Art. 3.
                Modifiche alle norme di comportamento

  1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  11  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) al  comma  12  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
  2.  Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
  3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  3  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima  infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
  4.  All'articolo  148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  15  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando
lo  stesso  soggetto  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una
delle  violazioni  di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente  da  uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
    c) al  comma  16,  nel  primo  periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    d) al  comma  16, nel secondo periodo, le parole: (( «la sanzione
amministrativa e' )) del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   ((   «la   sanzione
amministrativa e' )) del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60»;
    e) al comma 16 il terzo periodo (( e' sostituito dai seguenti: ))
«Dalle  violazioni  di  cui  al  presente  comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno  a  tre  mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del  titolo VI.  Quando  si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono
commesse  da un conducente in possesso delta patente di guida da meno
di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
  5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
    «h) luci   di  posizione  anteriore,  posteriore  e  laterale:  i
dispositivi  che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la  larghezza  del  veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale»;
    b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
    «p) pannello  retroriflettente  e  fluorescente: il dispositivo a
luce  retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli»;
    c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
    «p-bis)  strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
    p-ter)  luci  di  marcia  diurna:  il  dispositivo  rivolto verso
l'avanti  destinato  a  rendere  piu'  facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
    p-quater)  luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare  a  quella  parte  della  strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
    p-quinquies)  proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata  a  fornire  una  migliore illuminazione in curva, che puo'
essere  espletata  per  mezzo  di  dispositivi  aggiuntivi o mediante
modificazione    della    distribuzione   luminosa   del   proiettore
anabbagliante;
    p-sexies)   segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu:  il
dispositivo   supplementare   installato   sui  motoveicoli  e  sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
    p-septies)  segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  gialla o
arancione:   il  dispositivo  supplementare  installato  sui  veicoli
eccezionali  o  per  trasporti  in  condizioni di eccezionalita', sui
mezzi  d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli  utilizzati  per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia  della  strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole  ovvero  operatrici,  sui  veicoli  impiegati in servizio di
scorta tecnica.».
  6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Fuori  dai  centri  abitati,  durante  la marcia dei veicoli a
motore,  ((  ad  eccezione  dei  veicoli  iscritti  nei registri ASI,
Storico  Lancia,  Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, ))
e'  obbligatorio  l'uso  delle  luci  di  posizione,  dei  proiettori
anabbaglianti  e,  se prescritte, delle luci della targa e delle luci
d'ingombro.  Durante  la  marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e'
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori  dei  casi  indicati  dall'articolo  153,  comma 1, in luogo di
questi  dispositivi,  se  il  veicolo  ne  e'  dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
    b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 (( sono abrogati )).
  7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere  ed  anche  di  giorno  nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta  di  neve,  di  forte  pioggia  e in ogni altro caso di scarsa
visibilita',  durante  la  marcia  dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui  veicoli  a  motore,  si  devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le  brevi  interruzioni  della  marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
    b) al  comma  2  nel  terzo periodo le parole: «nei casi indicati
dall'articolo  152,  comma  1»,  sono sostituite dalle seguenti: «nei
casi indicati dal comma 1»;
    c) al  comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma
1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
    d) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Nei  casi  indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione  visiva  e'  obbligatorio  anche durante la fermata o la
sosta,   a   meno   che  il  veicolo  sia  reso  pienamente  visibile
dall'illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.»;
    e) al  comma  6  le  parole:  «nelle  ore  e  nei  casi  indicati
nell'articolo  152,  comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
ore e nei casi indicati nel comma 1,».
  8.  Al  comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore
spento».
((  8-bis.  Al  comma  5  dell'articolo  158  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle lettere d), g) e h)
del comma 2».
  8-ter.  Dopo  il  comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «5-bis.  Nelle  aree portuali e marittime come definite dalla legge
28 gennaio  1994,  n.  84,  e'  autorizzato il sequestro conservativo
degli   automezzi   in  sosta  vietata  che  ostacolano  la  regolare
circolazione  viaria  e  ferroviaria o l'operativita' delle strutture
portuali.». ))
((  9.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo 162 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
  «4-bis.  Nei  casi  indicati  al  comma  1 durante le operazioni di
presegnalazione  con  il  segnale  mobile  di  pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere  visibile  il  soggetto  che opera. Con decreto del Ministero
delle    infrastrutture   e   dei   trasporti   sono   stabilite   le
caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di  approvazione di tali
dispositivi.
  4-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma
1  e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare
sulla   strada   senza   avere   indossato   giubbotto   o   bretelle
retroriflettenti  ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se
il  veicolo  si  trova  sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da   emanare   entro   il   31 ottobre   2003,   sono   stabilite  le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.».
  9-bis.  All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui  ai  commi  3  e  4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o
delle  cisterne  che  trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento  e  protezione  dei  veicoli,  alla  presenza  o alla
corretta  sistemazione  dei pannelli di segnalazione e alle etichette
di  pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e
sui  colli  che  contengono  merci  pericolose,  ovvero  che le hanno
contenute  se  non  ancora  bonificati,  alla sosta dei veicoli, alle
operazioni  di  carico,  scarico  e  trasporto  in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.»;
    b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  «9-bis.  Chiunque  viola  le  prescrizioni fissate o recepite con i
decreti  ministeriali  di  cui  al  comma  2, ovvero le condizioni di
trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4,  relative  ai  dispositivi di
equipaggiamento  e  protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione  e  tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni
di  sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
  9-ter.  Chiunque,  fuori  dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,
viola  le  altre  prescrizioni  fissate  o  recepite  con  i  decreti
ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui  ai  commi  3  e  4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.». ))
  10.  All'articolo  170  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e (( che il conducente abbia
un'eta'  superiore  a  diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti sono
stabiliti  le  modalita'  e  i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»; ))
    b) al   comma  3  la  parola:  «motocicli»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
    c) nel  comma  6  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10».
  11.  All'articolo  171  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori  e  motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente   allacciato   un  casco  protettivo  conforme  ai  tipi
omologati,   secondo  la  normativa  stabilita  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»;
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
    a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
    b) di  ciclomotori  e  motocicli  a  due  o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e   di  dispositivi  atti  a  garantire  l'utilizzo  del  veicolo  in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»;
    c) al  comma  2  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Alla  sanzione  pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue  il  fermo  amministrativo  del veicolo per trenta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
  12.  All'articoto  172  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  8  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    b) al  comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
il  conducente  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni  di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI»;
    c) al  comma  9  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una  somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55».
