Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4. 2. Al fine di assicurare tempestivamente la realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'art. 1, e tenuto conto delle prevalenti ragioni, di sicurezza, si applica il regime previsto per le opere e gli interventi di cui all'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. L'aggiudicazione di tali interventi ed opere avviene, anche per stralci, previo esperimento di gara informale a cui sono invitate, anche in qualita' di mandatarie di raggruppamenti, tre imprese, sempre che sussistano in tale numero soggetti qualificati. 3. Il commissario delegato provvede altresi', alla approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' del parere di cui sopra. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 4. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 5. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato, in relazione alla ricorrenza dell'attuale contesto di somma urgenza, ad appaltare forniture e servizi a trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, sulla base di scelte fiduciarie, anche attraverso affidamento diretto.