Art. 2.
         Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli

((  01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato
a tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione,  guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio
con  conducente  senza  ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle
condizioni di cui all'autorizzazione,».
  02.  Dopo  il  comma  4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «4-bis.  Chiunque,  pur  essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo  di  cui  al  comma  2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro  280.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria    del    ritiro    della    carta   di   circolazione   e
dell'autorizzazione,  ai  sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI».
  03.  Il  comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «2.   Chiunque,   senza   avere   ottenuto   la   licenza  prevista
dall'articolo  8  della  legge  15  gennaio  1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro  6.000.  Dalla  violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie  della  confisca  del  veicolo  e  della sospensione della
patente  di  guida  da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui  al  capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto
e'  incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno
due  volte,  all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della
revoca  della  patente.  Le  stesse sanzioni si applicano a coloro ai
quali e' stata sospesa o revocata la licenza».
  04.  Il  comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «3.  Chiunque,  pur  essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare  alle  norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280».
  05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nella   rubrica,   dopo   le  parole:  «Carta  provvisoria  di
circolazione», e' inserita la seguente: «, duplicato»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, con
decreto  dirigenziale,  stabilisce  il  procedimento per il rilascio,
attraverso  il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di   circolazione,  con  l'obiettivo  della  massima  semplificazione
amministrativa,  anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264».
  06.  Al  comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, le parole: «a soggetti
terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264»; ))
  1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
((    0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
  «1-ter.  A  decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato  di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche
ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida»; ))
    a) al  comma  8 nel primo periodo la parola: (( «motocarrozzette»
))  e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo
e il terzo periodo sono soppressi;
    b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
  «8-bis.  Il  certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati  o  a  minorati  fisici  che siano in possesso di patente di
categoria  B,  C  e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione  rilasciata  dalla  commissione  medica locale in base
alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10»;
((    b-bis)  al  comma  13-bis,  le  parole:  «Chiunque, non essendo
titolare  di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che,
non munito di patente». ))
  2.  Il  comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «6.  I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati  dagli  uffici  del  Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma  dell'articolo  129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi  in  cui  sia  accertato  il  difetto con carattere temporaneo o
permanente  dei  requisiti  fisici  e  psichici prescritti, sono atti
definitivi.».
  3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Le  patenti  di  guida  delle categorie A, A limitata alla
guida  di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima  non  superiore  a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono  valide  per  la  guida  dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.»;
    b) al  comma  3  le  parole:  «Chiunque,  munito  di  patente  di
categoria  B,  C  o  D  guida  un  autoveicolo» sono sostituite dalle
seguenti:  «Chiunque,  munito  di  patente di categoria A, A limitata
alla  guida  di  motocicli  di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
  4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo
116,  comma  8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis,»;
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della
patente   e'   altresi'   confermata,  tranne  per  i  casi  previsti
nell'articolo    119,    commi    2-bis    e   4,   dalle   Autorita'
diplomatico-consolari  italiane  presenti  nei  Paesi  medesimi,  che
rilasciano   una  specifica  attestazione,  previo  accertamento  dei
requisiti  psichici  e  fisici  da  parte  di  medici fiduciari delle
ambasciate  o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero;  riacquisita  la  residenza  o  la  dimora  in Italia, il
cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
    c) al  comma  7  il  secondo  e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente:   «Alla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  del  ritiro  della  patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI».
  5.  Il  comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e' atto definitivo».
  6.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «2-bis.  Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del  comma  1  nell'ipotesi  in cui risulti la perdita, con carattere
permanente,  dei  requisiti  psichici  e  fisici  prescritti, e' atto
definitivo.  Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso   al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
provvedimento   del  Ministro  e'  comunicato  all'interessato  e  ai
competenti  uffici  del  Dipartimento  dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato».
  7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati
in  Italia  ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed  iscritti  all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e
gli  autoveicoli,  motoveicoli  e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione   europea  o  acquistati  in  Italia  ed  appartenenti  a
cittadini  comunitari  che abbiano, comunque, un rapporto stabile con
il  territorio  italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le
norme   previste  dall'articolo  93,  a  condizione  che  al  momento
dell'immatricolazione  l'intestatario  dichiari  un  domicilio legale
presso  una  persona  fisica  residente in Italia (( o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»; ))
    b) al  comma  2  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «La
sanzione    accessoria   non   si   applica   qualora   al   veicolo,
successivamente   all'accertamento,  venga  rilasciata  la  carta  di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93».
((  7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «12-bis.  I  soggetti  muniti  di  patente  militare  o di servizio
rilasciata  ai  sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti  categorie  immatricolati  con  targa civile purche' i
veicoli    stessi    siano    adibiti    ai   servizi   istituzionali
dell'amministrazione dello Stato».
