Art. 4.
             Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
                 amministrativi e relative sanzioni

  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al   comma 1  gli  ultimi  due  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti:  «Nel  caso  di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il domicilio
legale  ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il
medesimo   domicilio   legale  dichiarato  dall'interessato.  Qualora
l'effettivo   trasgressore   od  altro  dei  soggetti  obbligati  sia
identificato  successivamente  alla  commissione  della violazione la
notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta
giorni   dalla   data  in  cui  risultino  dai  pubblici  registri  o
nell'archivio  nazionale  dei veicoli l'intestazione del veicolo e le
altre  indicazioni  identificative degli interessati o comunque dalla
data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado di
provvedere  alla  loro identificazione. Per i residenti all'estero la
notifica   deve   essere  effettuata  entro  trecentosessanta  giorni
dall'accertamento»;
    b) dopo il comma 1 (( sono inseriti i seguenti: ))
  «1-bis.  Fermo  restando  quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
casi  la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati
sono  notificati  gli  estremi della violazione nei termini di cui al
comma 1:
    a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
    b) attraversamento  di  un  incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
    c) sorpasso vietato;
    d) accertamento  della  violazione  in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
    e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di  rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale
e   nella   loro  disponibilita'  che  consentono  la  determinazione
dell'illecito  in  tempo  successivo  poiche'  il veicolo oggetto del
rilievo   e'   a  distanza  dal  posto  di  accertamento  o  comunque
nell'impossibilita'  di  essere  fermato  in  tempo  utile o nei modi
regolamentari;
    f) accertamento    effettuato    con   i   dispositivi   di   cui
all'articolo 4  del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2002,  n.  168,  ((  e
successive modificazioni; ))
    g) rilevazione  degli  accessi  di  veicoli nelle zone a traffico
limitato   e   circolazione   sulle  corsie  riservate  attraverso  i
dispositivi  previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
((  1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non  e'  avvenuta  la  contestazione immediata, il verbale notificato
agli  interessati  deve  contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno  reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle  lettere  b),  f)  e  g)  del  comma  1-bis non e' necessaria la
presenza  degli  organi  di  polizia  qualora  l'accertamento avvenga
mediante  rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.
))
    c) al  comma  3  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle  medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti
di  revisione,  sospensione  e  revoca  della  patente  di guida e di
sospensione della carta di circolazione».
((    c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «5-bis.  Nel  caso  di  accertamento  di  violazione per divieto di
fermata  e  di  sosta  ovvero  di violazione del divieto di accesso o
transito  nelle  zone  a  traffico limitato, nelle aree pedonali o in
zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento
a  distanza,  quando  dal  pubblico  registro  automobilistico  o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico   istituzionale,   individuato   con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  il  comando  o  l'ufficio  che  procede  interrompe la
procedura  sanzionatoria  per comunicare al soggetto intestatario del
veicolo  l'inizio  del  procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile  dell'ufficio  da cui dipende il conducente del veicolo,
se  lo  stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in
una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981,   n.   689.   In  caso  di  sussistenza  dell'esclusione  della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti
al  prefetto  ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso
contrario,   si   procede  alla  notifica  del  verbale  al  soggetto
interessato  ai  sensi  dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione
della  procedura  fino  alla  risposta  del soggetto intestatario del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica».
  1-bis.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «1-bis.  Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo' essere presentato
direttamente  al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette  all'ufficio  o comando cui appartiene l'organo accertatore
il  ricorso,  corredato  dei  documenti  allegati dal ricorrente, nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione».
  1-ter.   Il  comma  2  dell'articolo 203  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «2.  Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando cui appartiene
l'organo  accertatore,  e'  tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel  termine  di  sessanta  giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso  nei  casi  di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte  del  prefetto  nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis. Gli atti,
corredati  dalla  prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore   utili  a  confutare  o  confermare  le  risultanze  del
ricorso».