  13.  Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 33,60 a euro
137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
  14.  All'articolo  174  del  decreto legistativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  4  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) al  comma  5  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
((    c) (soppressa); ))
    d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
((  «7-bis.   Nei   casi  previsti  dai  commi  4,  5  e  6  l'organo
accertatore,  oltre  all'applicazione  delle  sanzioni amministrative
pecuniarie,  intima  al  conducente  del veicolo di non proseguire il
viaggio  se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o
di  riposo  e  dispone  che,  con  tutte  le  cautele, il veicolo sia
condotto  in  luogo  idoneo  per la sosta ove dovra' permanere per il
periodo  necessario.  Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
di  contestazione  delle  violazioni  accertate  e nello stesso viene
altresi'  indicata  l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la
circolazione.  Chiunque  circola  durante  il periodo in cui e' stato
intimato  di  non  proseguire  il  viaggio  e' punito con la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione
e  della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo,
la  restituzione  dei  documenti  ritirati  deve  essere richiesta al
comando  da  cui  dipende  l'organo  accertatore  o  ad altro ufficio
indicato  dall'organo  stesso,  che vi provvede dopo la constatazione
che  il  viaggio  puo'  essere  ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo».))
((    e) (soppressa). ))
  15.  All'articolo  178  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  3  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
((    b) (soppressa); ))
    c)  al  comma 4  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
((  «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato  i  prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che,
con  tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta    ove    dovra'   permanere   per   il   periodo   necessario.
Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni  accertate  e  nello  stesso viene altresi' indicata l'ora
alla  quale  il  conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire
il  viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro
immediato  della  carta  di  circolazione  e  della patente di guida.
Trascorso  il  necessario  periodo  di  riposo,  la  restituzione dei
documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente
articolo.». ))
((    e) (soppressa). ))
  16.  All'articolo  179  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e
limitatore di velocita»;
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni,    i    veicoli    devono   circolare   provvisti   di
cronotachigrafo,  con  le  caratteristiche  e  le modalita' d'impiego
stabilite  nel  regolamento  stesso.  Nei  casi  e  con  le modalita'
previste  dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita»;
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.   Chiunque   circola  con  un  autoveicolo  non  munito  di
limitatore  di  velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di
un  limitatore  di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a
quelle   fissate   o  non  funzionante,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita»;
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose  o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
limitatore  di  velocita'  o  cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione,    ((   ovvero   con   limitatore   di   velocita'   o
cronotachigrafo manomesso )) oppure non funzionante, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 687,75 a
euro 2.754,15»;
    e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis.   Quando  si  abbia  fondato  motivo  di  ritenere  che  il
cronotachigrafo   o   il  limitatore  di  velocita'  siano  alterati,
manomessi  ovvero  comunque  non  funzionanti,  gli organi di Polizia
stradale  di  cui  all'articolo  12,  anche  scortando  il  veicolo o
facendolo  trainare  in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina
officina  autorizzata  per  l'installazione  o  riparazione,  possono
disporre  che  sia  effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi  stessi.  Le  spese  per  l'accertamento ed il ripristino
della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono  in  ogni  caso  a  carico  del  proprietario  del veicolo o del
titolare  della  licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido»;
    f) al  comma  7  le  parole:  «la  circolazione  di  veicolo  con
cronotachigrafo  ((  mancante,  manomesso  o non funzionante» )) sono
sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore
di   velocita'   o  cronotachigrafo  ((  mancante,  manomesso  o  non
funzionante»; ))
    g) al  comma  9 le parole: (( «Alla violazione di cui al comma 2»
)) sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2
e 2-bis»;
    h)  al  comma  9  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso   in   cui  la  violazione  relativa  al  comma  2-bis  riguardi
l'alterazione    del   limitatore   di   velocita',   alla   sanzione
amministrativa   pecuniaria   consegue   la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  revoca  della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI».
((  17.  All'articolo  180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
veicoli  adibiti  a  servizio  pubblico di trasporto di persone e per
quelli  adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione
puo'   essere   sostituita  da  fotocopia  autenticata  dallo  stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo»;
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato
di  circolazione  del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida
ove previsto ed un documento di riconoscimento.»;
    c) al  comma  8  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio  dal  quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista  per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza
dei  termini  per  la  notificazione  dal  giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti». ))
  18.  Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
  19.  All'articolo  193  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
((    a) al  comma  3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
sanzione  amministrativa  di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto  quando  l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della  violazione,  previa  autorizzazione  dell'organo  accertatore,
esprime  la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di
radiazione   del   veicolo.   In   tale   caso  l'interessato  ha  la
disponibilita'  del  veicolo  e dei documenti relativi esclusivamente
per  le  operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo
versamento   presso   l'organo   accertatore  di  una  cauzione  pari
all'importo  della  sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta  demolizione  certificata  a  norma  di  legge  dell'importo
previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»; ))
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
((  «4.   Si   applica   l'articolo  13,  terzo  comma,  della  legge
24 novembre   1981,  n.  689.  L'organo  accertatore  ordina  che  la
circolazione  sulla  strada  del  veicolo  sia  fatta  immediatamente
cessare  e  che  il  veicolo  stesso  sia  in  ogni  caso  prelevato,
trasportato  e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio,
individuato  in  via  ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di
particolari   condizioni,  concordato  con  il  trasgressore.  Quando
l'interessato  effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta
ai  sensi  dell'articolo  202, corrisponde il premio di assicurazione
per  almeno  sei  mesi  e  garantisce  il  pagamento  delle  spese di
prelievo,  trasporto  e  custodia del veicolo sottoposto a sequestro,
l'organo  di  polizia  che  ha  accertato  la  violazione  dispone la
restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
non  e'  avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando
da  cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il
verbale  stesso  costituisce  titolo esecutivo ai sensi dell'articolo
203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213».
))
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  143, commi 11 e 12 del
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              «11. Chiunque   circola  contromano  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          137,55 a euro 550,20.
              12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle
          curve,  dei  raccordi  convessi  o  in  ogni  altro caso di
          limitata   visibilita',   ovvero  percorre  la  carreggiata
          contromano, quando la strada sia divisa in piu' carreggiate
          separate,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  euro 270,90 a euro 1.083,60.
