Art. 2.

  1.   Per   l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  che  sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica
utilita',   il   commissario   delegato,   ove   non   sia  possibile
l'utilizzazione   delle   strutture   pubbliche,   puo'  affidare  la
progettazione  a  liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti,
delle deroghe di cui all'art. 4.
  2.  Al  fine  di  assicurare tempestivamente la realizzazione degli
interventi  e  delle  opere  di  cui all'art. 1, e tenuto conto delle
prevalenti  ragioni,  di sicurezza, si applica il regime previsto per
le  opere e gli interventi di cui all'art. 33 della legge 11 febbraio
1994,    n.    109,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni.
L'aggiudicazione  di  tali  interventi  ed  opere  avviene, anche per
stralci,  previo  esperimento  di gara informale a cui sono invitate,
anche  in  qualita'  di  mandatarie  di  raggruppamenti, tre imprese,
sempre che sussistano in tale numero soggetti qualificati.
  3. Il commissario delegato provvede altresi', alla approvazione dei
progetti  ricorrendo,  ove  necessario, alla conferenza di servizi da
indire  entro  sette  giorni  dalla  disponibilita' del parere di cui
sopra.  Qualora  alla  conferenza  di  servizi  il  rappresentante di
un'amministrazione  invitata  sia risultato assente, o, comunque, non
dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo  dalla  sua  presenza  e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza  dei  soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di   non   ammissibilita',   le  specifiche  indicazioni  progettuali
necessarie  al  fine  dell'assenso.  In  caso  di  motivato  dissenso
espresso  da  una  amministrazione  preposta  alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del patrimonio storico-artistico od alla
tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata,
in  deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  all'assenso  del  Ministro
competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
  4.  I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di  servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma
24,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  5.  Il  commissario  delegato e' altresi' autorizzato, in relazione
alla  ricorrenza dell'attuale contesto di somma urgenza, ad appaltare
forniture  e  servizi a trattativa privata, avvalendosi delle deroghe
di  cui all'art. 4, sulla base di scelte fiduciarie, anche attraverso
affidamento diretto.