  1-quater.  Al  comma  1  dell'articolo 204  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le parole:
«emette,  entro  sessanta  giorni»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«adotta,  entro  centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione
degli   atti   da  parte  dell'ufficio  accertatore,  secondo  quanto
stabilito al comma 2 dell'articolo 203».
  1-quinquies.   Dopo   il  comma  1  dell'articolo 204  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
  «1-bis.  I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al
comma 1  del  presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro
ai   fini   della   considerazione   di  tempestivita'  dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
  1-ter.  Quando  il  ricorrente  ha  fatto  richiesta  di  audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito  al  ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto
termine  resta  sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o,  in  caso  di  mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla  data  fissata  per  l'audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta   alla   data   fissata   per  l'audizione,  senza  allegare
giustificazione  della  sua  assenza, il prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalita».
  1-sexies.  Al  comma  2  dell'articolo 204  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le parole:
«L'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria    deve    essere    notificata   nelle   forme   previste
dall'articolo 201»      sono      sostituite      dalle     seguenti:
«L'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria  deve  essere  notificata,  nel  termine di centocinquanta
giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201».
  1-septies.  Dopo  l'articolo 204  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «Art.  204-bis  (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente
alla   proposizione   del   ricorso   di   cui  all'articolo 203,  il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora
non  sia  stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in
cui  e'  consentito,  possono  proporre  ricorso  al  giudice di pace
competente  per  il  territorio del luogo in cui e' stata commessa la
violazione,   nel   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di
contestazione o di notificazione.
  2.   Il   ricorso   e'  proposto  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 22  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981,  fatte  salve  le  deroghe previste dal presente articolo, e si
estende anche alle sanzioni accessorie.
  3.  All'atto  del  deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
dei  ricorso,  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
  4.  Il  ricorso  e',  del  pari,  inammissibile  qualora  sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
  5.  In  caso  di  rigetto  del  ricorso,  il giudice di pace, nella
determinazione  dell'importo  della  sanzione,  assegna, con sentenza
immediatamente   eseguibile,   all'amministrazione   cui   appartiene
l'organo   accertatore,   la  somma  determinata,  autorizzandone  il
prelievo  dalla  cauzione  prestata  dal  ricorrente  in  caso di sua
capienza;   l'amministrazione  cui  appartiene  l'organo  accertatore
provvede   a   destinare   detta   somma  secondo  quanto  prescritto
dall'articolo 208.  La  eventuale  somma  residua  e'  restituita  al
ricorrente.
  6.  La  sentenza  con  cui  viene  rigettato il ricorso costituisce
titolo  esecutivo  per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
giudice  di  pace  che  superino  l'importo  della  cauzione prestata
all'atto del deposito del ricorso.
  7.  Fermo  restando  il  principio  del libero convincimento, nella
determinazione  della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare
una  sanzione  inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
  8.  In  caso  di  rigetto  del ricorso, il giudice di pace non puo'
escludere  l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
  9.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche
nei casi di cui all'articolo 205».
  1-octies.  Il  comma  3  dell'articolo 205  del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «3.  Il  prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,
puo'   delegare   la   tutela   giudiziaria  all'amministrazione  cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria
dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208». ))
  2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  2  (( il secondo periodo e' soppresso; )) nel terzo
periodo  le  parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sono
soppresse;  nell'ultimo  periodo  le  parole:  «l'una  e l'altro sono
versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione e' versata»;
    b) al  comma  2-bis  dopo  le  parole:  «Stato membro dell'Unione
europea»  sono  inserite  le  seguenti: «o aderente all'Accordo sullo
spazio economico europeo»;
    c) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
  «3.  In  mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
2-bis  viene  disposto  il  fermo  amministrativo  del veicolo fino a
quando  non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un
periodo non superiore a sessanta giorni»;
((    c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli  immatricolati  in  Italia che siano guidati da conducenti in
possesso  di  patente  di  guida  rilasciata da uno Stato non facente
parte dell'Unione europea».