          Dalla  violazione  prevista  dal presente comma consegue la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
          del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione e' da due
          a sei mesi.».
              - Il testo vigente dell'art. 145, comma 10, del decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «10. Chiunque  viola le disposizioni di cui al presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.».
              - Il  testo vigente dell'art. 146, comma 3, del decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «3.  Il  conducente del veicolo che prosegue la marcia,
          nonostante  che  le segnalazioni del semaforo o dell'agente
          del  traffico  vietino  la  marcia stessa, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          137,55 a euro 550,20.».
              - Il  testo  vigente  dell'art. 148, commi 15 e 16, del
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              «15.  Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui
          cio'  sia  consentito,  ovvero  compia  un  sorpasso  senza
          osservare  le  disposizioni  dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi
          viola  le  disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo
          stesso  soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
          una  delle  violazioni  di  cui  al  comma 3 per almeno due
          volte,   all'ultima   infrazione   consegue   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          da  uno  a  tre  mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del
          titolo VI.
              16.  Chiunque  non  osservi i divieti di sorpasso posti
          dai  commi  9,  10,  11,  12 e 13 e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da euro 137,55 a
          euro  550,20.  Quando non si osservi il divieto di sorpasso
          di  cui  al  comma  14,  la  sanzione amministrativa e' del
          pagamento  di  una  somma  da  euro 270,90 a euro 1.083,60.
          Dalle  violazioni  di  cui  al  presente  comma consegue la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di
          cui capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del
          divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e'
          da  due  a  sei  mesi. Se le violazioni sono commesse da un
          conducente  in  possesso  della patente di guida da meno di
          tre  anni,  la  sospensione  della  stessa  e' da tre a sei
          mesi.».
              - Il  testo vigente dell'art. 151, comma 1, del decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «1. Ai fini del presente titolo si intende per:
                a) proiettore  di  profondita':  il  dispositivo  che
          serve  ad illuminare in profondita' la strada antistante il
          veicolo;
                b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve
          ad   illuminare  la  strada  antistante  il  veicolo  senza
          abbagliare;
                c) proiettore  fendinebbia  anteriore: il dispositivo
          che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso
          di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
                d) proiettore  di  retromarcia:  il  dispositivo  che
          serve  ad  illuminare la strada retrostante al veicolo e ad
          avvertire  gli  altri  utenti  della  strada che il veicolo
          effettua o sta per effettuare la retromarcia;
                e) indicatore    luminoso   di   direzione   a   luci
          intermittenti:  il  dispositivo  che serve a segnalare agli
          altri   utenti  della  strada  che  il  conducente  intende
          cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
                f) segnalazione     luminosa    di    pericolo:    il
          funzionamento  simultaneo  di tutti gli indicatori luminosi
          di direzione;
                g) dispositivo     d'illuminazione     della    targa
          posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa
          posteriore;
                h) luci   di   posizione   anteriore,   posteriore  e
          laterale:   i   dispositivi   che   servono   a   segnalare
          contemporaneamente  la  presenza e la larghezza del veicolo
          viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
                i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo
          o doppio che serve a rendere piu' visibile il veicolo dalla
          parte  posteriore  in  caso  di  forte  nebbia,  di pioggia
          intensa o di fitta nevicata in atto;
                l)   luce  di  sosta:  il  dispositivo  che  serve  a
          segnalare  la  presenza di un veicolo in sosta in un centro
          abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
                m) luce   d'ingombro:   il  dispositivo  destinato  a
          completare  le luci di posizione del veicolo, per segnalare
          le particolari dimensioni del suo ingombro;
                n) luce  di  arresto:  il  dispositivo  che  serve ad
          indicare  agli  altri  utenti  che  il conducente aziona il
          freno di servizio;
                o) catadiottro:   il   dispositivo  a  luce  riflessa
          destinato a segnalare la presenza del veicolo;
                p) pannello   retroriflettente   e  fluorescente:  il
          dispositivo  a luce retro-riflessa e fluorescente destinato
          a segnalare particolari categorie di veicoli;
                p-bis) strisce  retroriflettenti:  il  dispositivo  a
          luce  riflessa  destinato a segnalare particolari categorie
          di veicoli;
                p-ter) luci  di marcia diurna: il dispositivo rivolto
          verso l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile
          un veicolo durante la circolazione diurna;
                p-quater) luci  d'angolo:  le  luci usate per fornire
          illuminazione  supplementare  a  quella  parte della strada
          situata  in  prossimita'  dell'angolo anteriore del veicolo
          dal lato presso il quale esso e' in procinto di curvare;
                p-quinquies) proiettore  di  svolta:  una funzione di
          illuminazione    destinata    a    fornire   una   migliore
          illuminazione in curva, che puo' essere espletata per mezzo
          di  dispositivi  aggiuntivi  o mediante modificazione della
          distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
                p-sexies) segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante
          blu:    il   dispositivo   supplementare   installato   sui
          motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'art. 177;
                p-septies) segnalazione  visiva  a  luce lampeggiante
          gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato
          sui  veicoli  eccezionali  o per trasporti in condizioni di
          eccezionalita', sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla
          rimozione  o  al  soccorso,  sui  veicoli utilizzati per la
          raccolta  di  rifiuti  solidi  urbani, per la pulizia della
          strada  e  la  manutenzione  della  strada,  sulle macchine
          agricole   ovvero  operatrici,  sui  veicoli  impiegati  in
          servizio di scorta tecnica.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   152   del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  152  (Segnalazione  visiva  e  illuminazione dei
          veicoli).  1.  Fuori  dai centri abitati, durante la marcia
          dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei
          registri  ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
          Romeo,  storico  FMI,  e'  obbligatorio l'uso delle luci di
          posizione,  dei  proiettori anabbaglianti e, se prescritte,
          delle  luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la
          marcia,  per  i  ciclomotori ed i motocicli e' obbligatorio
          l'uso  dei  predetti  dispositivi anche nei centri abitati.
          Fuori dei casi indicati dall'art. 153, comma 1, in luogo di
          questi  dispositivi,  se  il  veicolo ne e' dotato, possono
          essere utilizzate le luci di marcia diurna.
              1-bis. (abrogato).
              1-ter. (abrogato).
              2. (abrogato).
              3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   153   del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art. 153 (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e
          di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1.
