Art. 3.
Penali
1. Qualora l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
riscontri una discordanza tra le ricevute relative a giocate vincenti
o annullate in possesso diretto dei concessionari o di un punto della
loro rete di vendita e quanto comunicato dal totalizzatore nazionale,
l'Amministrazione puo', dopo aver sentito in contraddittorio il
concessionario interessato, imporre sanzioni fino a 50.000,00
(cinquantamila/00) euro per ogni caso accertato di mancata o
scorretta custodia delle ricevute relative a giocate vincenti o
annullate.
2. Qualora l'importo delle ricevute di gioco vincenti, oggetto di
contraddittorio tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
ed i concessionari, riguardino premi di importo superiore a 50.000,00
(cinquantamila/00) euro, l'Amministrazione puo' imporre al
concessionario interessato penali i cui importi possono raggiungere
quello dei premi pagati.
3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' dichiarare
decaduto il concessionario che incorre, nel corso della durata della
concessione, in infrazioni per mancata o scorretta custodia delle
ricevute relative a giocate vincenti o annullate.
Roma, 9 luglio 2003
Il direttore generale: Tino