Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 l'uso delle denominazioni di vendita di cui all'art. 1 e' subordinato al rispetto dei requisiti prescritti per i singoli tipi di latte, anche se detti prodotti provengono da altri Stati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2003 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro della salute Sirchia