          Da  mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
          suo  sorgere  ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
          nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
          caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei veicoli a
          motore  e  dei veicoli trainati, si devono tenere accese le
          luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le
          luci  di  ingombro.  In aggiunta a tali luci, sui veicoli a
          motore,   si   devono  tenere  accesi  anche  i  proiettori
          anabbaglianti.   Salvo   quanto  previsto  dal  comma  3  i
          proiettori  di  profondita' possono essere utilizzati fuori
          dei  centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o
          sia  insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni
          della  marcia  connesse con le esigenze della circolazione,
          devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
              2.  I proiettori di profondita' non devono essere usati
          fuori  dei  casi  rispettivamente  previsti nel comma 1. Di
          giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto,
          pioggia  intensa,  i  proiettori  anabbaglianti e quelli di
          profondita'   possono   essere   sostituiti  da  proiettori
          fendinebbia  anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano
          feriti   o   ammalati  gravi  si  devono  tenere  accesi  i
          proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore
          e  nei  casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche
          se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
              3.   I  conducenti  devono  spegnere  i  proiettori  di
          profondita'  passando  a  quelli anabbaglianti nei seguenti
          casi:
                a) quando   stanno   per  incrociare  altri  veicoli,
          effettuando   la  commutazione  delle  luci  alla  distanza
          necessaria  affinche'  i  conducenti dei veicoli incrociati
          possano  continuare  la  loro  marcia  agevolmente  e senza
          pericolo;
                b) quando  seguono  altro  veicolo  a breve distanza,
          salvo  che  l'uso  dei  proiettori  di  profondita' avvenga
          brevemente  in  modo intermittente per segnalare al veicolo
          che precede l'intenzione di sorpassare;
                c) in  qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo
          di  abbagliare  gli  altri  utenti  della  strada  ovvero i
          conducenti  dei  veicoli  circolanti  su  binari,  su corsi
          d'acqua o su altre strade contigue.
              4.  E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di
          profondita'  per dare avvertimenti utili al fine di evitare
          incidenti   e   per   segnalare   al  veicolo  che  precede
          l'intenzione  di sorpassare. Tale uso e' consentito durante
          la  circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1,
          anche all'interno dei centri abitati.
              5.  Nei  casi  indicati  dal  comma 1, ad eccezione dei
          velocipedi  e  dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
          l'uso   dei   dispositivi   di   segnalazione   visiva   e'
          obbligatorio  anche  durante  la fermata o la sosta, a meno
          che    il    veicolo    sia    reso   pienamente   visibile
          dall'illuminazione  pubblica  o venga collocato fuori dalla
          carreggiata.  Tale  obbligo sussiste anche se il veicolo si
          trova sulle corsie di emergenza.
              6.  Nei  centri abitati e nelle ore e nei casi indicati
          nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata,
          i  veicoli  a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi
          lunghezza  non  superiore a 6 m e larghezza non superiore a
          2 m  possono  essere  segnalati, utilizzando in luogo delle
          luci  di  posizione, le luci di sosta poste dalla parte del
          traffico.
              7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
          segnalazione luminosa di pericolo:
                a) nei casi di ingombro della carreggiata;
                b) durante   il   tempo   necessario  a  collocare  e
          riprendere  il  segnale  mobile  di pericolo ove questo sia
          necessario;
                c) quando  per  avaria  il  veicolo  e'  costretto  a
          procedere a velocita' particolarmente ridotta;
                d) quando  si  verifichino improvvisi rallentamenti o
          incolonnamenti;
                e) in  tutti  i  casi  in cui la fermata di emergenza
          costituisce  pericolo anche momentaneo per gli altri utenti
          della strada.
              8.  In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50 m,
          di  pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere
          usata  la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne
          sia dotato.
              9.  E'  vietato  l'uso  di dispositivi o di altre fonti
          luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
              10.  Chiunque  viola  la  disposizione  del  comma 3 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
              11.  Chiunque  viola le altre disposizioni del presente
          articolo   ovvero   usa  impropriamente  i  dispositivi  di
          segnalazione    luminosa    e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da Euro 33,60 a
          Euro 137,55.».
              - Il  testo vigente dell'art. 157, comma 2, del decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «2.   Salvo   diversa  segnalazione,  ovvero  nel  caso
          previsto  dal  comma 4,  in  caso  di fermata o di sosta il
          veicolo  deve  essere collocato il piu' vicino possibile al
          margine  destro della carreggiata, parallelamente ad esso e
          secondo  il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede
          rialzato,  deve  essere lasciato uno spazio sufficiente per
          il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
          Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.».
              - Il  testo vigente dell'art. 158, comma 5, del decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «5.  Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
          lettere  d), g) e h) del comma 2, e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da Euro 68,25 a
          Euro 275,10.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 159 e 162 del
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
          presente legge:
            «Art.  159  (Rimozione  e  blocco  dei veicoli). - 1. Gli
          organi  di  polizia,  di  cui  all'art.  12,  dispongono la
          rimozione dei veicoli:
                a) nelle  strade  e  nei  tratti  di  esse in cui con
          ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito
          che  la  sosta  dei  veicoli  costituisce grave intralcio o
          pericolo  per  la  circolazione  stradale  e  il segnale di
          divieto  di  sosta  sia  integrato  dall'apposito  pannello
          aggiuntivo;
                b) nei  casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158,
          commi 1, 2 e 3;
                c) in  tutti  gli  altri  casi  in  cui  la sosta sia
          vietata  e  costituisca  pericolo  o  grave  intralcio alla
          circolazione;
                d) quando   il  veicolo  sia  lasciato  in  sosta  in
          violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario
          della  strada  per  motivi  di manutenzione o pulizia delle
          strade e del relativo arredo.
              2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a
          concedere   il   servizio   della   rimozione  dei  veicoli
          stabilendone   le   modalita'   nel  rispetto  delle  norme
          regolamentari.  I  veicoli  adibiti  alla  rimozione devono
          avere  le  caratteristiche  prescritte nel regolamento. Con
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          puo'  provvedersi  all'aggiornamento  delle caratteristiche
          costruttive  funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione,
          in  relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
          tecnica  di  realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
          circolazione.
              3.  In  alternativa alla rimozione e' consentito, anche
          previo  spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con
          attrezzo  a  chiave  applicato  alle  ruote, senza onere di
          custodia,  le  cui  caratteristiche tecniche e modalita' di
          applicazione    saranno    stabilite    nel    regolamento.
          L'applicazione  di  detto  attrezzo  non e' consentita ogni
          qual  volta  il veicolo in posizione irregolare costituisca
          intralcio o pericolo alla circolazione.
