Art. 3.
  1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei
prodotti  fitosanitari  contenenti tetraclorvinfos e' consentita fino
al 31 dicembre 2003.
  2.   I  titolari  delle  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  tetraclorvinfos  sono  tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta  ad  informare  i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti
fitosanitari  medesimi  dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
  Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese
interessate,   sara'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
    Roma, 10 luglio 2003
                                     Il direttore generale: Marabelli