Art. 3.
  1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  terbumeton  ê  consentita fino al
31 dicembre 2003.
  2.   I  titolari  delle  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  terbumeton  sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta
ad   informare   i   rivenditori  e  gli  utilizzatori  dei  prodotti
fitosanitari  medesimi  dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorie.
  Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese
interessate,   sara'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
    Roma, 10 luglio 2003
                                     Il direttore generale: Marabelli