Art. 1.
Modifiche  alle  disposizioni  inerenti l'espletamento dei servizi di
polizia stradale, le norme per la costruzione (( e la tutela )) delle
strade  ((, le norme sui veicoli )) e le norme di equipaggiamento dei
                               veicoli

  1.  Al  comma  1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e
ai  servizi  di  polizia  provinciale,  nell'ambito del territorio di
competenza;»;
    b) dopo  la  lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo
di  polizia  penitenziaria  e  al  Corpo  forestale  dello  Stato, in
relazione ai compiti di istituto».
((  1-bis.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «3-bis.  I  servizi  di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche'  i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati  da  personale  abilitato  a  svolgere  scorte tecniche ai
veicoli  eccezionali  e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente   ai   percorsi   autorizzati  con  il  rispetto  delle
prescrizioni   imposte   dagli  enti  proprietari  delle  strade  nei
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1».
  1-ter.   Al  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«nel  presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quelli
di cui al comma 3-bis,». ))
  2.  Al  comma  2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) le  parole:  «solo  per  le  strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
    b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
((  2-bis.  Al  comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicate
al   presente   comma   e  al  comma  7  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 4.000 a euro
16.000;  nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione,  alla  stessa  sanzione  amministrativa  e'  soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione».
  2-ter.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 37 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «2-bis.  Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali
di   localizzazione  territoriale  del  confine  del  comune,  lingue
regionali  o  idiomi  locali  presenti  nella zona di riferimento, in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
  2-quater.  Il  comma  4  dell'articolo  60  del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «4.  Rientrano  nella  categoria  dei  motoveicoli e autoveicoli di
interesse  storico  e  collezionistico  tutti  quelli  di cui risulti
l'iscrizione  in  uno  dei  seguenti  registri:  ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».
  2-quinquies.  Al  comma  5 dell'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «ai
sensi del comma 4» sono soppresse.))
  3.  All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2  (( sono inseriti i
seguenti: ))
  «2-bis.  Durante  la  circolazione  gli autoveicoli i rimorchi ed i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto di cose nonche' classificati per
uso  speciale  o per trasporti specifici, ((immatricolati in Italia e
))  con  massa  complessiva  a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresi'  essere  equipaggiati  con  strisce  posteriori  e  laterali
retroriflettenti. (( Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono
definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   in   ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104. ))
((  2-ter.  Durante  la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto  di cose o di persone, con massa
complessiva   a   pieno   carico  superiore  a  7 t.,  devono  essere
equipaggiati   con  dispositivi  atti  a  ridurre  la  nebulizzazione
dell'acqua  in  caso  di  precipitazioni.  A decorrere dal 1° gennaio
2005,  chiunque  viola  le  disposizioni  di cui al presente comma e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10».
  3-bis.   Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sono  individuati e omologati dispositivi di rilevamento a
distanza  di  situazioni  di  rischio  o  di emergenza di cui possono
essere dotati gli autoveicoli.
  3-ter.  I  trenini  turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi  dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto  dall'articolo  2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.))
 
          Riferimenti normativi:
              - Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
          n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              «Art.   12   (Espletamento   dei   servizi  di  polizia
          stradale).   1.   L'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
                a) in   via   principale   alla  specialita'  Polizia
          stradale della Polizia di Stato;
                b) alla Polizia di Stato;
                c) all'Arma dei carabinieri;
                d) al Corpo della guardia di finanza;
                d-bis)  ai corpi e ai servizi di polizia provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                e) ai  corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipa1e
          nell'ambito del territorio di competenza;
                f) ai  funzionari  del Ministero dell'interno addetti
          al servizio di polizia stradale;
                f-bis)  al  Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1,  lettere  a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
          agenti  di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
          1 e 2, del codice di procedura penale.
              3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
                a) dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e  periferica  del Ministero dei lavori pubblici,
          della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti   in   concessione   appartenente   al  Ministero
          infrastrutture    e   dei   trasporti   e   dal   personale
          dell'A.N.A.S.;
                b) dal  personale  degli uffici competenti in materia
          di  viabilita'  delle regioni, delle province e dei comuni,
          limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
                c) dai  dipendenti  dello Stato, delle province e dei
          comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
                d) dal  personale  delle Ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
          ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
          appartenenza;
                e) dal  personale  delle  circoscrizioni aeroportuali
          dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
          7;
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   Marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
              3-bis.  I  servizi  di  scorta  per  la sicurezza della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare  il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
          c)  e  d),  possono  inoltre essere effettuati da personale
          abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
          e   ai   trasporti   in   condizione   di   eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
          nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
              4.  La  scorta  e  l'attuazione  dei servizi diretti ad
          assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
              5.  I  soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per  espletare  i propri compiti di polizia stradale devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.».
