Art. 6-ter.
          (( Disposizioni concernenti i titolari di patente
                   rilasciata da uno Stato estero

  1. Per  i  titolari  di  patente rilasciata da uno Stato estero nel
quale  non  vige il sistema della patente a punti, che commettono sul
territorio  italiano  violazioni  di norme del decreto legislativo 30
aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso
il  Centro  elaborazione  dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti una
banca  dati  che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici
dei  conducenti  che  hanno  commesso  le  infrazioni,  associando  a
ciascuno  di  essi  i  punti  di  penalizzazione secondo le modalita'
previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  n.  285  del  1992. Le
infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di
cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un
anno  violazioni  per  un  totale di almeno venti punti e' inibita la
guida  di  veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di
due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco
di  due  anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il
totale  di  almeno  venti  punti sia raggiunto in un periodo di tempo
compreso  tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata
a sei mesi.
  3.  Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e'
istituita  il  registro  degli  abilitati  alla guida di nazionalita'
straniera,  al  fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e
delle sanzioni previste dal presente decreto. ))