Art. 3.
                               Penali
  1. Qualora   l'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato
riscontri una discordanza tra le ricevute relative a giocate vincenti
o annullate in possesso diretto dei concessionari o di un punto della
loro rete di vendita e quanto comunicato dal totalizzatore nazionale,
l'Amministrazione  puo',  dopo  aver  sentito  in  contraddittorio il
concessionario   interessato,   imporre  sanzioni  fino  a  50.000,00
(cinquantamila/00)   euro  per  ogni  caso  accertato  di  mancata  o
scorretta  custodia  delle  ricevute  relative  a  giocate vincenti o
annullate.
  2. Qualora  l'importo  delle ricevute di gioco vincenti, oggetto di
contraddittorio  tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
ed i concessionari, riguardino premi di importo superiore a 50.000,00
(cinquantamila/00)    euro,   l'Amministrazione   puo'   imporre   al
concessionario  interessato  penali i cui importi possono raggiungere
quello dei premi pagati.
  3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' dichiarare
decaduto  il concessionario che incorre, nel corso della durata della
concessione,  in  infrazioni  per  mancata o scorretta custodia delle
ricevute relative a giocate vincenti o annullate.
    Roma, 9 luglio 2003
                                          Il direttore generale: Tino