  7-ter.  L'articolo  139  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  139  (Patente  di  servizio  per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in
possesso  di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti
di   polizia   stradale  indicati  dai  commi  1  e  3,  lettera  a),
dell'articolo  12  e'  rilasciata apposita patente di servizio la cui
validita'  e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento
di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1». ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Il testo vigente dell'art. 85 del decreto legislativo
          n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              «Art.  85  (Servizio  di  noleggio  con  conducente per
          trasporto  di  persone).  -  1. Il servizio di noleggio con
          conducente  per  trasporto di persone e' disciplinato dalle
          leggi specifiche che regolano la materia.
              2.  Possono  essere destinati ad effettuare servizio di
          noleggio con conducente per trasporto di persone:
                le motocarrozzette;
                le autovetture;
                gli autobus;
                i   motoveicoli   e  gli  autoveicoli  per  trasporto
          promiscuo o per trasporti specifici di persone;
                i veicoli a trazione animale.
              3.   La  carta  di  circolazione  di  tali  veicoli  e'
          rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
              4.  Chiunque  adibisce  a  noleggio  con  conducente un
          veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
          di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
          di  noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in
          vigore,  ovvero  alle condizioni di cui all'autorizzazione,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da Euro 137,55 a Euro 550,20 e, se si tratta di
          autobus,  da  Euro 343,35  a  Euro  1.376,55. La violazione
          medesima   importa   la   sanzione   amministrativa   della
          sospensione  della  carta di circolazione per un periodo da
          due  a  otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
          del titolo VI.
              4-bis.  Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
          guida  un  veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle
          norme   in   vigore   ovvero   alle   condizioni   di   cui
          all'autorizzazione   medesima  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
          280.  Dalla  violazione consegue la sanzione amministrativa
          accessoria   del  ritiro  della  carta  di  circolazione  e
          dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
          sezione II, del titolo VId.».
              - Il testo vigente dell'art. 86 del decreto legislativo
          n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              «Art.  86  (Servizio  di  piazza  con  autovetture  con
          conducente  o  taxi).  -  1.  Il  servizio  di  piazza  con
          autovetture  con  conducente  o  taxi e' disciplinato dalle
          leggi specifiche che regolano il settore.
              2.  Chiunque,  senza avere ottenuto la licenza prevista
          dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
          veicolo  a  servizio  di  piazza con conducente o a taxi e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma   da  euro  1.500  a  euro  6.000.  Dalla  violazione
          conseguono  le  sanzioni  amministrative  accessorie  della
          confisca  del  veicolo e della sospensione della patente di
          guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
          al  capo  I,  sezione  II,  del titolo VI. Quando lo stesso
          soggetto  e'  incorso,  in  un periodo di tre anni, in tale
          violazione   per  almeno  due  volte,  all'ultima  di  esse
          consegue la sanzione accessoria della revoca della patente.
          Le  stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata
          sospesa o revocata la licenza.
              3.  Chiunque,  pur  essendo munito di licenza, guida un
          taxi  senza  ottemperare  alle  norme in vigore ovvero alle
          condizioni  di  cui  alla licenza e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
          280.».
              - Il testo vigente dell'art. 95 del decreto legislativo
          n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              «Art.  95  (Carta provvisoria di circolazione duplicato
          ed  estratto  della carta di circolazione). - 1. Qualora il
          rilascio  della  carta  di  circolazione non possa avvenire
          contestualmente   al   rilascio   della   targa,  l'ufficio
          competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri,
          all'atto  della  immatricolazione  del veicolo, rilascia la
          carta  provvisoria  di circolazione della validita' massima
          di novanta giorni.
              1-bis.   Il   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   con   decreto   dirigenziale,   stabilisce  il
          procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema
          informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con
          l'obiettivo  della  massima semplificazione amministrativa,
          anche  con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge
          8 agosto 1991, n. 264.
              2.-5. (abrogato).
              6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata  rilasciata  la  carta provvisoria di circolazione e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma   da  euro  68,25  a  euro 275,10.  Dalla  violazione
          consegue  la  sanzione  amministrativa accessoria del fermo
          amministrativo  del veicolo fino al rilascio della carta di
          circolazione,  secondo  le  norme di cui al capo I, sezione
          II, del titolo VI.
              7.  Chiunque  circola  senza  avere  con se' l'estratto
          della  carta  di  circolazione  e'  soggetto  alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 19,95 a
          euro 81,90.».
              - Il  testo  vigente dell'art. 97, comma 2, del decreto
          legislativo n. 285 del 1992 e' il seguente:
              «2.  La targa e' personale. Il titolare la trattiene in
          caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe
          sono  riservate  allo  Stato,  che  puo'  affidarle  con le
          modalita'  previste dal regolamento ai soggetti di cui alla
          legge 8 agosto 1991, n. 264.».
              -   Il   testo   vigente   dell'art.  116  del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.   116   (Patente,   certificato  di  abilitazione
          professionale  per  la guida di motoveicoli e autoveicoli e
          certificato  di  idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
          Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida rilasciata dal competente
          ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
              1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
          abbia  compiuto  14  anni deve conseguire il certificato di
          idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  a  seguito  di
          specifico  corso  con  prova finale, organizzato secondo le
          modalita' di cui al comma 11-bis.
