Art. 2.
Conservazione delle ricevute delle giocate vincenti
1. Le ricevute delle giocate vincenti e pagate dei concorsi
pronostici su base sportiva, di cui all'art. 12, comma 2 del
regolamento dei concorsi pronostici su base sportiva, distinte per
tipologia e numero di concorso, sono conservate, a cura e sotto la
diretta responsabilita' dei concessionari che provvedono al ritiro
presso i punti della propria rete di vendita, per un periodo di
5 anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di
comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.
2. Ferma restando la diretta responsabilita' dei concessionari, le
ricevute delle giocate vincenti premi per importi complessivi fino a
3.000,00 (tremila/00) euro, di cui all'art. 13 del regolamento dei
concorsi pronostici su base sportiva, possono essere conservate
presso il punto vendita che ha effettuato il pagamento su specifica
autorizzazione del concessionario.
3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, procede a
verifiche mirate sulla conservazione delle ricevute vincenti e pagate
dei concorsi pronostici su base sportiva presso i concessionari, sia
per le ricevute di gioco vincenti dagli stessi direttamente
conservate, sia per quelle conservate dai punti di vendita
autorizzati.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, le ricevute vincenti e
pagate relative ai premi precedenti di partecipazione e ai premi
successivi di partecipazione sono conservate esclusivamente presso i
concessionari.
5. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone
controlli mirati presso i concessionari, relativi alle ricevute delle
giocate vincenti ed alle modalita' di conservazione delle stesse.