ora
di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  delle  infrastrutture e dei trasporti,
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  sostituisci  e  delle
politiche agricole e forestali (legge n. 64/1986);
  3.  istituisce,  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive,
apposito fondo per le aree sottoutilizzate per la realizzazione degli
interventi  di agevolazione alle attivita' produttive di cui all'art.
1  del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge
19 dicembre  1992,  n.  488, nonche' agli strumenti di programmazione
negoziata   (contratti   d'area,   contratti  di  programma  e  patti
territoriali in fase di regionalizzazione), nel quale confluiscono le
risorse  disponibili,  autorizzate dalle disposizioni legislative con
finalita'  di  riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonche'
la dotazione aggiuntiva riportata nella tabella D allegata alla legge
n.  289/2002,  pari  a  100  milioni  di  euro per l'anno 2003, a 100
milioni  di  euro per l'anno 2004 ed a 750 milioni di euro per l'anno
2005,  per  un  totale  complessivo,  nel  triennio 2003-2005, di 950
milioni di euro;
  4. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per:
    incentivi alle imprese per «bandi 488» (decreto-legge n. 415/1992
convertito nella legge n. 488/1992);
    contratti  di  programma  (legge  n. 662/1996, art. 2, comma 203,
lettera e);
    patti territoriali (legge n. 662/1996, art. 2, comma 203, lettera
d);
    contratti  d'area (legge n. 662/1 996, art. 2, comma 203, lettera
f);
  5.  prevede che la diversa allocazione fra i due fondi sia limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra
e ricadenti nelle aree sottoutilizzate;
  6.  dispone  che  questo  Comitato  effettui  un monitoraggio delle
diverse  forme  di  intervento,  per  ciascuna delle quali i soggetti
gestori  comunicano  i  dati  sugli  interventi effettuati includendo
quelli sulla loro localizzazione;
    b) l'art.   62  che  -  aggiornando  la  disciplina  del  credito
d'imposta  per  gli  investimenti  di  cui  all'art.  8  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validita' temporale fino
al  2006  -  assegna,  per  ciascuno  dei quattro ulteriori esercizi,
risorse  pari a 1.000 milioni di euro per le aree del Mezzogiorno e a
30   milioni  di  euro  per  le  restanti  aree  sottoutilizzate  del
centro-nord,   provvede,   nel   contempo,  per  la  copertura  degli
investimenti  avviati  sulla  base  della  precedente normativa e dei
nuovi investimenti realizzati con le modalita' contenute nel medesimo
art.  62,  nonche' riduce l'autorizzazione di spesa, per le finalita'
di  cui  all'art. 7 della legge n. 388/2000 pari a 1.009,9 milioni di
euro   relativamente  a  ciascuno  dei  due  esercizi  2004  e  2005,
rispettivamente di 335 milioni di euro e di 250 milioni di euro;
    c) l'art.   63  che  -  aggiornando  la  disciplina  del  credito
d'imposta   per   l'occupazione,   di  cui  all'art.  7  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validita' temporale fino
al  2006 - assegna, per ciascuno dei quattro esercizi, risorse pari a
125  milioni di euro per il riconoscimento di contributi, nella forma
del  credito  d'imposta, per nuove assunzioni disposte dal 1° gennaio
2003  e, nel contempo, affida a questo Comitato la determinazione, in
attuazione  dei  citati  articoli 60  e  61,  del  limite finanziario
complessivo  delle  risorse destinate al contributo per ciascun nuovo
occupato nelle aree del Mezzogiorno e, infine, dispone in ordine alle
modalita' di utilizzo del contributo per gli incrementi occupazionali
anteriori al 7 luglio 2002;
      d) l'art.  72  che  istituisce  appositi  fondi  rotativi,  cui
affluiscono le somme, iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato,
aventi  natura  di  trasferimenti  alle  imprese  per contributi alla
produzione  e  agli  investimenti,  e  esclude  da  tale previsione i
contributi  in  conto  interessi nonche' quelli per la concessione di
incentivi  per attivita' produttive, disposti con le procedure di cui
al   decreto-legge   22 ottobre   1992,   n.   415,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti
territoriali,  i contratti d'area e i contratti di programma e quelli
per  la  ricerca  industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297;
  Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale
n.   254/1999),  15 febbraio  2000,  n.  14  (Gazzetta  Ufficiale  n.