  2-bis.   Al  comma  1  dell'articolo 214  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le parole:
«certificato  di  idoneita'  tecnica» sono sostituite dalle seguenti:
«certificato  di  circolazione»;  al medesimo comma 1 e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di fermo amministrativo di
veicolo  diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata
e  custodita,  per  tutto  il  periodo  di  durata  del fermo, presso
l'amministrazione  cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e'
fatta menzione nel verbale di contestazione».
  2-ter.  Al  comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «il veicolo e'
restituito  all'avente  titolo»  sono  sostituite dalle seguenti: «il
veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto».
  2-quater.   Il  comma  8  dell'art.  214  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «8.   Chiunque   circola   con   un  veicolo  sottoposto  al  fermo
amministrativo,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni penali per la
violazione  degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 656,25 a
euro  2.628,15.  E'  disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un
deposito autorizzato.». ))
  3.  All'art.  219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Nell'ipotesi  che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria  l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque
giorni  successivi,  ne da' comunicazione al prefetto del luogo della
commessa  violazione.  Questi,  previo  accertamento delle condizioni
predette,  emette  l'ordinanza  di  revoca e consegna immediata della
patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione.  Dell'ordinanza  si  da' comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo  nonche'  quello  disposto  ai sensi dell'art. 130, comma 1,
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo»;
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non
dopo  che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto
definitivo il provvedimento di cui al comma 2».
((  3-bis.  Dopo  il  comma  2  dell'art. 230 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente   un  programma  informativo  sulla  sicurezza  stradale,
sottoponendolo  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -   Il   testo   vigente   dell'art.  201  del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.   201  (Notificazioni  delle  violazioni).  -  1.
          Qualora  la  violazione  non  possa  essere  immediatamente
          contestata,   il   verbale,   con  gli  estremi  precisi  e
          dettagliati  della  violazione  e  con  la  indicazione dei
          motivi   che   hanno   reso  impossibile  la  contestazione
          immediata,     deve,     entro     centocinquanta    giorni
          dall'accertamento,    essere    notificato    all'effettivo
          trasgressore  o, quando questi non sia stato identificato e
          si  tratti  di  violazione  commessa  dal  conducente di un
          veicolo  a  motore,  munito  di  targa, ad uno dei soggetti
          indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
          alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
          notificazione   deve   essere  fatta  all'intestatario  del
          contrassegno  di  identificazione. Nel caso di accertamento
          della   violazione   nei  confronti  dell'intestatario  del
          veicolo  che  abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
          dell'art. 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e'
          validamente  eseguita quando sia stata effettuata presso il
          medesimo   domicilio  legale  dichiarato  dall'interessato.
          Qualora  l'effettivo  trasgressore  od  altro  dei soggetti
          obbligati sia identificato successivamente alla commissione
          della  violazione  la  notificazione puo' essere effettuata
          agli  stessi  entro centocinquanta giorni dalla data in cui
          risultino  dai  pubblici registri o nell'archivio nazionale
          dei   veicoli   l'intestazione   del  veicolo  e  le  altre
          indicazioni  identificative  degli  interessati  o comunque
          dalla  data  in cui la pubblica amministrazione e' posta in
          grado  di  provvedere  alla  loro  identificazione.  Per  i
          residenti  all'estero  la  notifica  deve essere effettuata
          entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
              1-bis.  Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
          seguenti  casi la contestazione immediata non e' necessaria
          e  agli  interessati  sono  notificati  gli  estremi  della
          violazione nei termini di cui al comma 1:
                a) impossibilita'  di raggiungere un veicolo lanciato
          ad eccessiva velocita';
                b) attraversamento  di  un  incrocio  con il semaforo
          indicante la luce rossa;
                c) sorpasso vietato;
                d) accertamento   della  violazione  in  assenza  del
          trasgressore e del proprietario del veicolo;
                e) accertamento   della   violazione   per  mezzo  di
          appositi  apparecchi  di  rilevamento  direttamente gestiti
          dagli   organi   di   Polizia   stradale   e   nella   loro
          disponibilita'    che    consentono    la    determinazione
          dell'illecito   in  tempo  successivo  poiche'  il  veicolo
          oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
          o  comunque  nell'impossibilita' di essere fermato in tempo
          utile o nei modi regolamentari;
                f) accertamento  effettuato  con i dispositivi di cui
          all'art.  4  del  decreto-legge  20 giugno  2002,  n.  121,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
          n. 168 e successive modificazioni.
