Art. 2. Conservazione delle ricevute delle giocate vincenti 1. Le ricevute delle giocate vincenti e pagate dei concorsi pronostici su base sportiva, di cui all'art. 12, comma 2 del regolamento dei concorsi pronostici su base sportiva, distinte per tipologia e numero di concorso, sono conservate, a cura e sotto la diretta responsabilita' dei concessionari che provvedono al ritiro presso i punti della propria rete di vendita, per un periodo di 5 anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di comunicazione ufficiale degli esiti del concorso. 2. Ferma restando la diretta responsabilita' dei concessionari, le ricevute delle giocate vincenti premi per importi complessivi fino a 3.000,00 (tremila/00) euro, di cui all'art. 13 del regolamento dei concorsi pronostici su base sportiva, possono essere conservate presso il punto vendita che ha effettuato il pagamento su specifica autorizzazione del concessionario. 3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, procede a verifiche mirate sulla conservazione delle ricevute vincenti e pagate dei concorsi pronostici su base sportiva presso i concessionari, sia per le ricevute di gioco vincenti dagli stessi direttamente conservate, sia per quelle conservate dai punti di vendita autorizzati. 4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, le ricevute vincenti e pagate relative ai premi precedenti di partecipazione e ai premi successivi di partecipazione sono conservate esclusivamente presso i concessionari. 5. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone controlli mirati presso i concessionari, relativi alle ricevute delle giocate vincenti ed alle modalita' di conservazione delle stesse.