Art. 3.
  1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  tionazin  e'  consentita  fino al
31 dicembre 2003.
  2.   I  titolari  delle  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  tionazin sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative scorte.
  Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese
interessate,   sara'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
    Roma, 10 luglio 2003
                                     Il direttore generale: Marabelli