              2.  Qualora  la residenza, la dimora o il domicilio del
          soggetto  cui  deve essere effettuata la notifica non siano
          noti,  la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti
          di  quel  soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui
          al somma 1.
              3.  Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
          indicati   nell'art.   12,  dei  messi  comunali  o  di  un
          funzionario   dell'amministrazione   che  ha  accertato  la
          violazione,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura  civile,  ovvero  a mezzo della posta, secondo le
          norme  sulle  notificazioni  a  mezzo del servizio postale.
          Nelle  medesime  forme  si  effettua  la  notificazione dei
          provvedimenti  di  revisione,  sospensione  e  revoca della
          patente   di   guida   e  di  sospensione  della  carta  di
          circolazione.   Comunque,  le  notificazioni  si  intendono
          validamente  eseguite  quando  siano  fatte alla residenza,
          domicilio  o  sede  del soggetto, risultante dalla carta di
          circolazione   o   dall'archivio   nazionale   dei  veicoli
          istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal
          P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
              4.  Le  spese  di  accertamento e di notificazione sono
          poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
          amminitrativa pecuniaria.
              5.   L'obbligo   di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
          si   estingue   nei   confronti   del  soggetto  a  cui  la
          notificazione   non   sia   stata  effettuata  nel  termine
          prescritto.
              5-bis.  Nel  caso  di  accertamento  di  violazione per
          divieto  di  fermata  e  di  sosta ovvero di violazione del
          divieto  di  accesso  o  transito  nelle  zone  a  traffico
          limitato,  nelle  aree  pedonali  o in zone interdette alla
          circolazione,   mediante   apparecchi   di   rilevamento  a
          distanza,  quando  dal  pubblico registro automobilistico o
          dal   registro  della  motorizzazione  il  veicolo  risulta
          intestato  a  soggetto  pubblico istituzionale, individuato
          con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  il  comando  o
          l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
          per   comunicare   al  soggetto  intestatario  del  veicolo
          l'inizio  del procedimento al fine di conoscere, tramite il
          responsabile  dell'ufficio da cui dipende il conducente del
          veicolo,   se   lo  stesso,  in  occasione  della  commessa
          violazione,  si  trovava  in  una delle condizioni previste
          dall'art.  4  della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso
          di  sussistenza  dell'esclusione  della responsabilita', il
          comando  o  l'ufficio  procedente  trasmette  gli  atti  al
          prefetto  ai  sensi  dell'art.  203 per l'archiviazione. In
          caso  contrario,  si  procede  alla notifica del verbale al
          soggetto,  interessato  ai  sensi  dell'art.  196, comma 1;
          dall'interruzione  della  procedura  fino alla risposta del
          soggetto  intestatario  del  veicolo  rimangono  sospesi  i
          termini per la notifica.».
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 203 e 204 del
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
          presente legge:
              «Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o
          gli  altri  soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
          giorni  sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
          qualora  non  sia  stato  effettuato il pagamento in misura
          ridotta  nei  casi  in  cui e' consentito, possono proporre
          ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
          presentarsi  all'ufficio  o comando cui appartiene l'organo
          accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
          con  ricevuta  di  ritorno.  Con  il ricorso possono essere
          presentati  i  documenti  ritenuti  idonei  e  puo'  essere
          richiesta l'audizione personale.
              1-bis.  Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo' essere
          presentato   direttamente   al  prefetto  mediante  lettera
          raccomandata  con  avviso di ricevimento. In tale caso, per
          la    necessaria   istruttoria,   il   prefetto   trasmette
          all'ufficio  o  comando cui appartiene l'organo accertatore
          il   ricorso,   corredato   dei   documenti   allegati  dal
          ricorrente,   nel   termine  di  trenta  giorni  dalla  sua
          ricezione.
