Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004. 2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.». 3. All'articolo 7, comma 1, (( capoverso Art. 126-bis, )) del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»; (( a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente»; b) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.»; )) c) al comma 4 dopo primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i titolari di certificato di abilitazione professionale (( e unitamente di patente B, )) C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»; (( c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti». )) 4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati. 5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2004». (( 5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. )) 6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003. 7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. (( 8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato. )) 9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge (( 20 giugno 2002, )) n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 (( dello stesso decreto legislativo, )) e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 (( dello stesso decreto legislativo, )) e successive modificazioni,». 10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del (( decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, )) e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Riferimenti normativi: - Il testo vigente dal 1° luglio 2004 dell'art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario n. 28, e' il seguente: «Art. 3 (Modifiche all'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. All'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Circolazione dei ciclomotori"; b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. 2. La targa e' personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento a soggetti terzi. 3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. 4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicita' e di massima semplificazione."; c) al comma 6, le parole: "idoneita' tecnica" sono sostituite dalla seguente: "circolazione"; d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: "7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. 9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette."; e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una targa"; f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: "11. Chiunque fabbrica e vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette. 12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. 14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai com-mi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."». - Il testo vigente dell'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «e) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264."». - Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo n. 9 del 2002, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 7 (Inserimento dell'art. 126-bis al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. Dopo l'art. 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente. 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questa la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un su delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. 3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'art. 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.». - Il testo vigente dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 9 del 2002, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «3. L'art. 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'art. 6 del presente decreto, entra in vigore il 1° luglio 2004.». - Per il testo degli articoli 119, 129 e 130 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si veda nei riferimenti normativi all'art. 2. - Per il testo degli articoli 170 e 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. Si riporta il testo dell'art. 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge: «Art. 327 (Art. 119 cod. str.) (Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D). - 1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validita' o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purche' la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre. 2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'art. 119, comma 10, del codice, la funzionalita' delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale. 3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento. 4. L'efficienza degli adattamenti dovra' essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato. 5. (abrogato). 6. La commissione medica locale nel valutare la possibilita' del rilascio di patenti speciali ai portatori di piu' minorazioni relative a piu' organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e puo' fissare un periodo di validita' minore di quello massimo previsto dall'art. 126 del codice.». - Il testo vigente dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, recante: Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.».