96/2000),  4 agosto  2000,  n.  84  (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000),
21 dicembre  2000,  n.  138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile
2001,  n.  48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001) e 3 maggio 2002, n. 36
(Gazzetta  Ufficiale  n. 167/2002) con le quali si e' provveduto, nel
tempo,  ad  effettuare  il riparto delle risorse per interventi nelle
aree in questione;
  Vista   la  propria  delibera  24 ottobre  2002,  n.  86  (Gazzetta
Ufficiale  n.  301/2002)  con la quale si e' provveduto ad anticipare
risorse, pari a 250 milioni di euro, per il finanziamento del credito
d'imposta  per  investimenti, disciplinato dall'art. 8 della legge n.
388/2000, con garanzia di reintegro delle medesime in sede di riparto
delle  risorse  destinate  alle  aree sottoutilizzate per il triennio
2003-2005;
  Vista  la  dichiarazione  del  Governo,  resa  in  occasione  della
presentazione  del  maxiemendamento  sul disegno di legge finanziaria
2003, nella quale il medesimo ha assunto l'impegno di garantire:
    tempestivita',  trasparenza  ed  efficienza nel trasferimento dei
flussi finanziari alle aree sottoutilizzate;
    una  sede  istituzionale  di  confronto con le parti economiche e
sociali,  nel  processo  di  assunzione  delle  decisioni del CIPE in
merito al riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate;
    un finanziamento non inferiore a 300 milioni di euro annui per il
bonus occupazione nel Mezzogiorno;
    l'immediata   regionalizzazione,  in  uno  con  le  decisioni  di
allocazione finanziaria assunte dal CIPE, dei patti territoriali;
    un adeguato finanziamento, in sede di riparto delle risorse, agli
undici patti territoriali residui gia' istruiti;
    risorse  per  la  realizzazione  del  programma  pluriennale  per
l'attrazione  degli  investimenti  nel Mezzogiorno, predisposto dalla
societa'   Sviluppo  Italia  e  attuabile  attraverso  «contratti  di
localizzazione»;
  Considerato   che   questo   Comitato,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  e  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  ciascuno  nell'ambito  delle  rispettive  competenze, e'
normalmente  competente  a  deliberare  l'assegnazione  di  risorse a
favore  di vari strumenti d'intervento e il trasferimento di risorse,
fra tali strumenti, di un medesimo fondo;
  Tenuto  conto  delle  diverse  norme  che disciplinano il potere di
ordinanza   in   situazioni   di  grave  necessita'  pubblica  e,  in
particolare,  dell'art.  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che
stabilisce   che  si  provveda,  per  l'attuazione  degli  interventi
conseguenti  alla  dichiarazione  dello  stato di emergenza di cui al
comma  1  del medesimo articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga
ad ogni disposizione vigente;
  Considerato  che  le  predette  deroghe  si giustificano sulla base
dell'efficacia temporale, necessariamente limitata, di tali ordinanze
ai  fini di un pronto ritorno alle procedure e modalita' ordinarie di
intervento, anche in funzione dell'esercizio degli ordinari poteri di
programmazione delle risorse e dei connessi poteri di spesa;
  Ritenuto  in  particolare  di  dover  assicurare, agli investimenti
pubblici   di  cui  alla  legge  n.  208/1998  e  sue  modifiche,  il
sufficiente  ed indispensabile volume di risorse da assegnare ai vari
interventi secondo le ordinarie procedure di programmazione;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 60, comma 1, della legge n.