              4.  La  rimozione  dei veicoli o il blocco degli stessi
          costituiscono   sanzione   amministrativa  accessoria  alle
          sanzioni   amministrative   pecuniarie   previste   per  la
          violazione  dei  comportamenti  di cui al comma 1, ai sensi
          delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
              5.  Gli  organi di polizia possono, altresi', procedere
          alla  rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato
          o  per  altro  fondato  motivo  si possa ritenere che siano
          stati  abbandonati.  Alla  rimozione  puo' provvedere anche
          l'ente  proprietario  della strada, sentiti preventivamente
          gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
          n. 915.
              5-bis.  Nelle  aree  portuali e marittime come definite
          dalla  legge  28 gennaio  1994,  n.  84,  e' autorizzato il
          sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che
          ostacolano  la regolare circolazione viaria e ferroviaria o
          l'operativita' delle strutture portuali».
              «Art.  162  (Segnalazione di veicolo fermo). - 1. Fatti
          salvi  gli  obblighi  di cui all'art. 152, fuori dei centri
          abitati  i  veicoli,  esclusi i velocipedi, i ciclomotori a
          due  ruote  e  i  motocicli, che per qualsiasi motivo siano
          fermi  sulla  carreggiata, di notte quando manchino o siano
          inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza
          e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere
          scorti  a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono
          da  tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile
          di  pericolo,  di  cui  i  veicoli devono essere dotati. Il
          segnale  deve  essere  collocato alla distanza prevista dal
          regolamento.
              2.   Il   segnale   mobile  di  pericolo  e'  di  forma
          triangolare,  rivestito  di  materiale  retroriflettente  e
          munito  di  un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio
          sul  piano  stradale  in  posizione pressoche' verticale in
          modo da garantirne la visibilita'.
              3.  Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e
          le modalita' di approvazione del segnale. Il triangolo deve
          essere  conforme  al  modello  approvato  e  riportare  gli
          estremi dell'approvazione.
              4.  Qualora  il  veicolo  non  sia dotato dell'apposito
          segnale  mobile  di pericolo, il conducente deve provvedere
          in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.
              4-bis. Nei   casi   indicati  al  comma  1  durante  le
          operazioni  di  presegnalazione  con  il  segnale mobile di
          pericolo     devono     essere    utilizzati    dispositivi
          retroriflettenti  di  protezione  individuale  per  rendere
          visibile  il  soggetto che opera. Con decreto del Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono stabilite le
          caratteristiche  tecniche e le modalita' di approvazione di
          tali dispositivi.
              4-ter. A   decorrere  dal  1° gennaio  2004,  nei  casi
          indicati  al  comma 1  e'  fatto  divieto  al conducente di
          scendere  dal  veicolo e circolare sulla strada senza avere
          indossato  giubbotto  o  bretelle  retroriflettenti ad alta
          visibilita'.  Tale  obbligo sussiste anche se il veicolo si
          trova  sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.
          Con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  da  emanare  entro  il  31 ottobre  2003,  sono
          stabilite   le   caratteristiche   dei  giubbotti  e  delle
          bretelle.
              5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 33,60 a euro 137,55.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   168   del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  168  (Disciplina  del  trasporto  su  strada dei
          materiali pericolosi). - 1. Ai fini del trasporto su strada
          sono  considerati  materiali pericolosi quelli appartenenti
          alle  classi  indicate  negli  allegati all'accordo europeo
          relativo  al  trasporto  internazionale  su strada di merci
          pericolose  di  cui  alla  legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
          successive modificazioni e integrazioni.
              2.    Le   prescrizioni   relative   all'etichettaggio,
          all'imballaggio,  al carico, allo scarico ed allo stivaggio
          sui  veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle
          merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati
          all'accordo  di  cui  al comma 1 sono stabilite con decreto
          del  Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti puo'
          altresi'   prescrivere,  con  propri  decreti,  particolari
          attrezzature  ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano
          necessari  per  il  trasporto  di singole merci o classi di
          merci  pericolose  di  cui  al  comma  1.  Per le merci che
          presentino   pericolo   di  esplosione  o  di  incendio  le
          prescrizioni  di  cui  al  primo ed al secondo periodo sono
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno.  Gli  addetti al
          carico   ed   allo  scarico  delle  merci  pericolose,  con
          esclusione  dei  prodotti  petroliferi  degli  impianti  di
          rifornimento  stradali  per  autoveicoli,  debbono  a  cio'
          essere  abilitati;  il  Ministro  dei trasporti, con propri
          decreti,  stabilisce,  entro tre mesi dalla data di entrata
          in   vigore  del  presente  codice,  le  necessarie  misure
          applicative.
              3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
          su  strada e' ammesso dagli accordi internazionali, possono
          essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle
          medesime  condizioni  stabilite  per  i  predetti trasporti
          internazionali.  Per  le  merci  che presentino pericolo di
          esplosione  e  per  i gas tossici resta salvo l'obbligo per
          gli  interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
          trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
              4.  Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto
          con  i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio
          e   dell'artigianato   e   della  sanita',  possono  essere
          classificate  merci  pericolose,  ai  fini del trasporto su
          strada,  materie  ed oggetti non compresi fra quelli di cui
          al  comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi
          decreti  sono  indicate  le  condizioni  nel rispetto delle
          quali  le  singole merci elencate possono essere ammesse al
          trasporto;  per  le  merci  assimilabili a quelle di cui al
          comma 3   puo'  altresi'  essere  imposto  l'obbligo  della
          autorizzazione    del    singolo    trasporto,   precisando
          l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da
          seguire.
              5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
          si  applicano  le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre
          1962,  n.  1860,  modificato  dall'art.  2  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1965, n. 1704, e
          successive modifiche.
              6.  Il  Ministro  dei  trasporti  provvede  con  propri
          decreti   al   recepimento   delle   direttive  comunitarie
          riguardanti  la  sicurezza  del  trasporto  su strada delle
          merci pericolose.
              7.  Chiunque  circola con un veicolo o con un complesso
          di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui
          massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella
          indicata  sulla  carta  di  circolazione,  e' soggetto alle
          sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in
          misura doppia.
              8.  Chiunque  trasporta merci pericolose senza regolare
          autorizzazione,  quando sia prescritta, ovvero non rispetta
          le  condizioni  imposte,  a  tutela  della sicurezza, negli
          stessi  provvedimenti  di  autorizzazione  e' punito con la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da Euro
          1.626,45 a Euro 6.506,85.