              2.  Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando cui
          appartiene  l'organo  accertatore,  e' tenuto a trasmettere
          gli  atti  al  prefetto  nel termine di sessanta giorni dal
          deposito  o  dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al
          comma  1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto
          nei  casi  di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla
          prova  della avvenuta contestazione o notificazione, devono
          essere   altresi'   corredati   dalle   deduzioni  tecniche
          dell'organo  accertatore utili a confutare o con fermare le
          risultanze del ricorso.
              3.  Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
          ricorso  e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
          il  verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17
          della  legge  24  novembre 1981, n. 689, costituisce titolo
          esecutivo  per  una somma pari alla meta' del massimo della
          sanzione   amministrativa   edittale  e  per  le  spese  di
          procedimento».
              «Art.   204  (Provvedimenti  del  prefetto).  -  1.  Il
          prefetto,   esaminati   il  verbale  e  gli  atti  prodotti
          dall'ufficio  o comando accertatore, nonche' il ricorso e i
          documenti  allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano
          fatta  richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta,
          entro  centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione
          degli  atti  da  parte  dell'ufficio  accertatore,  secondo
          quanto  stabilito  al  comma  2  dell'art.  203,  ordinanza
          motivata  con  la  quale ingiunge il pagamento di una somma
          determinata,  nel limite non inferiore al doppio del minimo
          edittale  per  ogni  singola  violazione, secondo i criteri
          dell'art.  195,  comma  2. L'ingiunzione comprende anche le
          spese  ed e' notificata all'autore della violazione ed alle
          altre  persone  che  sono  tenute al pagamento ai sensi del
          presente   titolo.   Ove,   invece,   non  ritenga  fondato
          l'accertamento,  il  prefetto, nello stesso termine, emette
          ordinanza    motivata    di   archiviazione   degli   atti,
          comunicandola   integralmente  all'ufficio  o  comando  cui
          appartiene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai
          ricorrenti.
              1-bis.  I  termini  di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art.
          203  e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si
          cumulano   tra   loro   ai  fini  della  considerazione  di
          tempestivita'   dell'adozione   dell'ordinanza-ingiunzione.
          Decorsi   detti   termini  senza  che  sia  stata  adottata
          l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
              1-ter.  Quando  il  ricorrente  ha  fatto  richiesta di
          audizione  personale,  il  termine  di  cui  al  comma 1 si
          interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la
          presentazione  all'audizione.  Detto  termine resta sospeso
          fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di
          mancata  presentazione  del  ricorrente, comunque fino alla
          data  fissata  per l'audizione stessa. Se il ricorrente non
          si  presenta  alla  data  fissata  per  l'audizione,  senza
          allegare  giustificazione  della  sua  assenza, il prefetto
          decide sul ricorso, senza ulteriori formalita'.
              2.  L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
          amministrativa   pecuniaria  deve  essere  notificata,  nel
          termine  di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle
          forme  previste  dall'art.  201.  Il  pagamento della somma
          ingiunta  e  delle  relative  spese  deve essere effettuato
          entro  il  termine  di  trenta  giorni dalla notificazione,
          all'ufficio  del  registro  o  al  diverso ufficio indicato
          nella  stessa  ingiunzione.  L'ufficio  del registro che ha
          ricevuto  il  pagamento,  entro  trenta  giorni  dalla  sua
          effettuazione,   ne   da'   comunicazione   al  prefetto  e
          all'ufficio o comando accertatore.
              3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il
          pagamento   della   sanzione   amministrativa   pecuniaria,
          costituisce  titolo  esecutivo  per l'ammontare della somma
          ingiunta e delle relative spese».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  205  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.    205    (Opposizione    innanzi   all'autorita'
          giudiziaria).    1.   Contro   l'ordinanza-ingiunzione   di
          pagamento  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria gli
          interessati  possono  proporre opposizione entro il termine
          di  trenta  giorni dalla notificazione del provvedimento, o
          di  sessanta  giorni dalla stessa, se l'interessato risiede
          all'estero.
              2. (Soppresso).
