Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Direzione  generale delle
                              politiche  comunitarie e internazionali
                              - Divisione Pagrivi - Divisione Feoga
                              All'A.P.T.I.
                              All'Unitab
                              All'O.N.T.
                              Alla Coldiretti - Dipartimento economia
                              e commercio
                              Alla       Confederazione      italiana
                              agricoltori
                              Alla Confagricoltura
                              Alla Copagri
                              Alla F.AGR.I.
                              Alla                    Confcooperative
                              federagroalimentari
                              All'ANCA Lega cooperativa
                              Alla O.I. Interbright
                              Alla O.I. Interor.li
                              All'Associazione     interprofessionale
                              tabacco
                              All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
                              Alla S.G.S. Italia S.r.l.
                              Agrisian
                              All'Ufficio tecnico
                                e, per conoscenza:
                              Al   Comando  Carabinieri  -  Politiche
                              agricole
  Il  regolamento  (CE)  n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre
1998  (art.  16, 47 e 52) stabilisce che la consegna del tabacco deve
essere  effettuata  direttamente  nel luogo stesso in cui il prodotto
sara'  trasformato,  oppure,  se  lo  Stato membro l'autorizza, in un
centro d'acquisto riconosciuto.
  In   relazione   a  tale  disposizione,  questa  Agenzia  autorizza
l'utilizzazione  da  parte  delle imprese trasformatrici di centri di
raccolta  e/o  acquisto  per  la  consegna del tabacco, in quanto gli
stessi,  si  configurano come veri e propri magazzini di ricevimento,
collegati  a  quello  di trasformazione, preventivamente riconosciuti
dall'Agenzia  stessa,  sia per la caratura dei controlli, configurati
come  permanenti  -  fiscali,  sia  per  le  attrezzature  (bascula e
umidimetro) atte a definire il peso netto del tabacco a pagamento e a
premio.
  Ai   fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  si  dispone  che  le
richieste  di  apertura  dei centri di raccolta e/o acquisto da parte
delle imprese trasformatrici dovranno essere inoltrate presso la sede
dell'Agea,  in  via Palestro, 81, Roma entro e non oltre il 1° agosto
2003;   copia  della  predetta  richiesta  dovra',  altresi',  essere
trasmessa, per conoscenza, alla societa' di controllo S.G.S, all'uopo
designata  per  effettuare  i  controlli,  al  fine  di  permettere a
quest'ultima  di  organizzare  operativamente i controlli d'idoneita'
delle strutture dichiarate quali centro di raccolta e/o acquisto.
  L'intera  documentazione,  afferente  la  richiesta di apertura dei
centri, presentata il 1° agosto 2003, corredata dalle verbalizzazioni
dei  comparti  operativi  S.G.S.  competenti  per  territorio, dovra'
pervenire  presso  la  sede  della  scrivente  Agenzia  alla data del
15 settembre 2003 completa della documentazione di seguito elencata:
    corografia nella quale viene evidenziata l'ubicazione del centro;
    planimetrie  del  magazzino  destinato  a  centro di raccolta e/o
acquisto;
    titolo di possesso del magazzino predetto debitamente registrato,
da cui risulti la piena disponibilita' e il periodo di utilizzo dello
stesso  da  parte  del  trasformatore;  nel  caso in cui il centro di
raccolta   e/o   acquisto   sia   di   proprieta'   dell'impresa   di
trasformazione   e'   sufficiente  ai  fini  dell'attestazione  della
proprieta'  dell'immobile,  che  il legale rappresentante sottoscriva
l'apposita  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio che si allega
alla presente (allegato 1);
    verbale  d'idoneita' tecnica del centro di raccolta e/o acquisto,
redatta dalla S.G.S.;
    dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio (come da allegato 1)
rilasciata  dai contraenti, associazione o produttori singoli, con la
quale  gli stessi danno il proprio assenso all'utilizzo del centro di
acquisto  autorizzato,  in  alternativa  al  centro  del magazzino di
trasformazione;
    copia  degli  attestati  rilasciati  dalle  competenti  autorita'
relativi  alla  regolarita'  urbanistica,  igienico  sanitaria  e  di
sicurezza sul lavoro del centro di raccolta e/o acquisto.