              8-bis.  Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le
          sanzioni   accessorie  della  sospensione  della  carta  di
          circolazione e della sospensione della patente di guida per
          un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle
          violazioni  consegue  anche  la  sanzione  accessoria della
          confisca  amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
          di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
              9.  Chiunque  viola  le prescrizioni fissate o recepite
          con  i  decreti  ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le
          condizioni  di  trasporto  di  cui ai commi 3 e 4, relative
          all'idoneita'  tecnica  dei  veicoli  o  delle cisterne che
          trasportano    merci    pericolose,   ai   dispositivi   di
          equipaggiamento  e  protezione dei veicoli, alla presenza o
          alla  corretta  sistemazione dei pannelli di segnalazione e
          alle  etichette  di  pericolo  collocate sui veicoli, sulle
          cisterne,  sui contenitori e sui colli che contengono merci
          pericolose,  ovvero  che  le  hanno contenute se non ancora
          bonificati,  alla  sosta  dei  veicoli,  alle operazioni di
          carico,   scarico   e   trasporto  in  comune  delle  merci
          pericolose,  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A
          tale   violazione   consegue   la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida e della
          carta  di  circolazione da due a sei mesi, a norma del capo
          I, sezione II, del titolo VI.
              9-bis.   Chiunque   viola  le  prescrizioni  fissate  o
          recepite  con  i  decreti  ministeriali  di cui al comma 2,
          ovvero  le  condizioni  di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
          relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
          conducenti  o  dell'equipaggio,  alla compilazione e tenuta
          dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
              9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9
          e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con
          i  decreti  ministeriali  di  cui  al  comma  2,  ovvero le
          condizioni  di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          euro 137,55 a euro 550,20.
              10.  Alle  violazioni  di  cui  ai  precedenti commi si
          applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   170   del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  170  (Trasporto  di  persone  e  di  oggetti sui
          veicoli  a  motore  a  due ruote). - 1. Sui motocicli e sui
          ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso
          delle  braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto
          in  posizione  corretta  e  deve  reggere  il  manubrio con
          ambedue  le mani, ovvero con una mano in caso di necessita'
          per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
          sollevando la ruota anteriore.
              2.  Sui  ciclomotori  e'  vietato il trasporto di altre
          persone  oltre  al  conducente,  salvo  che il posto per il
          passeggero  sia  espressamente  indicato nel certificato di
          circolazione  e che il conducente abbia un'eta' superiore a
          diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato  con decreto del
          Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  sono
          stabiliti  le  modalita'  e i tempi per l'aggiornamento, ai
          fini  del  presente  comma, della carta di circolazione dei
          ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
          vigore   della   legge  di  conversione  del  decreto-legge
          27 giugno 2003, n. 151.
              3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero
          deve  essere  seduto  in modo stabile ed equilibrato, nella
          posizione   determinata  dalle  apposite  attrezzature  del
          veicolo.
              4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma
          1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
              5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare
          oggetti  che non siano solidamente assicurati, che sporgano
          lateralmente    rispetto    all'asse    del    veicolo    o
          longitudinalmente  rispetto  alla  sagoma  di  esso oltre i
          cinquanta  centimetri,  ovvero  impediscano  o  limitino la
          visibilita'  al  conducente.  Entro  i  predetti limiti, e'
          consentito  il  trasporto  di  animali purche' custoditi in
          apposita gabbia o contenitore.
              6.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
              7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse
          da   conducente   minorenne,   alla   sanzione   pecuniaria
          amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo
          per  trenta  giorni,  ai  sensi del capo I, sezione II, del
          titolo VI.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   171   del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  171  (Uso del casco protettivo per gli utenti di
          veicoli a due ruote). - 1. Durante la marcia, ai conducenti
          e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e'
          fatto   obbligo  di  indossare  e  di  tenere  regolarmente
          allacciato  un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
          secondo   la   normativa   stabilita  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.
              1-bis.  Sono  esenti  dall'obbligo  di cui al comma 1 i
          conducenti e i passeggeri:
                a) di  ciclomotori  e  motoveicoli  a tre o a quattro
          ruote dotati di carrozzeria chiusa;
                b) di  ciclomotori  e  motocicli  a due o a tre ruote
          dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di
          sistemi  di  ritenuta  e  di  dispositivi  atti a garantire
          l'utilizzo  del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo
          le disposizioni del regolamento.
              2.  Chiunque  viola  le presenti norme e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          68,25  a  euro  275,10.  Quando  il  mancato  uso del casco
          riguarda  un  minore trasportato, della violazione risponde
          il conducente.
              3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
          comma  2  consegue  il fermo amministrativo del veicolo per
          trenta  giorni  ai  sensi  del  capo  I,  sezione  II,  del
          titolo VI.
              4.     Chiunque    importa    o    produce    per    la
          commercializzazione   sul   territorio   nazionale   e  chi
          commercializza    caschi    protettivi    per    motocicli,
          motocarrozzette  o  ciclomotori  di  tipo  non omologato e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
              5.  I  caschi  di cui al comma 4, ancorche' utilizzati,
          sono  soggetti  al  sequestro ed alla relativa confisca, ai
          sensi  delle  norme  di  cui  al  capo  I,  sezione II, del
          titolo VI.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  172,  commi 8 e 9, del
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              «8.  Chiunque  non  fa uso delle cinture di sicurezza o
          dei  sistemi di ritenuta previsti e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 68,25 a
          euro  275,10.  Quando  il  mancato  uso riguarda il minore,
          della violazione risponde il conducente ovvero, se presente
          sul  veicolo  al  momento  del  fatto,  chi  e' tenuto alla
          sorveglianza  del  minore  stesso. Quando il conducente sia
          incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
          di  cui  al presente comma per almeno due volte, all'ultima
          infrazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della  sospensione  della  patente da quindici giorni a due
          mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
              9.  Chiunque,  pur facendo uso della cintura, ne altera
          od  ostacola  il  normale  funzionamento,  e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          33,60 a euro 137,55.».
              - Il  testo vigente dell'art. 173, comma 3, del decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «3.   Chiunque   viola  le  disposizioni  del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   174   del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti
          al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida
          degli  autoveicoli  adibiti  al  trasporto  di persone e di
          cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme
          previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
              2.  Gli estratti del registro e le copie dell'orario di
          servizio  di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85
          debbono  essere esibiti, per il controllo, al personale cui
          sono  stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
          dell'art. 12 del presente codice.
