Art. 3. 1. Alle esigenze derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle disponibilita' di bilancio dell'ANAS. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del commissario delegato, ovvero del soggetto attuatore da lui nominato.