              1-ter.  A  decorrere  dal  1° luglio  2005 l'obbligo di
          conseguire  il  certificato  di  idoneita'  per la guida di
          ciclomotori  e'  esteso  anche ai maggiorenni che non siano
          gia' titolari di patente di guida.
              2.  Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
          di  guida occorre presentare apposita domanda al competente
          ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
          ed  essere  in  possesso  dei  requisiti  fisici e psichici
          prescritti.   Il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   con   decreti   dirigenziali,   stabilisce  il
          procedimento   per   il   rilascio,  l'aggiornamento  e  il
          duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
          patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
          dei   certificati   di   abilitazione   professionale,  con
          l'obiettivo  della  massima semplificazione amministrativa,
          anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
          dei  comuni,  delle  autoscuole  di  cui all'art. 123 e dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
              3.   La   patente   di   guida,   conforme  al  modello
          comunitario,  si  distingue  nelle  seguenti  categorie  ed
          abilita  alla  guida dei veicoli indicati per le rispettive
          categorie:
                A - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
                B  - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
          massa  complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
          posti  a  sedere,  escluso  quello  del  conducente, non e'
          superiore  a  otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
          ovvero  un  rimorchio  che  non ecceda la massa a vuoto del
          veicolo  trainante  e  non  comporti  una massa complessiva
          totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
                C  - autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
          esclusi  quelli  per  la  cui guida e' richiesta la patente
          della categoria D;
                D   -  autobus  ed  altri  autoveicoli  destinati  al
          trasporto  di  persone  il  cui  numero  di posti a sedere,
          escluso  quello  del conducente, e' superiore a otto, anche
          se trainanti un rimorchio leggero;
                E  -  autoveicoli  per  la  cui guida e' richiesta la
          patente  delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
          il  conducente  sia abilitato, quando trainano un rimorchio
          che  non  rientra  in  quelli  indicati  per ciascuna delle
          precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
          di   persone  e  autosnodati,  purche'  il  conducente  sia
          abilitato   alla  guida  di  autoveicoli  per  i  quali  e'
          richiesta    la    patente   della   categoria   D;   altri
          autoarticolati,  purche'  il  conducente sia abilitato alla
          guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
          della categoria C.
              4.  I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
          a pieno carico fino a 0,75 t.
              5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu'  minorazioni,  possono  ottenere  la  patente speciale
          delle  categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
          trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
          essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
          caratteristiche,  nonche'  con  determinate prescrizioni in
          relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
          comma  4.  Le  limitazioni  devono  essere  riportate sulla
          patente  e  devono  precisare quale protesi sia prescritta,
          ove  ricorra,  e/o  quale tipo di adattamento sia richiesto
          sul  veicolo.  Essi  non  possono,  guidare  i  veicoli  in
          servizio  di  piazza  o  di  noleggio  con  conducente  per
          trasporto   di   persone   o   in  servizio  di  linea,  le
          autoambulanze,  nonche'  i  veicoli adibiti al trasporto di
          merci   pericolose.   Fanno  eccezione  le  autovetture,  i
          tricicli  ed  i  quadricicli  in  servizio  di  piazza o di
          noleggio  con  conducente  per  il  trasporto  di  persone,
          qualora   ricorrano  le  condizioni  per  il  rilascio  del
          certificato  di  abilitazione  professionale  ai conducenti
          muniti  della  patente  di  guida  di  categoria  B,  C e D
          speciale, di cui al comma 8-bis.
              6.  Possono  essere abilitati alla guida di autoveicoli
          per  i  quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
          solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
          per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
          rispettivamente da sei e da dodici mesi.
              7.  La  validita'  della patente puo' essere estesa dal
          competente  ufficio  provinciale  della  Direzione generale
          della  M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
          psichici  ed  esame  integrativo,  a  categorie  di veicoli
          diversi.
              8.  I  titolari  di  patente di categoria A, B e C, per
          guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
          noleggio  con  conducente  e taxi, i titolari di patente di
          categoria  C  e  di  patente  di categoria E, correlata con
          patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
          per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
          cui  all'art.  115,  comma  1,  lettera  d),  numero  3), i
          titolari  di  patente  della  categoria  D  e di patente di
          categoria  E,  correlata  con  patente  di categoria D, per
          guidare   autobus,  autotreni  ed  autosnodati  adibiti  al
          trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
          conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
          certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
          competente  ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
          sulla  base  dei requisiti, delle modalita' e dei programmi
          di esami stabiliti nel regolamento.
              8-bis.  Il  certificato  di  cui al comma 8 puo' essere
          rilasciato  a  mutilati  o  a  minorati fisici che siano in
          possesso  di patente di categoria B, C e D speciale e siano
          stati  riconosciuti  idonei  alla  conduzione  di taxi e di
          autovetture    adibite    a    noleggio,    con   specifica
          certificazione  rilasciata  dalla commissione medica locale
          in  base  alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
          norma dell'art. 119, comma 10.