289/2003   e'   necessario   avviare,   presso   le   amministrazioni
responsabili  della gestione, un processo di ricognizione dello stato
di  attuazione  degli  interventi finanziati con le risorse ripartite
con  le  proprie  richiamate  delibere  e  che,  pertanto,  e'  stato
predisposto,   dagli  uffici  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   d'intesa   con   quelli   del  Ministero  delle  attivita'
produttive, uno schema di classificazione articolato secondo il grado
di  attuazione  di  detti interventi, allegato alla presente delibera
(allegato 1);
  Considerata  - in attesa che si realizzi tale ricognizione e tenuto
conto  dell'effettivo stato di definizione degli Accordi di programma
quadro   (APQ)   e  di  quanto  previsto  dall'art.  61  della  legge
finanziaria  per  il 2003 circa la costituzione del fondo per le aree
sottoutilizzate - l'opportunita' di anticipare l'utilizzo della nuova
procedura,  consentendo  una  diversa  articolazione  temporale delle
risorse assegnate con precedenti deliberazioni di questo Comitato per
la  stipula  delle intese istituzionali di programma, in particolare,
permettendo   lo   spostamento  all'anno  2005  di  risorse  ad  esse
attribuite  per  l'esercizio 2003 per un ammontare pari a 200 milioni
di euro, e nel contempo di addivenire al reintegro dell'anticipazione
disposta con la predetta delibera n. 86/2002;
  Ritenuto  necessario accantonare, in attuazione dell'ultimo periodo
del  comma  1  dell'art.  60 della legge finanziaria per il 2003, una
significativa  quota  di  risorse,  pari  a  850  milioni di euro, da
ripartire  in  relazione  all'efficacia e rapidita' degli interventi,
allo  stato  di attuazione degli stessi ed alle esigenze espresse dal
mercato,  con  particolare  attenzione  per interventi a favore della
ricerca e della societa' dell'informazione;
  Tenuto conto che e' necessario dare totale copertura, limitatamente
all'anno  2003,  alle  esigenze  di  completamento degli investimenti
pubblici  nell'ambito  dell'intervento  straordinario nel Mezzogiorno
segnalate   dalle  competenti  amministrazioni  centrali,  mentre  la
componente relativa alle incentivazioni industriali e ai contratti di
programma,  a suo tempo finanziati a carico delle risorse di cui alla
legge  n. 64/1986, e' coperta dallo stanziamento di 1.203,800 milioni
di  euro,  riportato  nella tabella F allegata alla legge finanziaria
2003,  settore  4,  capitolo  7420/P  del  Ministero  delle attivita'
produttive;
  Ritenuto  che, anche nell'ambito delle risorse aggiuntive nazionali
concentrate  nei  due fondi intercomunicanti, debba essere assicurato
un  progressivo  riequilibrio  della  spesa  in  conto  capitale  fra
investimenti  pubblici  in  infrastrutture  materiali  ed immateriali
(concentrati  nello strumento della legge n. 208/1998) e incentivi, a
favore  dei  primi, al fine di superare l'attuale situazione che vede
nelle  aree  sottoutilizzate, segnatamente nel Mezzogiorno, una spesa
pro-capite  per  infrastrutture  materiali ed immateriali inferiore a
quelle  delle  altre aree, in particolare del centro-nord, nonostante
una maggiore spesa in conto capitale totale pro-capite;
  Ritenuta,  nell'ambito  degli obiettivi della legge n. 208/1998, la
necessita' di:
    confermare  la  scelta  di  un predominante finanziamento diretto
alle   regioni   per   consentire   loro   di   adeguare,  attraverso
l'utilizzazione  sinergica delle risorse nazionali per gli interventi
nelle  aree  sottoutilizzate  e  di  quelle  comunitarie,  la propria
dotazione  infrastrutturale  materiale  e  immateriale,  e di colmare
cosi'  le  fortissime  diversita'  che  permangono  nella quantita' e
qualita'   di   servizi   pubblici   e  collettivi  di  diverse  aree
territoriali del Paese (confermata da ultimo dai dati contenuti nel V
rapporto   sullo   sviluppo  territoriale  del  Dipartimento  per  le
politiche  di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle
finanze, consegnato al Parlamento);
