Art. 2. Fermo restando quanto previsto per le procedure di assunzione dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Ministero della giustizia e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure di reclutamento relativamente ad un contingente complessivo di centonovantacinque unita' di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario, come dalla allegata tabella 1. Tabella 1 (prevista dall'art. 2) ===================================================================== Amministrazione | Profilo |Area|Posti autorizzati ===================================================================== Ministero della giustizia |Cancelliere | C1 | 100 |Esperto informatico| C1 | 29 |Contabile | C1 | 35 |Statistico | C1 | 8 |Esperto linguistico| C1 | 23 | | | --- Totale . . . | | | 195 Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 12 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 164