Art. 6.
                   Sostituzione dell'articolo 187
           del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

  1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  187  (Guida  in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze  stupefacenti).  -  1.  E'  vietato guidare in condizioni di
alterazione  fisica  e  psichica  correlata  con  l'uso  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope.
  2. Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 3, gli organi di
Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12,  commi 1 e 2, secondo le
direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della
riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  3. Quando  gli  accertamenti  di  cui  al  comma 2 forniscono esito
positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di
ritenere  che  il  conducente  del  veicolo  si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti
di  Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi
gli   ulteriori   obblighi  previsti  dalla  legge,  accompagnano  il
conducente  presso  strutture  sanitarie  fisse o mobili afferenti ai
suddetti  organi  di  Polizia  stradale  ovvero  presso  le strutture
sanitarie  pubbliche  o  presso  quelle accreditate o comunque a tali
fini  equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai
fini   dell'effettuazione  degli  esami  necessari  ad  accertare  la
presenza  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope e per la relativa
visita  medica.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano in caso di
incidenti,   compatibilmente   con  le  attivita'  di  rilevamento  e
soccorso.
  4. Le  strutture  sanitarie  di  cui al comma 3, su richiesta degli
organi  di  Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano  altresi'  gli  accertamenti  sui  conducenti coinvolti in
incidenti  stradali  e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati
dal  comma  3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
  5. Le   strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi  di  Polizia
stradale  la  relativa  certificazione,  estesa  alla  prognosi delle
lesioni  accertate,  assicurando  il  rispetto della riservatezza dei
dati  in  base  alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari
per   l'espletamento  degli  accertamenti  conseguenti  ad  incidenti
stradali  sono  reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
17 maggio  1999,  n.  144.  Copia del referto sanitario positivo deve
essere  tempestivamente  trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che
ha  proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
  6. Il  prefetto,  sulla  base  della  certificazione rilasciata dai
centri  di  cui  al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in
via  cautelare,  della patente fino all'esito dell'esame di revisione
che  deve  avvenire  nel  termine  e  con  le  modalita' indicate dal
regolamento.
  7. Chiunque  guida  in  condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata  con  l'uso  di  sostanze  tupefacenti o psicotrope, ove il
fatto  non  costituisca  piu'  grave reato, e' punito con le sanzioni
dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo 186.
  8. In  caso  di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4,
il  conducente  e'  punito,  salvo che il atto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2».