Art. 5.
                   Sostituzione dell'articolo 186
           del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

  1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  186  (Guida  sotto  l'influenza  dell'alcool). 1. E' vietato
guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche.
  2. Chiunque  guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca  piu'  grave  reato,  con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda  da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. (( Per
l'irrogazione    della    pena    e'   competente   il   tribunale.))
All'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a tre
mesi,  ovvero  da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie
piu'  violazioni  nel  corso  di  un  anno,  ai  sensi  del  capo II,
sezione II,  del  titolo VI.  Quando  la  violazione  e' commessa dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico  superiore  a  3,5 t,  ovvero  di complessi di veicoli, con la
sentenza  di condanna e' disposta la revoca della patente di guida ai
sensi  del  capo II,  sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini
del    ritiro   della   patente,   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 223.  Il  veicolo,  qualora non possa essere guidato da
altra  persona  idonea,  puo'  essere  fatto  trainare  fino al luogo
indicato  dall'interessato  o  fino  alla  piu'  vicina autorimessa e
lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
  3. Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 4, gli organi di
Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12,  commi 1 e 2, secondo le
direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della
riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito  positivo,  in  ogni  caso  d'incidente  ovvero quando si abbia
altrimenti  motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in   stato   di   alterazione  psicofisica  derivante  dall'influenza
dell'alcool,  gli  organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1  e 2,  anche  accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
  5. Per  i  conducenti  coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle   cure  mediche,  l'accertamento  del  tasso  alcoolemico  viene
effettuato,  su  richiesta  degli  organi  di Polizia stradale di cui
all'articolo 12,  commi 1  e 2, da parte delle strutture sanitarie di
base  o  di  quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi di Polizia stradale la
relativa   certificazione,   estesa   alla   prognosi  delle  lesioni
accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in
base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per
l'espletamento  degli  accertamenti  di  cui  al  presente comma sono
reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
  6. Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4  o 5 risulti un
valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente  e'  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
  8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga  a  visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
deve  avvenire  nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente
non  vi  si  sottoponga  entro  il  termine fissato, il prefetto puo'
disporre,  in  via  cautelare,  la sospensione della patente di guida
fino all'esito della visita medica.
  9. Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4  o 5 risulti un
valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi
per  litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
al  comma 2,  il  prefetto,  in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».
 
          Riferimenti normativi:
              -  L'art.  223 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
          reca:  «Ritiro  della  patente  in conseguenza a ipotesi di
          reato».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del
          decreto legislativo n. 285 del 1992:
              «Art.   12   (Espletamento   dei   servizi  di  polizia
          stradale).   1. L'espletamento   dei   servizi  di  polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
                a) in   via   principale   alla  specialita'  Polizia
          stradale della Polizia di Stato;
                b) alla Polizia di Stato;
                c) all'Arma dei carabinieri;
                d) al Corpo della guardia di finanza;
                d-bis)  ai corpi e ai servizi di polizia provinciale,
          nell'ambito  del  territorio  di competenza e relativamente
          alle  strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli
          enti locali;
                e) ai  corpi  e  ai  servizi  di  polizia municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                f) ai  funzionari  del Ministero dell'interno addetti
          al servizio di polizia stradale;
                f-bis) al  Corpo  di polizia penitenziaria e al Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
              2. L'espletamento  dei  servizi  di  cui  all'art.  11,
          comma 1,   lettere a)  e  b),  spetta  anche  ai  rimanenti
          ufficiali   e   agenti   di  polizia  giudiziaria  indicati
          nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale».
              -  Il testo dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
              «Art.   32   (Attuazione   del  Piano  nazionale  della
          sicurezza  stradale).  -  1. Al fine di ridurre il numero e
          gli  effetti  degli  incidenti  stradali ed in relazione al
          "Piano  di  sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione
          delle  Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici,
          sentito  il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione,
          definisce  il  Piano nazionale della sicurezza stradale che
          viene approvato dal CIPE.
              2. Il  Piano  consiste  in  un  sistema  articolato  di
          indirizzi,  di  misure per la promozione e l'incentivazione
          di  piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza
          da  parte  degli  enti proprietari e gestori, di interventi
          infrastrutturali,  di misure di prevenzione e controllo, di
          dispositivi   normativi  e  organizzativi,  finalizzati  al
          miglioramento   della   sicurezza   secondo  gli  obiettivi
          comunitari.
              3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto,
          di  concerto  con  i Ministri dell'interno, dei trasporti e
          della   navigazione,  della  pubblica  istruzione  e  della
          sanita',  definisce  gli  indirizzi generali del piano e le
          linee  guida per l'attuazione dello stesso, da sottopone al
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai
          fini   della   determinazione   dei   costi  e  della  loro
          ripartizione.  Il  Piano viene attuato attraverso programmi
          annuali  predisposti  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni
          o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
              4. Per   il   finanziamento  delle  attivita'  connesse
          all'attuazione   del   Piano   nazionale   della  sicurezza
          stradale,  la  misura del 5 per cento, fissata dall'art. 2,
          comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e'
          elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a
          titolo  di  anticipazione,  nello stato di previsione della
          spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  per la somma
          corrispondente  al  consuntivo  dell'esercizio  precedente,
          commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
              5. Gli  interventi  di  sicurezza  stradale  sulla rete
          individuata  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  26 febbraio  1994,  n.  143,  per le finalita'
          previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono
          realizzati  con  i finanziamenti previsti nell'ambito degli
          accordi  di  programma  di  cui  al comma 3 dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  26 febbraio  1994,  n. 143. All'onere
          relativo   alla   redazione  ed  all'attuazione  del  Piano
          nazionale  della  sicurezza  stradale,  pari  a lire 17.000
          milioni  annue  a  decorrere  dall'anno  1999,  si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  quanto  a lire 12.200 milioni l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  quanto a
          lire 4.800  milioni  l'accantonamento relativo al Ministero
          dei  trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per
          cento  delle  somme stanziate per l'attuazione del Piano e'
          destinata    a    interventi    volti    alla   repressione
          dell'abusivismo    pubblicitario    e    al   miglioramento
          dell'impiantistica   pubblicitaria  sulle  strade,  di  cui
          all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              6. Il    Ministero   dei   lavori   pubblici   verifica
          annualmente  lo stato di attuazione del Piano e la coerenza
          degli interventi per la sicurezza stradale con le finalita'
          e   gli  indirizzi  del  Piano  nazionale  della  sicurezza
          stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella
          relazione  al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 2, del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
              -  Per  il  testo dell'art. 119 del decreto legislativo
          30 aprile  1992,  n. 285, si veda nei riferimenti normativi
          all'art. 2.