              3.  I  registri  di  servizio  di  cui  all'art. 14 del
          suddetto   regolamento,  conservati  dall'impresa,  debbono
          essere   esibiti,  per  il  controllo,  ai  funzionari  del
          Dipartimento  per  i trasporti terrestri e dell'Ispettorato
          del lavoro.
              4.   Il  conducente  che  supera  i  periodi  di  guida
          prescritti  o  non  osservi periodi di pausa entro i limiti
          stabiliti  dal  regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          137,55 a euro 550,20.
              5. Il  conducente  che  non osserva i periodi di riposo
          prescritti  ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro
          di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
          medesimo  regolamento  CEE  n.  3820/85  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          137,55 a euro 550,20.
              6.  Gli  altri membri dell'equipaggio che non osservano
          le  prescrizioni  previste  nel  comma 5 sono soggetti alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          19,95 a euro 81,90.
              7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
          alterato  l'estratto  del  registro  di  servizio  o  copia
          dell'orario   di   servizio   e'   soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 19,95 a
          euro  81,90,  salva  l'applicazione delle sanzioni previste
          dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
              7-bis.  Nei  casi  previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
          accertatore,    oltre   all'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
          di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
          prescritti  periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
          tutte  le  cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
          per   la   sosta   ove  dovra'  permanere  per  il  periodo
          necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
          di  contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
          viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
          riprendere  la  circolazione.  Chiunque  circola durante il
          periodo  in  cui  e'  stato  intimato  di non proseguire il
          viaggio  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85,
          nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione
          e  della  patente di guida. Trascorso il necessario periodo
          di  riposo,  la  restituzione  dei  documenti ritirati deve
          essere   richiesta  al  comando  da  cui  dipende  l'organo
          accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
          che  vi  provvede dopo la constatazione che il viaggio puo'
          essere  ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
          presente articolo.
              8-14 (Omissis)».
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  178,  commi 3 e 4 del
          decreto  legislativo n. 285 del 1994, come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              «3.  Il  conducente  che  supera  i  periodi  di  guida
          prescritti  o non osserva i periodi di pausa entro i limiti
          stabiliti  dal  regolamento ovvero non osserva i periodi di
          riposo   prescritti   ovvero  e'  sprovvisto  del  libretto
          individuale  di  controllo  o dell'estratto del registro di
          servizio  o  della  copia dell'orario di servizio di cui al
          regolamento  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da euro 137,55 a euro 550,20. La
          stessa    sanzione    si    applica   agli   altri   membri
          dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
              4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
          altera  il  libretto  individuale di controllo o l'estratto
          del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  euro  137,55  a  euro 550,20, salvo che il fatto
          costituisca reato.».
              - Il  testo  vigente  degli  articoli  179  e  180, del
          decreto  legisaltivo n. 285 del 1992, come modificati dalla
          legge qui pubblicata sono i seguenti:
              «Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocita). -
          1.  Nei  casi  previsti  dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
          successive   modificazioni,   i  veicoli  devono  circolare
          provvisti  di  cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
          modalita'  d'impiego  stabilite nel regolamento stesso. Nei
          casi   e   con   le   modalita'  previste  dalle  direttive
          comunitarie,  i  veicoli  devono  essere dotati altresi' di
          limitatore di velocita'.
              2.  Chiunque  circola  con un autoveicolo non munito di
          cronotachigrafo,  nei  casi in cui esso e' previsto, ovvero
          circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
          caratteristiche   non  rispondenti  a  quelle  fissate  nel
          regolamento  o  non  funzionante,  oppure  non inserisce il
          foglio   di   registrazione,   e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da Euro 687,75 a
          Euro  2.754,15.  La  sanzione  amministrativa pecuniaria e'
          raddoppiata   nel   caso   che   l'infrazione  riguardi  la
          manomissione    dei    sigilli    o    l'alterazione    del
          cronotachigrafo.
              2-bis.  Chiunque  circola con un autoveicolo non munito
          di   limitatore   di   velocita'   ovvero  circola  con  un
          autoveicolo  munito  di  un  limitatore di velocita' avente
          caratteristiche  non  rispondenti  a  quelle  fissate o non
          funzionante,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata nel caso in cui
          l'infrazione   riguardi  l'alterazione  del  limitatore  di
          velocita'.
              3.  Il  titolare della licenza o dell'autorizzazione al
          trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
          veicolo   sprovvisto   di   limitatore   di   velocita'   o
          cronotachigrafo  e  dei  relativi  fogli  di registrazione,
          ovvero   con  limitatore  di  velocita'  o  cronotachigrafo
          manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 687, 75 a
          euro 2. 754,15.
              4.  Qualora  siano  accertate  nel corso di un anno tre
          violazioni   alle  norme  di  cui  al  comma  3,  l'ufficio
          provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica
          la  sanzione  accessoria  della sospensione della licenza o
          autorizzazione,   relativa  al  veicolo  con  il  quale  le
          violazioni  sono  state commesse, per la durata di un anno.
          La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
              5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e
          il   titolare   della   licenza  o  dell'autorizzazione  al
          trasporto  di  cose  su  strada  sono la stessa persona, le
          sanzioni  previste  sono  applicate  una  sola  volta nella
          misura stabilita per la sanzione piu' grave.
              6.  Per  le violazioni di cui al comma 3, le violazioni
          accertate  devono essere comunicate all'ufficio provinciale
          della  Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il
          veicolo risulta immatricolato.
              6-bis.  Quando  si abbia fondato motivo di ritenere che
          il  cronotachigrafo  o  il  limitatore  di  velocita' siano
          alterati  manomessi  ovvero  comunque  non funzionanti, gli
          organi  di  Polizia  stradale  di  cui  all'art.  12, anche
          scortando  il veicolo o facendolo trainare in condizioni di
          sicurezza  presso  la  piu' vicina officina autorizzata per
          l'installazione  o  riparazione,  possono  disporre che sia
          effettuato    l'accertamento    della   funzionalita'   dei
          dispositivi  stessi.  Le  spese  per  l'accertamento  ed il
          ripristino  della funzionalita' del limitatore di velocita'
          o  del  cronotachigrafo  sono  in  ogni  caso  a carico del
          proprietario  del  veicolo  o  del titolare della licenza o
          dell'autorizzazione  al  trasporto  di cose o di persone in
          solido.
