Art. 2.
         Conservazione delle ricevute delle giocate vincenti
  1. Le  ricevute  delle  giocate  vincenti  e  pagate  dei  concorsi
pronostici  su  base  sportiva,  di  cui  all'art.  12,  comma 2  del
regolamento  dei  concorsi  pronostici su base sportiva, distinte per
tipologia  e  numero  di concorso, sono conservate, a cura e sotto la
diretta  responsabilita'  dei  concessionari che provvedono al ritiro
presso  i  punti  della  propria  rete  di vendita, per un periodo di
5 anni  a  partire  dal  novantesimo  giorno  successivo alla data di
comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.
  2. Ferma  restando la diretta responsabilita' dei concessionari, le
ricevute  delle giocate vincenti premi per importi complessivi fino a
3.000,00  (tremila/00)  euro,  di cui all'art. 13 del regolamento dei
concorsi  pronostici  su  base  sportiva,  possono  essere conservate
presso  il  punto vendita che ha effettuato il pagamento su specifica
autorizzazione del concessionario.
  3.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato, procede a
verifiche mirate sulla conservazione delle ricevute vincenti e pagate
dei  concorsi pronostici su base sportiva presso i concessionari, sia
per   le   ricevute  di  gioco  vincenti  dagli  stessi  direttamente
conservate,   sia   per   quelle  conservate  dai  punti  di  vendita
autorizzati.
  4.  In deroga a quanto stabilito al comma 2, le ricevute vincenti e
pagate  relative  ai  premi  precedenti  di partecipazione e ai premi
successivi  di partecipazione sono conservate esclusivamente presso i
concessionari.
  5.   L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  dispone
controlli mirati presso i concessionari, relativi alle ricevute delle
giocate vincenti ed alle modalita' di conservazione delle stesse.