  Richiesta  dell'impresa  trasformatrice  di  apertura del centro di
raccolta   e/o   acquisto,   nella  quale  il  legale  rappresentante
dell'impresa di trasformazione, s'impegna a:
    1)   comunicare,  preventivamente,  alla  societa'  di  controllo
S.G.S.,  l'elenco  di  produttori  che  effettueranno  le consegne di
tabacco presso il centro di raccolto e/o acquisto autorizzato;
    2)   non   effettuare   alcuna  manipolazione  del  tabacco  sino
all'arrivo dello stesso nel magazzino di trasformazione;
    3)  dichiarare  preventivamente  in domanda, a quale magazzino di
trasformazione,  fa  riferimento il centro o i centri di raccolta e/o
acquisto   richiesti.  Cio'  nel  caso  in  cui  una  stessa  impresa
trasformatrice  detenga  piu' impianti di trasformazione regolarmente
autorizzati  e  nel contempo richieda l'apertura di uno o piu' centri
di raccolta e/o acquisto;
    4) trasferire, entro il 15 aprile per i gruppi varietali (01, 02,
03,  04,  05)  ed entro il 30 aprile per il gruppo varietale 07, data
ultima  dei  ricevimenti,  il tabacco ricevuto nel centro di raccolta
e/o  acquisto  al  magazzino di trasformazione, allegando allo stesso
tutta   la   documentazione  (elencata  al  punto  g)  delle  partite
trasferite e costituenti i lotti stessi;
    5)  qualora  il  tabacco non trasformato non sia stato consegnato
nei  luoghi  menzionati  all'art.  16,  paragrafo 1,  secondo  comma,
oppure,  per il trasferimento dei quantitativi distinti di tabacco di
cui   all'art.   47,   paragrafo  2,  dal  centro  di  acquisto  allo
stabilimento   di   trasformazione,  il  trasportatore  non  possieda
l'autorizzazione  al  trasporto,  l'impresa  di trasformazione che ha
preso  in  consegna il tabacco contravvenendo alle norme deve versare
allo Stato membro una somma pari all'importo dei premi corrispondenti
al  quantitativo  di  tabacco  in  causa.  Tale  somma e' computata a
beneficio  del  Fondo  europeo agricolo di orientamento e di garanzia
FEOGA.  Qualora  al magazzino di trasformazione venga riscontrata una
varieta'  di  tabacco diversa da quella accertata presso il centro di
raccolta  e/o  acquisto  e  risultante  dai  bollettini  di  perizia,
all'impresa di trasformazione sara' revocato il riconoscimento per il
raccolto  successivo,  fermo restando le conseguenze civili e penali,
salvo  che  la  stessa  non dimostri la responsabilita' delle aziende
delegate al trasporto;
  La  firma  del  legale  rappresentante  della  ditta trasformatrice
dovra' essere autenticata nei modi di legge.
  Il  rilascio  dell'autorizzazione  all'apertura  di  un  centro  di
raccolta  e/o  acquisto,  da  parte di questa Agenzia, e' subordinato
alla   presentazione   dei   documenti   suddetti   e  alle  seguenti
disposizioni:
    a) il  centro di raccolta e/o acquisto deve essere ubicato ad una
distanza  dal magazzino di trasformazione superiore a km 30; i centri
di  raccolta  e/o  acquisto  riferiti  ad  uno  stesso  magazzino  di
trasformazione  devono  essere  ubicati, tra di loro, ad una distanza
superiore  ai  km  30;  la  richiesta  di  un  centro di raccolta e/o
acquisto,  che  non  rispetti  le  distanze sopra indicate, salvo una
tolleranza  del  10%,  non  potranno  essere  accolte. Tuttavia, se i
quantitativi  di tabacco, che saranno conferiti dai produttori presso
i  centri  di raccolta e/o acquisto richiesti, saranno pari ad almeno
kg  400.000,  il  requisito discriminante della distanza chilometrica
non  sara'  tenuto  in  considerazione,  fermo restante il categorico
divieto  all'apertura  di  centri  di  raccolta  e/o  acquisto che si
collocano   a   distanza  inferiore  a  km  10,  sia  dal  centro  di
trasformazione  che  fra  due  o piu' centri richiesti dalla medesima
impresa.  In quest'ultimo caso, le imprese di trasformazione dovranno
fornire  un  elenco  delle  associazioni o dei produttori singoli che
conferiranno  presso  i  centri  di raccolta e/o acquisto, al fine di
consentire  alla  scrivente,  la  verifica  dei quantitativi reali di
tabacco che saranno consegnati presso i centri richiesti. Inoltre, in
considerazione che questa deroga e' concessa al fine di permettere la
presenza  del  produttore  al  momento  del  conferimento,  non sara'
consentito  delegare terze persone che lo rappresentino, ad eccezione
di    casi    particolari    che   saranno   vagliati   singolarmente
dall'amministrazione  o  dai  suoi delegati. In quest'ultimo caso, in
presenza  di  una  inderogabile necessita', sara' necessario produrre
una procura notarile.