    accrescere  fortemente il finanziamento per interventi in ricerca
e   nella   societa'   dell'informazione,   indispensabili   per   la
competitivita' nazionale, e assicurare la realizzazione, da parte del
Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e coesione, di azioni
pilota  di  comunicazione  e  documentazione, ricerca, cooperazione e
assistenza relative a finalita' di riequilibrio economico-sociale;
    costituire   una   cospicua   riserva   da   distribuire,  previa
informativa  alle  regioni  e  alle  province  autonome, in relazione
all'efficacia   e  rapidita'  degli  interventi,  al  loro  stato  di
attuazione  o alle esigenze espresse dal mercato, in attuazione degli
articoli 60  e  61  della  legge  finanziaria  2003,  con particolare
attenzione   alla   ricerca,   alla   societa'  dell'informazione,  a
interventi  a  rete  a  carattere interregionale, a interventi per il
risanamento dei suoli e all'introduzione di meccanismi premiali;
    onorare  gli  impegni  assunti dal Governo volti ad assicurare il
finanziamento  delle  iniziative infrastrutturali contenute nei patti
territoriali approvati, ma sinora finanziati solo parzialmente;
  Ritenuto  che i diversi strumenti di incentivazione, ricompresi nei
due   fondi  intercomunicanti,  debbano  essere  finanziati  in  modo
equilibrato  e  unitario, attuando adeguatamente gli articoli 60 e 61
della  finanziaria  2003,  e  che  a tale obiettivo sia utile la loro
ripartizione  in  tre  categorie  di  strumenti,  due  che  mirano  a
compensare  gli  svantaggi  di  costo  degli  investimenti nelle aree
sottoutilizzate,  l'altra  che  mira  espressamente  all'obiettivo di
accrescere  la  competitivita'  di  queste aree, integrandosi con gli
interventi di investimento pubblico:
    a) strumenti  fortemente automatici, volti a ridurre il costo del
capitale   o   del   lavoro   (crediti  d'imposta  generale  e  bonus
occupazione);
    b) strumenti  a  bando,  volti  a  compensare il razionamento del
credito  da parte del mercato finanziario, specie nei confronti delle
piccole  e  medie  imprese e delle micro-imprese (bandi 488, prestito
d'onore e franchising, imprenditorialita' giovanile);
    c) strumenti  volti  a  favorire,  in  territori  predeterminati,
l'attrattivita' per investimenti dall'esterno (contratti di programma
e  contratti  di  filiera) ovvero il rafforzamento dell'imprenditoria
locale  (strumenti  di  sviluppo  locale  concertato,  fra  cui patti
territoriali,  opportunamente regionalizzati e selezionati, e credito
d'imposta per campagne pubblicitarie locali);
  Ritenuto  che  le  decisioni  di  allocazione  finanziaria fra tali
strumenti,  oltre  che con riferimento al precedente schema, dovranno
poter  contare  in  prospettiva  su  analisi  che  valutino  non solo
l'efficienza  ma  soprattutto l'efficacia dell'intervento, al momento
disponibili solo per alcuni strumenti e in forma parziale;
  Ritenuto,    con    riguardo   agli   strumenti   per   incentivare
l'autoimprenditorialita'   e   l'autoimpiego,  di  dover  assicurare,
unitamente  alle  disponibilita'  della  societa' Sviluppo Italia, un
adeguato  volume  di  risorse  sia per soddisfare, in coerenza con le
disposizioni  contenute  nel  secondo  comma dell'art. 72 della legge
finanziaria   2003,  le  richieste  di  finanziamento  di  iniziative
pervenute   nel  corso  degli  anni  2001-2002,  sia  per  consentire
un'adeguata  ripresa del ricorso a questi strumenti, che rispondono a
forti  tendenze  in atto nella natalita' imprenditoriale e a esigenze
di   emersione,   e   ritenuto   di  rivolgere  tendenzialmente  tali
finanziamenti   per   circa  due  terzi  al  titolo  II  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
  Ritenuto  di  dover  confermare,  per il momento, le risorse per il
credito  d'imposta  per  gli  investimenti gia' puntualmente previste
dall'art. 62 della legge finanziaria 2003;
  Ritenuto  di  dare pieno seguito alla decisione, assunta con l'art.