              9.  Nei  casi previsti dagli accordi internazionali cui
          l'Italia  abbia  aderito, per la guida di veicoli adibiti a
          determinati  trasporti professionali, i titolari di patente
          di  guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
          conseguire   il   relativo   certificato  di  abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal  competente  ufficio  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.  Tali certificati non possono essere rilasciati ai
          mutilati e ai minorati fisici.
              10.  Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
          riguardo  nella normativa internazionale, saranno stabiliti
          i  tipi  dei  certificati  professionali  di cui al comma 9
          nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
          il  loro  conseguimento.  Nello  stesso regolamento saranno
          indicati  il  modello  e  le relative caratteristiche della
          patente  di  guida,  anche  ai  fini  di  evitare rischi di
          falsificazione.
              11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad   un   altro  comune  o  il  cambiamento  di  abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente  ufficio centrale della Direzione generale della
          M.C.T.C.  che trasmette per posta, alla nuova residenza del
          titolare  della patente di guida, un tagliando di convalida
          da  apporre  sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
          comuni   devono   trasmettere  al  suddetto  ufficio  della
          Direzione  generale della M.C.T.C., per via telematica o su
          supporto  magnetico  secondo  i tracciati record prescritti
          dalla    Direzione   generale   della   M.C.T.C.,   notizia
          dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
          mese   decorrente   dalla   data   di  registrazione  della
          variazione   anagrafica.  Gli  ufficiali  di  anagrafe  che
          ricevono  la  comunicazione  del trasferimento di residenza
          senza  che  sia  stata  ad essi dimostrata, previa consegna
          delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
          degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986,
          n.   870,   per   la  certificazione  della  variazione  di
          residenza,   ovvero   senza   che   sia   stato   ad   essi
          contestualmente  dichiarato  che il soggetto trasferito non
          e'  titolare  di  patente  di  guida,  sono responsabili in
          solido dell'omesso pagamento.
              11--bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
          di  cui  al  comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
          organizzati  dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
          certificato  e' subordinato ad un esame finale svolto da un
          funzionario  esaminatore  del  Dipartimento per i trasporti
          terrestri.  I giovani che frequentano istituzioni statali e
          non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
          corsi  organizzati  gratuitamente all'interno della scuola,
          nell'ambito     dell'autonomia    scolastica.    Ai    fini
          dell'organizzazione  dei  corsi, le istituzioni scolastiche
          possono  stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
          dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
          i   trasporti  terrestri,  apposite  convenzioni  a  titolo
          gratuito    con    comuni,   autoscuole,   istituzioni   ed
          associazioni  pubbliche  e  private  impegnate in attivita'
          collegate  alla  circolazione stradale. I corsi sono tenuti
          prevalentemente  da  personale insegnante delle autoscuole.
          La  prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
          e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri  e dall'operatore responsabile
          della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
          di  organizzazione  dei  corsi tenuti presso le istituzioni
          scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  sono assegnati i proventi delle sanzioni
          amministrative  pecuniarie  nella misura prevista dall'art.
          208,  comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, stabilisce, con proprio
          decreto,  da  adottarsi  entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, le direttive, le
          modalita'  i  programmi  dei  corsi e delle relative prove,
          sulla base della normativa comunitaria.
              12.  Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
          veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
          abbia  conseguito  la  patente di guida o il certificato di
          abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da Euro
          343,35 a Euro 1.376,55.
              13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida e' punito con la sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da Euro 2.168,25
          a   Euro   8.676,15;  la  stessa  sanzione  si  applica  ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata  per mancanza dei requisiti previsti dal presente
          codice.
              13-bis.  Il  minore  che,  non munito di patente, guida
          ciclomotori   senza   aver  conseguito  il  certificato  di
          idoneita'  di cui al comma 11-bis e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  euro
          cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.
              14. (abrogato).
              15.  Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
          essendo   munito   della   patente  di  guida  ma  non  del
          certificato    di    abilitazione   professionale,   quando
          prescritto,   o   di  apposita  dichiarazione  sostitutiva,
          rilasciata  dal competente ufficio della Direzione generale
          della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
          dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
          certificato  di  abilitazione,  e'  soggetto  alla sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da Euro 137,55 a
          Euro 550,20.
              16. (abrogato).
              17.  Le  violazioni  delle disposizioni di cui ai commi
          13-bis  e  15  importano  la  sanzione accessoria del fermo
          amministrativo  del veicolo per giorni sessanta, secondo le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
              18.  Alle  violazioni  di  cui  al comma 13 consegue la
          sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa   del   veicolo.  Quando  non  e'  possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si  applica  la sanzione accessoria della sospensione della
          patente  di guida eventualmente posseduta per un periodo da
          tre  a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  119  del  decreto
          legislativo  n.  285  del  1992,  modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   119   (Requisiti   fisici  e  psichici  per  il
          conseguimento  della  patente  di  guida).  -  1.  Non puo'
          ottenere   la   patente  di  guida  o  l'autorizzazione  ad
          esercitarsi  alla  guida  di cui all'art. 122, comma 2, chi
          sia  affetto  da  malattia  fisica  o  psichica, deficienza
          organica  o  minorazione  psichica,  anatomica o funzionale
          tale  da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli a
          motore.
