Art. 6.

  1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.   Pertanto,   eventuali   oneri   derivanti   da  ritardi,
inadempienze  o  contenzioso,  a  qualsiasi titolo insorgente, sono a
carico del bilancio dell'ente attuatore.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2003

                                            Il Presidente: Berlusconi