63 della finanziaria 2003, di prolungare al 2006 l'operativita' dello
strumento  del  bonus  per  l'occupazione,  assicurando  un volume di
risorse  finanziarie per il 2003 superiore all'impegno minimo assunto
dal  Governo,  in  sede  di  presentazione  del  maxiemendamento alla
medesima  legge,  e  ulteriori  significativi  incrementi  negli anni
2004-2005,  tali da dare sin da ora certezza alle imprese e al lavoro
e da favorire assunzioni aggiuntive in entrambi gli anni;
  Ritenuto,  in  attuazione  dell'art.  61,  comma 13, e dell'art. 66
della  legge  finanziaria  2003,  di  destinare un'adeguata dotazione
finanziaria  iniziale  alle  agevolazioni di investimenti in campagne
pubblicitarie,  nella  forma di credito di imposta, e ai contratti di
filiera   agroalimentare,   resi   esecutivi,  come  i  contratti  di
programma, dall'approvazione di questo Comitato;
  Ritenuto   di   assicurare  continuita'  di  finanziamenti  per  la
concessione di incentivi alle imprese per «bandi 488»;
  Ritenuto  di  assicurare  adeguati  finanziamenti  ai  contratti di
programma,  prevedendo al loro interno apposite assegnazioni a favore
di  contratti  inseriti  nel  programma  pluriennale per l'attrazione
degli  investimenti  nel Mezzogiorno - proporzionate all'avvio di una
azione  pilota  -  e  dei contratti rivolti ai distretti industriali,
congruenti con la fase di avvio della nuova fattispecie;
  Ritenuta  la  necessita',  anche  in  relazione alle previsioni del
documento  di  programmazione  economica  e finanziaria 2003-2006, di
assicurare  l'avvio del citato programma pluriennale per l'attrazione
degli  investimenti  nel  Mezzogiorno, affidato, come sua prioritaria
missione,  alla  societa'  Sviluppo  Italia, attraverso la stipula di
contratti  di programma promossi dalla predetta Societa' d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive e con le regioni, inseriti in
un «Progetto pilota di localizzazione», e valutata l'opportunita' che
il «Contratto di localizzazione», previsto dallo stesso programma, si
sostanzi, secondo gli indirizzi dell'accordo sulla «Regionalizzazione
degli  strumenti  della  programmazione  negoziata»  approvato  dalla
Conferenza  unificata  il  15 aprile 2003, in un accordo di programma
quadro,  cosi  denominato, sottoscritto dai Ministeri delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze, dalla regione interessata
e  da Sviluppo Italia; ritenuto necessario che tale accordo, oltre al
contratto  di  programma  suddetto,  contenga,  anche  attraverso  la
concertazione  con  le  parti economiche e sociali, accordi operativi
per   la   realizzazione   mirata   di   infrastrutture  materiali  e
immateriali,   per   la  garanzia  di  servizi  amministrativi  e  di
semplificazioni  procedurali  da  parte  degli  enti locali, e per il
funzionamento piu' efficiente dei mercati;
  Ritenuta  la  necessita'  di  accompagnare la regionalizzazione dei
patti   territoriali,   attualmente   in  corso,  oltre  che  con  la
riallocazione  delle  risorse  gia'  assegnate  a  favore  dei  patti
migliori  -  come  suggeriscono  le  verifiche  di  efficienza  e  di
efficacia  disposte  da  questo  Comitato  -  o di altri strumenti di
sviluppo locale concertato, anche con risorse aggiuntive da destinare
alle regioni per gli stessi strumenti e da trasferire tempestivamente
alle regioni stesse in base a un protocollo predisposto dal Ministero
delle  attivita'  produttive  con  le  regioni, secondo gli indirizzi
della delibera che, sulla base dell'accordo suddetto, questo Comitato
predisporra'  per  dare  attuazione  alla regionalizzazione dei patti
territoriali, nel rispetto delle consolidate chiavi di riparto tra le
due  macroaree  del  centro-nord e del Mezzogiorno, e, all'interno di
queste, tra le regioni e le province autonome;
  Ritenuto  che,  al fine di assicurare adeguati finanziamenti sia ai
contratti  di  programma  (nelle  diverse  accezioni)  sia  ai  patti
territoriali  o  agli  altri strumenti di sviluppo locale concertato,
sia  necessario dare applicazione all'opportunita' prevista dall'art.
