Art. 2.
1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1-ter e 1-quater, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 l'uso delle denominazioni di
vendita di cui all'art. 1 e' subordinato al rispetto dei requisiti
prescritti per i singoli tipi di latte, anche se detti prodotti
provengono da altri Stati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro della salute
Sirchia