Art. 3.

  1.   Alle   esigenze  derivanti  dall'attuazione  degli  interventi
previsti  dalla  presente  ordinanza,  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita' di bilancio dell'ANAS.
  2.  Per  l'utilizzo  delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata
l'apertura   di   apposita   contabilita'   speciale  in  favore  del
commissario delegato, ovvero del soggetto attuatore da lui nominato.