              2.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e psichici,
          tranne  per  i  casi  stabiliti  nel comma 4, e' effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,   cui   sono  attribuite  funzioni  in  materia
          medico-legale.   L'accertamento   suindicato   puo'  essere
          effettuato  altresi'  da un medico responsabile dei servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
          o  da un medico militare in servizio permanente effettivo o
          da  un  medico  del  ruolo professionale dei sanitari della
          Polizia  di  Stato  o  da un medico del ruolo sanitario del
          Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco o da un ispettore
          medico  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
          In  tutti  i  casi tale accertamento deve essere effettuato
          nei gabinetti medici.
              2-bis.  L'accertamento  dei requisiti psichici e fisici
          nei  confronti  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per il
          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti di
          categoria  A,  B,  BE  e  sottocategorie, e' effettuato dai
          medici  specialisti nell'area della diabetologia e malattie
          del  ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
          l'eventuale   scadenza   entro   la   quale  effettuare  il
          successivo  controllo medico cui e' subordinata la conferma
          o la revisione della patente di guida.
              3.  L'accertamento  di cui al comma 2 deve risultare da
          certificazione  di  data  non  anteriore  a  tre mesi dalla
          presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
              4.  L'accertamento  dei  requisiti fisici e psichici e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia  presso  le unita' sanitarie locali del capoluogo
          di provincia, nei riguardi:
                a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli  accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
          pratica  di  guida  su  veicolo  adattato in relazione alle
          particolari esigenze;
                b) di  coloro  che  abbiano superato i sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva,  a  pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
          ed  autoarticolati,  adibiti  al  trasporto di cose, la cui
          massa  complessiva,  a pieno carico, non sia superiore a 20
          t, macchine operatrici;
                c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal
          prefetto  o  dall'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti terrestri;
                d) di  coloro  nei  confronti dei quali l'esito degli
          accertamenti  clinici,  strumentali e di laboratorio faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida;
                d-bis) dei   soggetti   affetti  da  diabete  per  il
          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti C,
          D,  CE,  DE  e  sottocategorie.  In tal caso la commissione
          medica  e'  integrata da un medico specialista diabetologo,
          sia  ai  fini  degli  accertamenti  relativi alla specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
              5.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni di cui al
          comma  4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
          delle   infrastrutture  e  dei  trasporti.  Questi  decide,
          sentita  la commissione medica centrale istituita presso il
          Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Tale
          commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente
          di  accertamenti  demandati agli organi sanitari periferici
          delle  Ferrovie  dello  Stato.  La anzidetta commissione ha
          altresi'  il  compito, su richiesta del suddetto Ministero,
          di    esprimere    il   parere   su   particolari   aspetti
          dell'idoneita'  psichica  e  fisica alla guida, nonche' sul
          coordinamento   e   sull'indirizzo  della  attivita'  delle
          commissioni mediche locali.
              6.  I  provvedimenti  di  sospensione  e  revoca  della
          patente  di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
          i  trasporti  terrestri  a  norma dell'art. 129, comma 2, e
          dell'art.  130,  comma  1, nei casi in cui sia accertato il
          difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
          fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
              7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
          di   cui   al  comma  4,  lettera  a),  il  Ministro  delle
          infrastrutture    e   dei   trasporti   si   avvale   della
          collaborazione    di   medici   appartenenti   ai   servizi
          territoriali della riabilitazione.
              8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
                a) i  requisiti  fisici  e  psichici per conseguire e
          confermare le patenti di guida;
                b) le   modalita'   di  rilascio  ed  i  modelli  dei
          certificati medici;
                c) la  composizione  e  le modalita' di funzionamento
          delle  commissioni  mediche  di cui al comma 4, delle quali
          dovra'   far   parte  un  medico  appartenente  ai  servizi
          territoriali    della   riabilitazione,   qualora   vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera  a)  del  citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
          farne  parte  un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri.  Qualora  siano  sottoposti  a visita
          aspiranti   conducenti   che  manifestano  comportamenti  o
          sintomi   associabili   a   patologie   alcolcorrelate,  le
          commissioni  mediche  sono  integrate con la presenza di un
          medico  dei  servizi  per lo svolgimento delle attivita' di
          prevenzione,  cura,  riabilitazione e reinserimento sociale
          dei  soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
          intervenire,  ove  richiesto dall'interessato, un medico di
          sua fiducia;
                d) i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  veicoli  che
          possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
          A, B, C e D.