60  della  legge  finanziaria  2003 di trasferire risorse da un fondo
all'altro, questa volta nel senso di trasferire risorse dal fondo del
Ministero  dell'economia  e  finanze  a  quello  del  Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerata  l'opportunita' che, anche in relazione alla previsione
puntuale  degli  articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, venga
decisamente  rafforzata  la valutazione di efficacia degli interventi
al fine di assicurare che le decisioni di riparto delle risorse siano
prese da questo Comitato su una base informativa piu' completa e tale
da assicurare l'effettiva unitarieta' strategica delle decisioni;
  Su  proposta  dei  Ministri  dell'economia  e delle finanze e delle
attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Le  risorse  assegnate ai fondi costituiti, presso il Ministero
dell'economia  e  finanze (MEF) e presso il Ministero delle attivita'
produttive  (MAP),  per la programmazione e il finanziamento unitario
di  interventi  nelle  aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005
sono  ripartite,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  nel
rispetto, salvo ove esistano specifiche disposizioni legislative, del
consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del centro-nord
e  del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%,
come nelle tavole che seguono:

          ---->  Vedere tabelle alle pagg. 37 - 38   <----

    2.  Le  decisioni  assunte con la presente delibera, tenuto anche
conto   dell'attuazione   di  interventi  precedenti,  consentono  di
determinare,  in via previsionale e di larga massima (in attesa delle
informazioni che le amministrazioni e i soggetti attuatori forniranno
in base a quanto statuito al punto 7) che nel 2003 il complesso delle
risorse aggiuntive nazionali spese nelle aree sottoutilizzate (che si
sommano    a   quelle   aggiuntive   comunitarie   ed   al   relativo
cofinanziamento  nazionale) sara' pari a circa 8.200 milioni di euro,
cosi dettagliati:

              ---->  Vedere tabella di pag. 39   <----

    3.  Con  riferimento  ai  contratti  di  programma da promuovere,
stipulare  e  realizzare  da  parte della societa' Sviluppo Italia in
attuazione  del  progetto  pilota  di  localizzazione  nell'ambito di
accordi di programma quadro denominati «Contratti di localizzazione»,
i  rapporti  tra  il  Ministero delle attivita' produttive e Sviluppo
Italia saranno regolati da apposita convenzione, che prevedera' anche
una  sede di concertazione periodica con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con le parti economiche e sociali; il Ministero delle
attivita'  produttive  valuta,  approva  e  redige detti contratti di
programma  ai  quali, una volta sottoscritti gli Accordi di programma
quadro, potra' essere data esecuzione.
  Il  progetto  si attuera' secondo le linee individuate nel relativo
programma  operativo  di  cui  alle  delibere  di  questo Comitato n.
62/2002  e  n.  130/2002,  che  Sviluppo  Italia presentera' anche al
Ministero  delle  attivita'  produttive  -  Direzione generale per il
coordinamento degli incentivi alle imprese.
  Entro  il  31 dicembre 2003 il Ministero delle attivita' produttive
relazionera'   a  questo  Comitato  sullo  stato  di  attuazione  del
progetto, per le valutazioni di competenza in ordine all'opportunita'
di proseguire nell'iniziativa pilota avviata.
  4. Con successiva e tempestiva delibera questo Comitato, sentita la
Conferenza  Stato-regioni  e sulla base delle motivazioni e finalita'
della  presente  delibera  oltre  che  delle disposizioni della legge
finanziaria  2003,  provvedera' al riparto delle risorse destinate al
rifinanziamento  degli  investimenti  pubblici  di  cui alla legge n.
208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 delle legge n.
448/2001.
  5.  Al  fine  di  dare piena attuazione all'obiettivo fissato dalla
legge   finanziaria  2003  di  assicurare  il  piu'  pronto  utilizzo
effettivo  delle  risorse attraverso appropriate decisioni allocative
di  questo  Comitato,  e'  approvato  lo schema di ricognizione delle
risorse  dei  due  fondi  MEF  e  MAP  con  finalita' di riequilibrio
economico  e  sociale,  allegato  alla  presente delibera della quale
costituisce  parte integrante (allegato 1), che classifica le risorse
secondo il diverso grado di attuazione degli interventi e, quindi, di
disponibilita'   per   eventuali   usi   alternativi.   Il  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle  attivita'
produttive,  secondo la rispettiva competenza trasmetteranno a questo
Comitato,  entro  e  non  oltre  sessanta  giorni dall'adozione della
presente  delibera,  una  scheda  di  rilevazione, redatta secondo lo
schema  suddetto, opportunamente compilata per ognuno degli strumenti
dei  due fondi, accompagnata da una relazione in ordine allo stato di
utilizzazione delle risorse che confluiscono negli stessi fondi.
  6.  Le  risorse  accantonate  di  cui al punto C.1 della precedente
tabella  di  allocazione saranno successivamente ripartite, oltre che
in  relazione  all'efficacia  e  rapidita'  degli interventi, al loro
stato di attuazione e alle esigenze del mercato, anche sulla base del
criterio   premiale,   costituito   dall'effettivo   rispetto   delle
previsioni di spesa avanzate dalle amministrazioni destinatarie delle
risorse  o  dai  soggetti  gestori degli interventi sopra richiamati,
secondo modalita' che saranno stabilite da questo Comitato.
