Art. 3. Penali 1. Qualora l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riscontri una discordanza tra le ricevute relative a giocate vincenti o annullate in possesso diretto dei concessionari o di un punto della loro rete di vendita e quanto comunicato dal totalizzatore nazionale, l'Amministrazione puo', dopo aver sentito in contraddittorio il concessionario interessato, imporre sanzioni fino a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro per ogni caso accertato di mancata o scorretta custodia delle ricevute relative a giocate vincenti o annullate. 2. Qualora l'importo delle ricevute di gioco vincenti, oggetto di contraddittorio tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari, riguardino premi di importo superiore a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro, l'Amministrazione puo' imporre al concessionario interessato penali i cui importi possono raggiungere quello dei premi pagati. 3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' dichiarare decaduto il concessionario che incorre, nel corso della durata della concessione, in infrazioni per mancata o scorretta custodia delle ricevute relative a giocate vincenti o annullate. Roma, 9 luglio 2003 Il direttore generale: Tino