IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1
e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con modificazioni con la legge 8 agosto 2002, n. 178, recante
disposizioni volte ad assicurare la gestione unitaria, nonche' ad
eliminare sovrapposizioni di competenze, a razionalizzare i sistemi
informatici esistenti e ad ottimizzare il gettito erariale, in
materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici;
Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato
tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza
in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del
dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche' altri, eventuali, giochi;
Decreta:
Art. 1.
Conservazione delle ricevute delle giocate annullate
1. Le ricevute delle giocate annullate dei concorsi pronostici su
base sportiva, di cui all'art. 4, comma 4, del regolamento dei
concorsi pronostici su base sportiva, distinte per tipologia e numero
di concorso, sono conservate, a cura e sotto la diretta
responsabilita' del concessionario che provvede al loro ritiro presso
i punti della propria rete di vendita, per un periodo di 5 anni a
partire dal novantesimo giorno successivo alla data di comunicazione
ufficiale degli esiti del concorso.
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone
controlli mirati presso i concessionari, relativi alle ricevute delle
giocate annullate ed alle modalita' di conservazione delle stesse.