Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti terbumeton ê consentita fino al 31 dicembre 2003. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti terbumeton sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorie. Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003. Roma, 10 luglio 2003 Il direttore generale: Marabelli