              3.  Il  prefetto,  legittimato  passivo nel giudizio di
          opposizione,    puo'   delegare   la   tutela   giudiziaria
          all'amministrazione  cui  appartiene  l'organo  accertatore
          laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo
          quanto stabilito dall'art. 208».
              -   Il   testo   vigente   dell'art.  207  del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di
          targa  EE).  -  1.  Quando  con  un  veicolo  immatricolato
          all'estero   o   munito  di  targa  EE  viene  violata  una
          disposizione  del  presente  codice  da  cui  consegue  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria,  il  trasgressore  e'
          ammesso    ad   effettuare   immediatamente,   nelle   mani
          dell'agente  accertatore,  il  pagamento  in misura ridotta
          previsto  dall'art.  202.  L'agente  trasmette  al  proprio
          comando  od  ufficio  il  verbale  e la somma riscossa e ne
          rilascia  ricevuta  al  trasgressore,  facendo menzione del
          pagamento   nella   copia   del  verbale  che  consegna  al
          trasgressore medesimo.
              2.   Qualora   il  trasgressore  non  si  avvalga,  per
          qualsiasi  motivo, della facolta' prevista del pagamento in
          misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a
          titolo  di  cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
          della  sanzione  pecuniaria prevista per la violazione. Del
          versamento  della cauzione e' fatta menzione nel verbale di
          contestazione  della  violazione. La cauzione e' versata al
          comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
              2-bis.  Qualora  il  veicolo  sia  immatricolato in uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea  o aderente all'Accordo
          sullo  spazio  economico  europeo,  la  somma  da versare a
          titolo  di  cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma
          richiesta  per  il  pagamento  in  misura  ridotta previsto
          dall'art. 202.
              3.  In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
          commi  2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
          veicolo  fino  a quando non sia stato adempiuto il predetto
          onere  e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  veicoli di proprieta' dei cittadini italiani
          residenti nel comune di Campione d'Italia.
              4-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  veicoli  immatricolati  in Italia che
          siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida
          rilasciata  da  uno  Stato  non  facenti  parte dell'Unione
          europea.».
              -   Il   testo   vigente   dell'art.  214  del  decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.  214  (Fermo  amministrativo  del  veicolo). - 1.
          Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di
          polizia  che  accerta la violazione provvede direttamente a
          far  cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo
          in   apposito  luogo  di  custodia,  secondo  le  modalita'
          previste  dal  regolamento.  Di  cio' e' fatta menzione nel
          verbale  di  contestazione  della  violazione.  Nel caso di
          fermo   amministrativo  del  ciclomotore,  e'  ritirato  il
          certificato di circolazione, facendone menzione nel verbale
          di  contestazione.  Nel  caso  di  fermo  amministrativo di
          veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e'
          ritirata  e  custodita,  per tutto il periodo di durata del
          fermo,  presso  l'amministrazione  cui  appartiene l'organo
          accertatore;  del  ritiro  e' fatta menzione nel verbale di
          contestazione.
              1-bis.  Se l'autore della violazione e' persona diversa
          dal  proprietario  del  veicolo,  ovvero  da  chi  ne ha la
          legittima   disponibilita',  e  risulta  altresi'  evidente
          all'organo  di  polizia  che  la  circolazione  e' avvenuta
          contro  la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
          restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
          verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
              2.  Il  veicolo  e'  affidato  in  custodia  all'avente
          diritto  o, in caso di trasgressione commessa da minorenne,
          ai  genitori  o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
          appositamente  delegata,  previo  pagamento  delle spese di
          trasporto e custodia.
              3.  Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
          in copia all'interessato.
              4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
          veicolo  e'  ammesso  ricorso al prefetto a norma dell'art.
          203.
              5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
          l'accertamento  della  violazione,  l'ordinanza estingue la
          sanzione  accessoria ed importa la restituzione del veicolo
          dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
              6.  Quando  sia  stata  presentata opposizione ai sensi
          dell'art.  205,  la  restituzione  non puo' avvenire se non
          dopo  il  provvedimento  della  autorita'  giudiziaria  che
          rigetta il ricorso.
