IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato, sino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso; Considerato che, in data 16 agosto 2002, all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso, durante la fase di test di un impianto di filtrazione e purificazione della pseudocumene, nell'ambito dell'esperimento denominato Borexino, si e' verificato un incidente comportante lo sversamento nel pozzetto di drenaggio di un consistente quantitativo di detta sostanza chimica; Considerato che dagli accertamenti effettuati a seguito del citato incidente la condotta drenante e di scarico dei laboratori del Gran Sasso risulta avere, in piu' punti o tratti, contatti idraulici con la roccia sede della falda idrica che alimenta l'acquedotto del Ruzzo e con la rete dello stesso acquedotto; Preso atto del provvedimento in data 28 maggio 2003, con cui il giudice per le indagini preliminari di Teramo ha disposto il sequestro preventivo della sala C dei laboratori del Gran Sasso nell'ambito di un procedimento giudiziario tuttora in corso; Considerato, altresi', che in data 18 giugno 2003, durante le prove di monitoraggio effettuate dai tecnici della Commissione all'uopo istituita e' stata rinvenuta una sostanza del tipo diisopropilnaftalene nelle acque destinate al consumo umano; Ravvisata, quindi, la necessita', anche in relazione all'ineludibile esigenza di consentire la ripresa delle attivita' di studio e ricerca del laboratorio in condizioni di massima sicurezza, di adottare una prima ordinanza di protezione civile, volta a definire un piano di interventi idoneo a superare l'attuale contesto emergenziale inerente alle strutture del laboratorio medesimo; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri di urgenza non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla normativa vigente; Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita l'intesa della regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il capo del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Lazio ed Abruzzo, ing. Angelo Balducci, e' nominato commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, ed in particolare provvede: a) all'espletamento, in raccordo con i consulenti tecnici nominati dall'Autorita' giudiziaria, di un'attivita' di studio volta all'acquisizione dell'esatta consistenza degli eventi e delle cause che li hanno determinati, e cio' al fine della successiva predisposizione di un piano di interventi per il definitivo superamento dell'emergenza; b) all'adozione di tutte le iniziative di carattere urgente per la messa in sicurezza dei laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate da sversamenti di sostanze pericolose provenienti dai medesimi laboratori. 2. Per le attivita' di cui al comma 1 e per la realizzazione degli interventi che si renderanno necessari per le finalita' di cui al presente provvedimento, il commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di attivita', sulla base di direttive di volta in volta impartite del commissario medesimo. 3. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinati i compensi spettanti al commissario delegato ed ai soggetti attuatori. 4. Il commissario delegato, nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, acquisendo, se necessario, i provvedimenti di competenza in materia dell'Autorita' giudiziaria; il commissario delegato adotta, altresi', tutte le iniziative di carattere sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di attivita', ivi comprese quelle previste da norme processuali, ritenute strumentali al conseguimento della disponibilita' delle aree e di tutte le strutture occorrenti. 5. Il commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza, si avvale degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ubicati nelle regioni Lazio e Abruzzo, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche locali, dei dipartimenti universitari, di societa' specializzate a ;prevalente capitale pubblico, delle amministrazioni periferiche dello Stato, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di specifica competenza istituzionale. 6. Con successivo provvedimento, da adottarsi entro quindici giorni dall'adozione della presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile istituisce un comitato, composto da tre esperti dotati di elevata e comprovata professionalita', con funzioni di supporto tecnico-scientifico al commissario delegato per le attivita' da porre in essere, da parte di quest'ultimo, finalizzate all'individuazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale di cui al piano previsto al comma 1. Con lo stesso provvedimento il capo del Dipartimento della protezione civile determina altresi' il compenso spettante ai componenti del summenzionato comitato, che viene corrisposto anche in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.