  Anche   a   questo   fine,   tali   soggetti,   a  eccezione  delle
amministrazioni  centrali  destinatarie  delle  risorse  ex  lege  n.
64/1986,  alle  quali  non  possono essere assegnati fondi aggiuntivi
rispetto a quelli necessari per i completamenti di loro competenza, e
delle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse
ex  lege  n.  208/1998,  come  modificata  dall'art.  73  della legge
finanziaria  2002,  che  fissa  al  proprio interno un sistema per la
previsione  e  il  monitoraggio  della  spesa  e specifici meccanismi
premiali,  faranno  pervenire  entro  90  giorni  dall'adozione della
presente  delibera,  una  previsione  del profilo di spesa relativa a
ognuno  degli  strumenti finanziati con la presente delibera a valere
sui   due   fondi,   articolata   per  semestre  e  per  ripartizione
territoriale  (Mezzogiorno  e  centro  nord), sulla base dello schema
allegato a questa delibera (allegato 2).
  Successivamente,  anche  al  fine  di  dare  attuazione  al comma 2
dell'art.   60   della   legge   finanziaria   2003  per  l'eventuale
riallocazione  delle  risorse  e per la successiva trasmissione della
prevista  informativa  al Parlamento - entro 60 giorni dalla scadenza
di  ciascun  quadrimestre  le  amministrazioni  e  i soggetti gestori
invieranno  una  relazione  sull'effettivo  stato di attuazione della
spesa  delle  risorse  confluite  nei  due  fondi  che  fra  l'altro:
analizzi,   per   le   due   singole  ripartizioni  territoriali,  lo
scostamento   fra   spesa  effettiva  e  spesa  prevista  secondo  il
precedente  schema;  aggiorni la scheda di cui al precedente punto 6;
illustri  le  procedure  in  essere  per  la  verifica dell'effettiva
realizzazione   degli   interventi  sin  qui  finanziati  e  fornisca
un'indicazione quantitativa sintetica dell'esito di tale verifica. In
sede  di  prima  applicazione,  per  l'anno  2003, tali scadenze sono
fissate al 30 settembre 2003 (per il primo semestre) e al 29 febbraio
2004 (per il secondo semestre).
  La  trasmissione delle predette informazioni costituisce condizione
per l'accesso alle risorse accantonate di cui al citato punto C.1.
  Inoltre,   la   societa'  Sviluppo  Italia  presentera',  entro  il
30 settembre   2003,   una  relazione  sul  complesso  della  propria
attivita',  che indichi, per ogni singolo strumento, anche diverso da
quelli  oggetto della presente delibera, lo stato di attuazione della
spesa,  distinta  per  ripartizione  territoriale,  ed  esponga,  con
particolare riferimento alle risorse assegnate dal CIPE a partire dal
1999, valutazioni di efficacia e indicazioni sulle prospettive.
  7.  Al  fine  di migliorare la base conoscitiva per l'assunzione di
decisioni,  anche  in relazione alle allocazioni di cui al punto C.1,
il  Nucleo  di  valutazione degli investimenti pubblici del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  i  Nuclei  di  valutazione delle
amministrazioni  centrali  e  delle  regioni  raccolti nella rete dei
nuclei,   costituita   con   protocollo  di  intesa  approvato  dalla
Conferenza   Stato-regioni   il  24 ottobre  2002,  promuoveranno  la
realizzazione  di  valutazioni dell'efficacia economico-sociale degli
strumenti  oggetto  di  questa  delibera,  eventualmente  utilizzando
risorse   appositamente  allocate  allo  scopo  a  valere  sui  fondi
assegnati alla legge n. 208/1998.
  8.    Al   fine   di   assicurare   la   necessaria   tempestivita'
nell'utilizzazione  delle  risorse  per  le finalita' di cui ai punti
precedenti,  il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre i provvedimenti di
variazione   di   bilancio;   relativamente   al   credito  d'imposta
investimenti  e  occupazione,  tali  variazioni sono riferite al solo
esercizio  2003.  Ad  essi  sara' dato formale seguito subito dopo la
registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.
    Roma, 9 maggio 2003
                      Il Presidente: Berlusconi
                  Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrato  alla  Corte dei conti il 16 giugno 2003 Ufficio controllo
atti   Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4  Economia  e
finanze, foglio n. 279