Art. 2.

  1.  Ai  sensi  dell'art.  4,  commi  1-ter  e 1-quater, del decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  109  l'uso delle denominazioni di
vendita  di  cui  all'art. 1 e' subordinato al rispetto dei requisiti
prescritti  per  i  singoli  tipi  di  latte, anche se detti prodotti
provengono da altri Stati.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2003

          Il Ministro delle politiche agricole e forestali
                              Alemanno

               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano

                      Il Ministro della salute
                               Sirchia