              9.  I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
          commissioni  mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
          qualora  lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento dei
          requisiti  fisici  e  psichici  sia  integrato da specifica
          valutazione   psico-diagnostica   effettuata  da  psicologi
          abilitati   all'esercizio  della  professione  ed  iscritti
          all'albo professionale.
              10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il Ministro della salute, e'
          istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
          fornire  alle  commissioni  mediche locali informazioni sul
          progresso  tecnico-scientifico  che ha riflessi sulla guida
          dei  veicoli  a  motore  da  parte  dei mutilati e minorati
          fisici.».
              -   Il   testo   vigente   dell'art.  125  del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  125  (Validita' delle patenti di guida). - 1. Le
          patenti  di  guida  delle  categorie  C  e  D  sono valide,
          rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali
          e'  richiesta la patente della categoria B e per quella dei
          veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie
          B e C.
              1-bis.  Le  patenti  di  guida  delle  categorie  A,  A
          limitata   alla   guida  di  motocicli  di  cilindrata  non
          superiore  a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
          Kw,  B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la
          guida  dei  veicoli per i quali e' richiesto il certificato
          di idoneita' alla guida di cui all'art. 116.
              2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C
          e  D  rilasciata  a  mutilati  o  minorati fisici e' valida
          soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche
          in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
              3.  Chiunque,  munito  di  patente  di  categoria  A, A
          limitata   alla   guida  di  motocicli  di  cilindrata  non
          superiore  a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
          Kw B, C o D, guida un veicolo per il quale e' richiesta una
          patente di categoria diversa da quella della patente di cui
          e'  in  possesso,  e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
              4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle
          categorie  A,  B, C o D, guida un veicolo diverso da quello
          indicato  e  specialmente  adattato  in  relazione alla sua
          mutilazione   o  minorazione,  ovvero,  munito  di  patente
          speciale  delle  categorie  A e B quale mutilato o minorato
          fisico,  guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso
          o  per  la  cui  guida e' prevista una patente di categoria
          diversa,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
              5.  Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4, consegue la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente  da  uno  a  sei mesi, secondo le norme del capo I,
          sezione II, del titolo VI.».
              -  Testo  vigente dell'art. 126 del decreto legislativo
          n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              «Art.  126  (Durata  e  conferma  della validita' della
          patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
          A  e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
          o  confermate  a  chi  ha superato il cinquantesimo anno di
          eta'  sono  valide  per  cinque anni e a chi ha superato il
          settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
              2.  La  patente speciale di guida delle categorie A e B
          rilasciata  a  mutilati  e  minorati  fisici e quella della
          categoria  C  sono  valide per cinque anni e per tre anni a
          partire  dal  settantesimo  anno  di eta'. La patente della
          categoria D e' valida per cinque anni.
              3.  Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo'
          stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
          categorie  di  patenti  anche in relazione all'uso cui sono
          destinati  i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
          loro  requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in
          quali   casi  debba  addivenirsi  alla  sostituzione  della
          patente.
              4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
          comma  1,  per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
          di   cui  all'art.  116,  commi  8  e  8-bis,  deve  essere
          effettuato  ogni  cinque anni e comunque in occasione della
          conferma   di  validita'  della  patente  di  guida.  Detto
          accertamento  deve  effettuarsi  con  cadenza  biennale nei
          confronti  di  coloro che abbiano superato i sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva  a  pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
          autoarticolati,  adibiti al trasporto di cose, la cui massa
          complessiva  a  pieno  carico  non  sia superiore a 20 t, e
          macchine operatrici.
              4-bis.  Per  i soggetti affetti da diabete trattati con
          insulina  gli  accertamenti  di  cui all'art. 119, comma 4,
          lettera  d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
          piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
              5.   La  validita'  della  patente  e'  confermata  dal
          competente  ufficio centrale della Direzione generale della
          M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente
          di  guida  un  tagliando  di  convalida  da  apporre  sulla
          medesima  patente  di  guida.  A tal fine gli uffici da cui
          dipendono  i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
          tenuti  a  trasmettere  al suddetto ufficio della Direzione
          generale  della  M.C.T.C.,  nel  termine  di  cinque giorni
          decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
          ogni  certificato  medico dal quale risulti che il titolare
          e'  in  possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
          per  la conferma della validita'. Analogamente procedono le
          commissioni  di  cui  all'art.  119,  comma  4,  nonche'  i
          competenti  uffici  del Ministero dei trasporti nei casi di
          cui  all'art.  119,  comma 5. Non possono essere sottoposti
          alla  visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
          esibizione  delle ricevute, di aver effettuato i versamenti
          in  conto  corrente  postale  degli  importi  dovuti per la
          conferma  di validita' della patente di guida. Il personale
          sanitario  che effettua la visita e' responsabile in solido
          dell'omesso  pagamento.  La  ricevuta andra' conservata dal
          titolare della patente per il periodo di validita'.