              - Il  testo  vigente dell'art. 13, comma 2, del decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «2.  La  deroga  alle  norme  di  cui  al  comma  1  e'
          consentita   solo  per  specifiche  situazioni  allorquando
          particolari  condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
          archeologiche  ed economiche non ne consentono il rispetto,
          sempre  che  sia  assicurata  la sicurezza stradale e siano
          comunque evitati inquinamenti.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  23,  comma 13-bis, del
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              «13-bis. In  caso  di collocazione di cartelli, insegne
          di   esercizio   o   altri   mezzi  pubblicitari  privi  di
          autorizzazione  o comunque in contrasto con quanto disposto
          dal  comma  1,  l'ente  proprietario  della  strada diffida
          l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
          del  suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
          pubblicitario  a  loro spese entro e non oltre dieci giorni
          dalla  data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto
          termine,  l'ente  proprietario  provvede  ad  effettuare la
          rimozione  del  mezzo  pubblicitario  e  alla  sua custodia
          ponendo   i  relativi  oneri  a  carico  dell'autore  della
          violazione  e, in via tra loro solidale, del proprietario o
          possessore   del  suolo.  Chiunque  viola  le  prescrizioni
          indicate  al  presente  comma e al comma 7 e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          4.000  a  euro  16.000;  nel  caso in cui non sia possibile
          individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione
          amninistrativa   e'   soggetto   chi   utilizza  gli  spazi
          pubblicitari privi di autorizzazione.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  60  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  60  (Motoveicoli  e  autoveicoli  d'epoca  e  di
          interesse storico e collezionistico). - 1. Sono considerati
          appartenenti  alla categoria di veicoli con caratteristiche
          atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonche' i
          motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di  interesse  storico  e
          collezionistico.
              2.  Rientrano  nella  categoria  dei  veicoli d'epoca i
          motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche'
          destinati   alla  loro  conservazione  in  musei  o  locali
          pubblici  e  privati,  ai  fini  della  salvaguardia  delle
          originarie  caratteristiche  tecniche specifiche della casa
          costruttrice,  e  che non siano adeguati nei requisiti, nei
          dispositivi    e   negli   equipaggiamenti   alle   vigenti
          prescrizioni  stabilite per l'ammissione alla circolazione.
          Tali  veicoli  sono  iscritti  in apposito elenco presso il
          Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
              3.  I  veicoli  d'epoca  sono  soggetti  alle  seguenti
          disposizioni:
                a) la   loro   circolazione  puo'  essere  consentita
          soltanto  in  occasione di apposite manifestazioni o raduni
          autorizzati,  limitatamente  all'ambito  della  localita' e
          degli  itinerari  di  svolgimento  delle  manifestazioni  o
          raduni.  All'uopo  i  veicoli,  per poter circolare, devono
          essere   provvisti   di   una   particolare  autorizzazione
          rilasciata  dal  competente  ufficio del Dipartimento per i
          trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la
          localita'  sede  della  manifestazione  o  del raduno ed al
          quale   sia  stato  preventivamente  presentato,  da  parte
          dell'ente  organizzatore,  l'elenco  particolareggiato  dei
          veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
          validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
          massima  consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
          offerta dal tipo di veicolo;
                b) il  trasferimento  di proprieta' degli stessi deve
          essere   comunicato   al   Dipartimento   per  i  trasporti
          terrestri,  per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma
          2.
              4.   Rientrano   nella   categoria  dei  motoveicoli  e
          autoveicoli  di  interesse  storico e collezionistico tutti
          quelli  di  cui  risulti  l'iscrizione  in uno dei seguenti
          registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
          Romeo, Storico FMI.
              5.  I  veicoli  di  interesse storico o collezionistico
          possono   circolare   sulle  strade  purche'  posseggano  i
          requisiti  previsti per questo tipo di veicoli, determinati
          dal regolamento.
              6.   Chiunque   circola   con   veicoli  d'epoca  senza
          l'autorizzazione  prevista  dal comma 3, ovvero con veicoli
          di  cui  al  comma  5 sprovvisti dei requisiti previsti per
          questo  tipo  di  veicoli dal regolamento, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          68,25  a euro 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da euro
          33,60 a euro 137,55 se si tratta di motoveicoli.».