              7.  E'  sempre  disposto  il  fermo  amministrativo del
          veicolo  per  uguale  durata  nei  casi  in cui a norma del
          presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
          della  carta  di  circolazione. Per l'esecuzione provvedono
          gli  organi  di  polizia  di  cui all'art. 12, comma 1. Nel
          regolamento  sono  stabilite  le  modalita'  e le forme per
          eseguire detta sanzione accessoria.
              8.  Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
          amministrativo,  salva l'applicazione delle sanzioni penali
          per  la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  euro  656,25  a euro 2.628,15. E' disposta,
          inoltre,   la   custodia   del   veicolo   in  un  deposito
          autorizzato.».
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 219 e 230 del
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
          presente legge:
              «Art. 219 (Revoca della patente di guida). - 1. Quando,
          ai  sensi  del presente codice, e' prevista la revoca della
          patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente
          ufficio  del  Dipartimento  per  i trasporti terrestri, nei
          casi  previsti  dall'art.  130, comma 1, e dal prefetto del
          luogo  della  commessa  violazione  quando la stessa revoca
          costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei
          casi previsti dall'art. 120, comma 1.
              2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
          sanzione  accessoria  l'organo,  l'ufficio  o  comando, che
          accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
          legge  la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'
          comunicazione   al   prefetto   del  luogo  della  commessa
          violazione.  Questi,  previo  accertamento delle condizioni
          predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
          della  patente  alla  prefettura, anche tramite l'organo di
          Polizia  incaricato  dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da'
          comunicazione  al competente ufficio del Dipartimento per i
          trasporti terrestri.
              3.  Il  provvedimento  di revoca della patente previsto
          dal  presente  articolo  nonche'  quello  disposto ai sensi
          dell'art.  130,  comma  1,  nell'ipotesi  in cui risulti la
          perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
          fisici prescritti, e' atto definitivo.
              3-bis.  L'interessato  non  puo'  conseguire  una nuova
          patente  se  non  dopo che sia trascorso almeno un anno dal
          momento  in  cui e' divenuto definitivo il provvedimento di
          cui al comma 2.».
              «Art.  230  (Educazione  stradale).  - 1. Allo scopo di
          promuovere   la   formazione  dei  giovani  in  materia  di
          comportamento  stradale e di sicurezza del traffico e della
          circolazione,  nonche'  per promuovere ed incentivare l'uso
          della  bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, d'intesa con i Ministri
          dell'interno,   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, avvalendosi
          dell'Automobile    Club    d'Italia,   delle   associazioni
          arnbientaliste  riconosciute  dal Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  ai sensi dell'art. 13 della
          legge   8 luglio   1986,   n.  349,  di  societa'  sportive
          ciclistiche  nonche'  di  enti e associazioni di comprovata
          esperienza  nel settore della prevenzione e della sicurezza
          stradale  e  della  promozione  ciclistica  individuati con
          decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          predispongono  appositi  programmi,  corredati dal relativo
          piano  finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria
          nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado, ivi compresi gli
          istituti  di  istruzione artistica e le scuole materne, che
          concernano  la  conoscenza  dei  principi  della  sicurezza
          stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica,
          delle  norme  generali  per  la  condotta  dei veicoli, con
          particolare  riferimento  all'uso della bicicletta, e delle
          regole di comportamento degli utenti.
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della   ricerca   con   propria  ordinanza,  disciplina  le
          modalita'  di  svolgimento  dei  predetti  programmi  nelle
          scuole,  anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di
          polizia    municipale,   nonche'   di   personale   esperto
          appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private;
          l'ordinanza  puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi
          per  i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi
          stessi.  Le  spese  eventualmente  occorrenti sono reperite
          nell'ambito  degli  ordinari stanziamenti di bilancio delle
          amministrazioni medesime.
              2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          predispone   annualmente  un  programma  informativo  sulla
          sicurezza   stradale,   sottoponendolo   al   parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  alle quali riferisce
          sui risultati ottenuti.».