              5-bis.  Per  i cittadini italiani residenti o dimoranti
          in  un  Paese  non comunitario per un periodo di almeno sei
          mesi,  la  validita'  della patente e' altresi' confermata,
          tranne  per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
          dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei
          Paesi  medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
          previo  accertamento  dei  requisiti  psichici  e fisici da
          parte  di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
          italiani,  temporaneamente  sostitutiva  del  tagliando  di
          convalida  di  cui  al comma 5 per il periodo di permanenza
          all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
          il  cittadino  dovra'  confermare  la  patente ai sensi del
          comma 5.
              6.   L'autorita'   sanitaria,   nel   caso   che  dagli
          accertamenti  di  cui al comma 5, rilevi che siano venute a
          mancare le condizioni per la conferma della validita' della
          patente,  comunica  al competente ufficio provinciale della
          Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento
          stesso  per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma
          2, e 130.
              7.  Chiunque  guida  con  patente  la cui validita' sia
          scaduta   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Alla
          violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          del  ritiro  della  patente,  secondo  le norme del capo I,
          sezione II, del titolo VI.».
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 129 e 130 del
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
          presente legge:
              «Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1. La
          patente  di  guida  e' sospesa, per la durata stabilita nel
          provvedimento  di  interdizione  alla  guida adottato quale
          sanzione  amministrativa accessoria, quando il titolare sia
          incorso   nella   violazione   di   una   delle   norme  di
          comportamento  indicate  o  richiamate nel titolo V, per il
          periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
              2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato
          qualora,  in sede di accertamento sanitario per la conferma
          di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art.
          128,  risulti  la temporanea perdita dei requisiti fisici e
          psichici  di  cui  all'art.  119. In tal caso la patente e'
          sospesa   fintanto   che   l'interessato   non  produca  la
          certificazione  della  commissione medica locale attestante
          il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
              3.  Nei  casi previsti dal precedente comma, la patente
          di  guida e' sospesa dai competenti uffici del Dipartimento
          per  i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di
          guida  e'  sospesa  dal prefetto del luogo di residenza del
          titolare  e  per le patenti rilasciate da uno Stato estero,
          dal  prefetto  del luogo dove e' stato commesso il fatto di
          cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo
          segnala  il  provvedimento  all'autorita'  competente dello
          Stato  che  ha  rilasciato  la  patente  e  lo  annota, ove
          possibile,   sul  documento  di  guida.  Dei  provvedimenti
          adottati,   il  prefetto  da'  immediata  comunicazione  ai
          competenti   uffici   del   Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  per  il  tramite  del  collegamento  informatico
          integrato  gia'  esistente  tra  i  sistemi informativi del
          Dipartimento  per  i  trasporti terrestri e della Direzione
          generale dell'amministrazione generale e per gli affari del
          personale del Ministero dell'interno.
              4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui
          al comma 2, e' atto definitivo.
              Art.  130  (Revoca  della  patente  di  guida). - 1. La
          patente  di  guida  e'  revocata  dai competenti uffici del
          Dipartimento per i trasporti terrestri:
                a) quando  il  titolare  non  sia  in  possesso,  con
          carattere  permanente,  dei  requisiti  fisici  e  psichici
          prescritti;
                b) quando  il  titolare, sottoposto alla revisione ai
          sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
                c) quando  il titolare abbia ottenuto la sostituzione
          della  propria  patente  con  altra rilasciata da uno Stato
          estero.
              2.   Allorche'   siano   cessati  i  motivi  che  hanno
          determinato  il  provvedimento  di  revoca della patente di
          guida,  l'interessato  puo'  direttamente  conseguire,  per
          esame  e  con i requisiti psichici e fisici previsti per la
          conferma  di  validita',  una patente di guida di categoria
          non  superiore  a  quella della patente revocata, senza che
          siano   operanti  i  criteri  di  propedeuticita'  previsti
          dall'art.  116  per  il  conseguimento  delle patenti delle
          categorie  C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si
          applicano  con  riferimento  alla  data  di  rilascio della
          patente revocata.
              2-bis.   Il   provvedimento  di  revoca  della  patente
          disposto  ai  sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti
          la   perdita,   con  carattere  permanente,  dei  requisiti
          psichici  e  fisici  prescritti,  e' atto definitivo. Negli
          altri  casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso
          al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
          provvedimento  del Ministro e' comunicato all'interessato e
          ai   competenti   uffici  del  Dipartimento  dei  trasporti
          terrestri.   Se  il  ricorso  e'  accolto,  la  patente  e'
          restituita all'interessato.».
              - Il testo vigente degli articoli 134 e 138 del decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificati dalla legge
          qui pubblicata sono i seguenti:
              «Art.  134  (Circolazione  di autoveicoli e motoveicoli
          appartenenti  a cittadini italiani residenti all'estero o a
          stranieri).  -  1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
          importati  temporaneamente  o  nuovi di fabbrica acquistati
          per   l'esportazione,   che  abbiano  gia'  adempiuto  alle
          formalita'   doganali,  se  prescritte,  e  appartengano  a
          cittadini  italiani  residenti all'estero o a stranieri che
          sono   di   passaggio,   sono   rilasciate   una  carta  di
          circolazione   della  durata  massima  di  un  anno,  salvo
          eventuale  proroga, e una speciale targa di riconoscimento,
          come stabilito nel regolamento.
              1-bis.  Al  di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
          autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi immatricolati in uno
          Stato  estero  o  acquistati  in  Italia  ed appartenenti a
          cittadini   italiani   residenti   all'estero  ed  iscritti
          all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli
          autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi immatricolati in uno
          Stato   dell'Unione  europea  o  acquistati  in  Italia  ed
          appartenenti  a cittadini comunitari che abbiano, comunque,
          un  rapporto  stabile  con  il  territorio  italiano,  sono
          immatricolati,  a  richiesta,  secondo  le  norme  previste
          dall'art.    93,    a    condizione    che    al    momento
          dell'immatricolazione  l'intestatario dichiari un domicilio
          legale  presso  una  persona  fisica  residente in Italia o
          presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
          264.
              2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui
          al  comma 1  scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da Euro 68,25 a
          Euro   275,10.   Dalla   violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa   accessoria  della  confisca  del  veicolo,
          secondo  le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
          sanzione  accessoria  non  si  applica  qualora al veicolo,
          successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta
          di circolazione, ai sensi dell'art. 93.».
              «Art.  138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate). -
          1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
          veicoli   di  loro  dotazione  agli  accertamenti  tecnici,
          all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
          circolazione e delle targhe di riconoscimento.
              2.  I  veicoli  delle  Forze armate, qualora eccedono i
          limiti  di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti,
          per   circolare   sulle   strade   non   militari,  di  una
          autorizzazione  speciale  che  viene rilasciata dal comando
          militare  sentiti  gli  enti  competenti,  conformemente  a
          quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
          provvede il predetto comando competente.
              3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
          del personale in servizio:
                a) all'addestramento,       all'individuazione      e
          all'accertamento  dei  requisiti  necessari  per  la guida,
          all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
          di  guida,  che  abilita  soltanto  alla  guida dei veicoli
          comunque in dotazione delle Forze armate;
                b) al  rilascio  dei certificati di abilitazione alle
          mansioni  di insegnante di teoria e di istruttore di scuola
          guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
              4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui
          al  comma  3,  non  sono  soggetti  alle  disposizioni  del
          presente titolo.
              5.  Coloro  che sono muniti di patente militare possono
          ottenere,  senza sostenere l'esame di idoneita', la patente
          di   guida  per  veicoli  delle  corrispondenti  categorie,
          secondo  la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministero  della  difesa,  sempreche'  la  richiesta  venga
          presentata   per  il  tramite  dell'autorita'  dalla  quale
          dipendono  durante  il  servizio  o non oltre un anno dalla
          data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
              6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore
          di  guida  militare puo' ottenere la conversione in analogo
          certificato  di  abilitazione ad istruttore di guida civile
          senza  esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero
          delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  purche'  gli
          interessati  ne facciano richiesta entro un anno dalla data
          del congedo o dalla cessazione dal servizio.
              7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
          reimmatricolati  con  targa  civile previo accertamento dei
          prescritti requisiti.
              8.  Le  caratteristiche  delle targhe di riconoscimento
          dei  veicoli  a motore o da essi trainati in dotazione alle
          Forze  armate  sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal
          quale  dipendono  l'arma  o  il  corpo e il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti.
              9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto
          stradale   di   materie  radioattive  e  fissili  speciali,
          mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure
          di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
              10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego
          in  servizi  di  istituto,  i mezzi di trasporto collettivo
          militare,   appartenenti  alle  categorie  M2  e  M3,  sono
          assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  ai  veicoli  e ai conducenti della Polizia di Stato,
          della   Guardia   di   finanza,   del   Corpo   di  polizia
          penitenziaria,  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,
          dei  Corpi  dei vigili del fuoco delle province autonome di
          Trento  e  Bolzano,  della  Croce rossa italiana, del Corpo
          forestale  dello  Stato, dei Corpi forestali operanti nelle
          regioni  a  statuto  speciale  e nelle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano e della Protezione civile nazionale,
          della  regione  Valle  d'Aosta e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              12.  Chiunque munito di patente militare, ovvero munito
          di  patente  rilasciata  ai  sensi  del  comma 11, guida un
          veicolo  immatricolato  con  targa  civile e' soggetto alle
          sanzioni  previste  dall'art.  125,  comma 3. La patente di
          guida   e'  sospesa  dall'autorita'  che  l'ha  rilasciata,
          secondo    le    procedure    e   la   disciplina   proprie
          dell'amministrazione di appartenenza.
              12-bis.  I  soggetti  muniti  di  patente militare o di
          servizio  rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono guidare
          veicoli  delle  corrispondenti  categorie immatricolati con
          targa  civile  purche'  i  veicoli  stessi siano adibiti ai
          servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.».