              7.   Ferma   restando   l'applicazione  delle  sanzioni
          previste  dai  commi  precedenti, il funzionario o l'agente
          che  ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore
          di  velocita'  o  cronotachigrafo mancante, manomesso o non
          funzionante  diffida  il  conducente  con  annotazione  sul
          verbale  a regolarizzare la strumentazione entro un termine
          di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
          licenza  od  autorizzazione non siano la stessa persona, il
          predetto  termine  decorre  dalla  data  di ricezione della
          notifica del verbale, da effettuare al piu' presto.
              8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla
          diffida   di   cui  al  comma  7,  durante  i  quali  trova
          applicazione  l'art.  16 del regolamento CEE n. 3821/85, e'
          disposto,  in  caso  di  circolazione del veicolo, il fermo
          amministrativo  dello  stesso. Il veicolo verra' restituito
          dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
          di circolazione.
              9.  Alle  violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue
          la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
          della  patente  di  guida  da  quindici  giorni a tre mesi,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel
          caso  in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
          l'alterazione  del  limitatore  di  velocita' alla sanzione
          amministrativa     pecuniaria    consegue    la    sanzione
          amministrativa   accessoria   della  revoca  della  patente
          secondo le norma del capo I, sezione II del titolo VI.
              10.  Gli  articoli  15, 16 e 29 della legge 13 novembre
          1978,  n.  727,  sono abrogati. Per le restanti norme della
          legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni,
          si  applicano  le  disposizioni  del titolo VI. Nel caso di
          accertamento  di  violazioni  alle  disposizioni  di cui ai
          commi  2  e  3,  il verbale deve essere inviato all'ufficio
          metrico   provinciale   per  le  necessarie  verifiche  del
          ripristino     della     regolarita'    di    funzionamento
          dell'apparecchio cronotachigrafo.».
              «Art.  180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
          guida).  -  1.  Per poter circolare con veicoli a motore il
          conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
                a) la  carta  di  circolazione  o  il  certificato di
          idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
                b)  la  patente di guida valida per la corrispondente
          categoria del veicolo;
                c) l'autorizzazione  per  l'esercitazione  alla guida
          per  la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
          patente  di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche' un
          documento personale di riconoscimento;
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
              2.  La  persona  che  finge  da  istruttore  durante le
          esercitazioni  di  guida  deve  avere con se' la patente di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve   aver   con   se'   anche  l'attestato  di  qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7.
              3.   Il   conducente  deve,  altresi',  avere  con  se'
          l'autorizzazione   o   la  licenza  quando  il  veicolo  e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
              4.  Quando  l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando   il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,  il
          conducente  deve  avere con se' la relativa autorizzazione.
          Per  i  veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
          persone  e  per quelli adibiti a locazione senza conducente
          la   carta   di  circolazione  puo'  essere  sostituita  da
          fotocopia   autenticata   dallo   stesso  proprietario  con
          sottoscrizione del medesimo.
              5.  Il  conducente deve avere con se' il certificato di
          abilitazione  professionale  e il certificato di idoneita',
          quando prescritti.
              6.  Il  conducente di ciclomotore deve avere con se' il
          certificato  di circolazione del veicolo, il certificato di
          idoneita'  alla  guida  ove  previsto  ed  un  documento di
          riconoscimento.
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma da Euro 33,66 a Euro 137,55. Quando si tratta di
          ciclomotori la sanzione e' da Euro 19,95 a Euro 81,90.
              8.  Chiunque  senza  giustificato  motivo non ottempera
          all'invito  dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
          stabilito  nell'invito  medesimo,  ad uffici di polizia per
          fornire   informazioni   o   esibire   documenti   ai  fini
          dell'accertamento  delle violazioni amministrative previste
          dal    presente   codice,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da Euro 343,35 a
          Euro  1.376,55.  Alla  violazione  di cui al presente comma
          consegue  l'applicazione,  da  parte dell'ufficio dal quale
          dipende  l'organo  accertatore, della sanzione prevista per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 191, comma 4, e
          193   del   decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  come
          modificato dalla presente legge:
              «4.   Chiunque   viola  le  disposizioni  del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.».
              «Art.     193.     (Obbligo    dell'assicurazione    di
          responsabilita'  civile).  -  1.  I  veicoli a motore senza
          guida  di  rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non
          possono  essere posti in circolazione sulla strada senza la
          copertura  assicurativa  a norma delle vigenti disposizioni
          di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.
              2.     Chiunque     circola    senza    la    copertura
          dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
              3.  La  sanzione  amministrativa  di  cui al comma 2 e'
          ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
          la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
          nei  quindici  giorni successivi al termine di cui all'art.
          1901,   secondo  comma,  del  codice  civile.  La  sanzione
          amministrativa  di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
          quarto  quando  l'interessato  entro  trenta  giorni  dalla
          contestazione   della   violazione,  previa  autorizzazione
          dell'organo  accertatore,  esprime  la  volonta' e provvede
          alla  demolizione  e  alle  formalita'  di  radiazione  del
          veicolo.  In  tale  caso l'interessato ha la disponibilita'
          del  veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
          operazioni  di  demolizione  e  di  radiazione  del veicolo
          previo   versamento  presso  l'organo  accertatore  di  una
          cauzione  pari  all'importo  della sanzione minima edittale
          previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
          norma   di   legge,  l'organo  accertatore  restituisce  la
          cauzione,  decurtata  dell'importo  previsto  a  titolo  di
          sanzione amministrativa pecuniaria.
              4.  Si  applica  l'art.  13,  terzo  comma, della legge
          24 novembre  1981,  n. 689. L'organo accertatore ordina che
          la   circolazione   sulla  strada  del  veicolo  sia  fatta
          immediatamente  cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
          caso  prelevato,  trasportato  e  depositato  in  luogo non
          soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
          dall'organo   accertatore   o,   in   caso  di  particolari
          condizioni,   concordato   con   il   trasgressore.  Quando
          l'interessato  effettua  il  pagamento  della  sanzione  in
          misura  ridotta  ai  sensi  dell'art.  202,  corrisponde il
          premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
          pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
          veicolo  sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha
          accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
          all'avente  diritto,  dandone  comunicazione  al  prefetto.
          Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
          non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
          comando  da  cui  dipende  l'organo  accertatore  invia  il
          verbale  al  prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo
          esecutivo  ai sensi dell'art. 203, comma 3, e il veicolo e'
          confiscato ai sensi dell'art. 213.