    b) il  centro  di raccolta e/o acquisto deve disporre di tutte le
attrezzature  idonee  per  la  presa  in carico del tabacco ricevuto,
strumenti  di  pesature  e  di  determinazione del tasso di umidita'.
Relativamente  a quest'ultimo punto nel caso in cui vengano impiegati
per  la determinazione del tasso di umidita' metodi diversi da quelli
indicati  alla  lettera  A  e B - allegato VI del regolamento (CE) n.
2848  della  Commissione  del  22 dicembre 1998,  ed in particolari i
metodi  previsti  al punto C «altri metodi» del suddetto regolamento,
dovranno  essere  rigorosamente  rispettate le disposizioni contenute
nelle  note  A.I.M.A.  protocollo  n.  2584  del  19 novembre  1998 e
successiva integrazione protocollo n. 257 del 17 gennaio 2000.
    c) il  centro di raccolta e/o acquisto e' sottoposto al controllo
permanente  fiscale  per  tutto  il  periodo dei ricevimenti (fino al
15 aprile per i gruppi varietali 01, 02, 03, 04, 05 fino al 30 aprile
per il gruppo varietale 07);
    d) nel  centro  di  raccolta  e/o  acquisto  non  possono  essere
depositate  partite  di  tabacco per le quali la perizia non e' stata
definita;
    e) ogni singolo collo di tabacco dovra' essere contrassegnato con
un  cartellino  dell'impresa,  debitamente  firmato  dal  funzionario
addetto al controllo, dal quale di evinca:
      l'impresa trasformatrice;
      il nome del produttore;
      il gruppo varietale;
      il peso;
    f) il  tabacco deve essere trasferito, esclusivamente, dal centro
di  raccolta  e/o acquisto al magazzino di trasformazione al quale lo
stesso   e'   collegato;   il  trasferimento  dei  lotti  di  tabacco
all'impianto di trasformazione, deve essere autorizzato per iscritto,
dall'A.G.E.A.;
    g) si precisa che, il produttore che inizia la consegna presso il
centro  di raccolta e/o acquisto, deve concludere le consegne, presso
il centro stesso;
    h) sull'apposito    modello    A.G.E.A.,    che   accompagna   il
trasferimento  di  cui sopra, dovra' essere allegata una distinta che
specifichi:
      il nome del produttore;
      il numero dei colli consegnati;
      il gruppo varietale, oggetto della spedizione;
    i) il funzionario addetto al controllo del centro di raccolta e/o
acquisto,  dovra' segnalare sul predetto documento di accompagnamento
del tabacco trasferito:
      il mezzo di trasporto (tipo e targa);
      il tragitto da percorrere;
      l'ora di partenza;
    j) il   funzionario   addetto   al  controllo  del  magazzino  di
trasformazione, indichera' sulla stessa bolletta:
      l'ora di arrivo del mezzo di trasporto.
  Pertanto, si precisa che al funzionario addetto al controllo presso
il  magazzino  di  trasformazione  dovranno  essere trasmessi anche i
sotto elencati documenti:
    distinta di cui al punto g);
    bollettini  di  perizia  emessi  presso il centro di raccolta e/o
acquisto;
    copia del registro analitico delle consegne del tabacco.
  Il centro di raccolta e/o acquisto e' operativo dal momento in cui,
questa   Agenzia  procede  con  regolare  autorizzazione  scritta  al
riconoscimento  dello  stesso.  Pertanto,  a decorrere dalla data del
riconoscimento,  il centro di raccolta e/o acquisto non potra' essere
adibito  per  finalita'  diverse  da  quelle  previste  dall'art.  16
regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998.
  I funzionari preposti al controllo presso il centro di raccolta e/o
acquisto,  dovranno verificare, prima dell'inizio delle operazioni di
ricevimento dei tabacchi dell'annata in corso, la totale assenza, nel
centro stesso, di eventuali giacenze di tabacco.
    Roma, 1° luglio 2003
                      Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli