Art. 7.
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
  2.  All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15
gennaio   2002,   n.  9,  le  parole:  «e  delle  autoscuole  di  cui
all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole
di  cui  all'articolo  123  e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264.».
  3.  All'articolo  7,  comma  1,  ((  capoverso Art. 126-bis, )) del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) al  comma  1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della
violazione»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «a  seguito  della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
((    a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.   Qualora   vengano   accertate   contemporaneamente   piu'
violazioni  delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un
massimo  di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si
applicano  nei  casi  in  cui  e' prevista la sospensione o la revoca
della patente»;
    b) al  comma  2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi   la   segnalazione   deve  essere  effettuata  a  carico  del
proprietario  del  veicolo,  salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta  giorni  dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati  personali  e  della  patente  del  conducente  al momento della
commessa  violazione.  Se  il  proprietario  del  veicolo risulta una
persona  giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di  polizia  che  procede.  Se  il proprietario del veicolo omette di
fornirli,  si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo
180,  comma  8.  La  comunicazione  al  Dipartimento  per i trasporti
terrestri avviene per via telematica.»; ))
    c) al  comma 4 dopo primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale (( e unitamente
di  patente  B, )) C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»;
((    c-bis)  al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti:  «due  anni»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per  i  titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per
il   periodo   di   due  anni,  della  violazione  di  una  norma  di
comportamento  da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione  di un credito di due punti fino a un massimo di dieci
punti». ))
  4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, sono abrogati.
  5.  All'articolo  18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
al  comma  3,  le  parole:  «1°  gennaio  2004» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2004».
((  5-bis.  Le  disposizioni  del  comma  2-bis  dell'articolo 72 del
decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo
1,  comma  3,  del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1°
luglio 2004. ))
  6.  Le  disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129,
comma  4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificate  dall'articolo  2,  commi  2,  5 e 6, hanno effetto dal 1°
settembre 2003.
  7.   Le  disposizioni  dell'articolo  170,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
  8.   Le  disposizioni  dell'articolo  180,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
((  8-bis.  Il  comma  5  dell'articolo 327 del regolamento di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
abrogato. ))
  9.  Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge (( 20 giugno 2002,
)) n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n.  168,  le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 (( dello stesso
decreto  legislativo, )) e successive modificazioni,» sono sostituite
dalle  seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 (( dello stesso
decreto legislativo, )) e successive modificazioni,».
  10.  La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9,  recante  i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del (( decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, )) e successive modificazioni, e'
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo vigente dal 1° luglio 2004 dell'art. 3 del
          decreto   legislativo   15  gennaio  2002,  n.  9,  recante
          disposizioni  integrative  e  correttive  del  nuovo codice
          della  strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22
          marzo  2001, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario n. 28, e' il
          seguente:
              «Art.  3 (Modifiche all'art. 97 del decreto legislativo
          30  aprile  1992,  n.  285).  -  1. All'art. 97 del decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
                a)   la   rubrica   e'   sostituita  dalla  seguente:
          "Circolazione dei ciclomotori";
                b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
              "1.  I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti
          di:
                a)  un certificato di circolazione, contenente i dati
          di  identificazione  e  costruttivi  del  veicolo,  nonche'
          quelli  della  targa  e  dell'intestatario,  rilasciato dal
          Dipartimento  per  i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
          soggetti  di  cui  alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
          modalita'  stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
          delle   infrastrutture   e  dei  trasporti,  a  seguito  di
          aggiornamento  dell'Archivio  nazionale  dei veicoli di cui
          agli articoli 225 e 226;
                b)  una  targa,  che  identifica  l'intestatario  del
          certificato di circolazione.
              2.  La  targa e' personale. Il titolare la trattiene in
          caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe
          sono  riservate  allo  Stato,  che  puo'  affidarle  con le
          modalita' previste dal regolamento a soggetti terzi.
              3.  Ciascun  ciclomotore  e'  individuato nell'Archivio
          nazionale  dei  veicoli  di cui agli articoli 225 e 226, da
          una  scheda  elettronica, contenente il numero di targa, il
          nominativo  del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e di
          identificazione  di  tutti  i veicoli di cui, nel tempo, il
          titolare   della  targa  sia  risultato  intestatario,  con
          l'indicazione  della data e dell'ora di ciascuna variazione
          d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
          sono  inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
          i   trasporti   terrestri  a  fini  di  sola  notizia,  per
          l'individuazione del responsabile della circolazione.
              4.  Le  procedure e la documentazione occorrente per il
          rilascio   del   certificato   di  circolazione  e  per  la
          produzione   delle   targhe   sono  stabilite  con  decreto
          dirigenziale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  secondo  criteri  di  economicita' e di massima
          semplificazione.";
                c)  al  comma  6, le parole: "idoneita' tecnica" sono
          sostituite dalla seguente: "circolazione";
                d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
              "7.  Chiunque  circola  con un ciclomotore per il quale
          non  e'  stato rilasciato il certificato di circolazione e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
              8.  Chiunque  circola  con un ciclomotore sprovvisto di
          targa   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  euro  sessantacinque  a euro
          duecentosessantadue.
              9.  Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa
          non  propria  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove
          a euro seimilacentonovantasette.";
                e)  al  comma  10,  le  parole:  "un  contrassegno di
          identificazione"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "una
          targa";
                f)  i  commi  11,  12,  13  e  14 sono sostituiti dai
          seguenti:
              "11.    Chiunque    fabbrica   e   vende   targhe   con
          caratteristiche    difformi    da   quelle   indicate   dal
          regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
          suddette  targhe  e'  soggetto alla sanzione amministrativa
          del      pagamento     di     una     somma     da     euro
          millecinquecentoquarantanove             a             euro
          seimilacentonovantasette.
              12.  Chiunque  circola  con un ciclomotore per il quale
          non  e'  stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
          circolazione  per trasferimento della proprieta' secondo le
          modalita'   previste  dal  regolamento,  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          trecentoventisette   a   euro   milletrecentoundici.   Alla
          medesima   sanzione  e'  sottoposto  chi  non  comunica  la
          cessazione    della   circolazione.   Il   certificato   di
          circolazione  e'  ritirato immediatamente da chi accerta la
          violazione   ed   e'  inviato  al  competente  ufficio  del
          Dipartimento  per  i trasporti terrestri, che provvede agli
          aggiornamenti    previsti    dopo    l'adempimento    delle
          prescrizioni omesse.
              13.   L'intestatario   che   in  caso  di  smarrimento,
          sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
          della  targa  non  provvede, entro quarantotto ore, a farne
          denuncia  agli  organi di polizia e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  euro
          sessantacinque  a  euro  duecentosessantadue. Alla medesima
          sanzione  e'  soggetto  chi  non  provvede  a  chiedere  il
          duplicato  del certificato di circolazione entro tre giorni
          dalla suddetta denuncia.
              14.  Alle  violazioni  previste  dai  commi  5,  6  e 7
          consegue   la   sanzione  amministrativa  accessoria  della
          confisca  del  ciclomotore, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5
          e  6,  si  procede  alla distruzione del ciclomotore, fatta
          salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di
          polizia   stradale  che  ha  accertato  la  violazione,  di
          chiedere  tempestivamente  che sia assegnato il ciclomotore
          confiscato,   previo   ripristino   delle   caratteristiche
          costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
          fatto  salvo  l'eventuale risarcimento del danno in caso di
          accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
          violazione  prevista  dai com-mi 8 e 9 consegue la sanzione
          accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo per un
          periodo  di  un  mese  o,  in  caso  di  reiterazione delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI."».
              - Il  testo  vigente  dell'art. 6, comma 1, lettera e),
          del  decreto  legislativo  15  gennaio  2002, n. 9, recante
          disposizioni  integrative  e  correttive  del  nuovo codice
          della  strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22
          marzo   2001,  n.  85,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata e' il seguente:
                «e)  al  comma  2,  e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo:   "Il   Ministero   delle   infrastrutture  e  dei
          trasporti,   con   decreti   dirigenziali,   stabilisce  il
          procedimento   per   il   rilascio,  l'aggiornamento  e  il
          duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
          patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
          dei   certificati   di   abilitazione   professionale,  con
          l'obiettivo  della  massima semplificazione amministrativa,
          anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
          dei  comuni,  delle  autoscuole  di  cui all'art. 123 e dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264."».
              -  Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
          n.  9  del 2002, come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              «Art.  7  (Inserimento  dell'art.  126-bis  al  decreto
          legislativo  30 aprile  1992, n. 285). - 1. Dopo l'art. 126
          del   decreto   legislativo   30 aprile  1992,  n.  285,  e
          successive modificazioni, e' inserito il seguente:
              Art.  126-bis  (Patente  a  punti).  -  1. All'atto del
          rilascio  della  patente  viene  attribuito un punteggio di
          venti   punti.   Tale   punteggio,  annotato  nell'anagrafe
          nazionale  degli  abilitati alla guida di cui agli articoli
          225  e  226,  subisce  decurtazioni,  nella misura indicata
          nella  tabella  allegata,  a  seguito  della  comunicazione
          all'anagrafe  di  cui  sopra  della violazione di una delle
          norme  per  le quali e' prevista la sanzione amministrativa
          accessoria  della  sospensione  della patente ovvero di una
          tra  le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate
          nella   tabella   medesima.   L'indicazione  del  punteggio
          relativo  ad  ogni violazione deve risultare dal verbale di
          contestazione.
              1-bis.  Qualora  vengano  accertate  contemporaneamente
          piu'  violazioni  delle  norme  di  cui  al comma 1 possono
          essere   decurtati   un   massimo  di  quindici  punti.  Le
          disposizioni  del  presente comma non si applicano nei casi
          in  cui  e'  prevista  la  sospensione  o  la  revoca della
          patente.
              2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
          violazione  che  comporta  la  perdita di punteggio, ne da'
          notizia,   entro  trenta  giorni  dalla  definizione  della
          contestazione   effettuata,  all'anagrafe  nazionale  degli
          abilitati  alla guida. La contestazione si intende definita
          quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  o siano conclusi i procedimenti
          dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
          siano  decorsi  i termini per la proposizione dei medesimi.
          Il   predetto   termine  di  trenta  giorni  decorre  dalla
          conoscenza  da  parte  dell'organo di polizia dell'avvenuto
          pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
          proposizione   dei   ricorsi,   ovvero   dalla   conoscenza
          dell'esito  dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione deve
          essere   effettuata   a   carico   del   conducente   quale
          responsabile   della   violazione;   nel  caso  di  mancata
          identificazione  di  questa  la  segnalazione  deve  essere
          effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
          lo   stesso   non  comunichi,  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  all'organo  di  polizia  che  procede,  i  dati
          personali  e  della patente del conducente al momento della
          commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
          una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un su
          delegato  e'  tenuto  a  fornire  gli stessi dati, entro lo
          stesso  termine,  all'organo  di polizia che procede. Se il
          proprietario  del  veicolo omette di fornirli, si applica a
          suo  carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La
          comunicazione  al  Dipartimento  per  i trasporti terrestri
          avviene per via telematica.
              3.  Ogni  variazione  di  punteggio  e' comunicata agli
          interessati  dall'anagrafe  nazionale  degli abilitati alla
          guida.  Ciascun  conducente puo' controllare in tempo reale
          lo  stato  della  propria patente con le modalita' indicate
          dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
              4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
          punteggio  non  sia  esaurito,  la  frequenza  ai  corsi di
          aggiornamento,   organizzati  dalle  autoscuole  ovvero  da
          soggetti   pubblici   o  privati  a  cio'  autorizzati  dal
          Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri,  consente  di
          riacquistare  sei  punti.  Per i titolari di certificato di
          abilitazione  professionale  e  unitamente di patente B, C,
          C+E,   D,   D+E,   la   frequenza  di  specifici  corsi  di
          aggiornamento  consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
          l'attestato  di  frequenza  al  corso deve essere trasmesso
          all'ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri
          competente     per    territorio,    per    l'aggiornamento
          dell'anagrafe  nazionale  dagli  abilitati  alla guida. Con
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          sono     stabiliti    i    criteri    per    il    rilascio
          dell'autorizzazione,   i   programmi   e  le  modalita'  di
          svolgimento dei corsi di aggiornamento.
              5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
          al  comma  6,  la  mancanza,  per il periodo di due anni di
          violazioni  di  una norma di comportamento da cui derivi la
          decurtazione  del  punteggio,  determina l'attribuzione del
          completo  punteggio  iniziale,  entro  il  limite dei venti
          punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
          mancanza,  per  il periodo di due anni, della violazione di
          una  norma  di  comportamento da cui derivi la decurtazione
          del  punteggio,  determina  l'attribuzione di un credito di
          due punti, fino a un massimo di dieci punti.
              6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
          patente  deve  sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
          cui  all'art.  128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri  competente per territorio, su
          comunicazione  dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
          guida,  dispone  la  revisione  della  patente di guida. Il
          relativo  provvedimento, notificato secondo le procedure di
          cui  all'art.  201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
          titolare  della  patente  non  si  sottoponga  ai  predetti
          accertamenti   entro   trenta  giorni  dalla  notifica  del
          provvedimento  di revisione, la patente di guida e' sospesa
          a  tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
          ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri. Il
          provvedimento  di  sospensione  e'  notificato  al titolare
          della  patente  a  cura degli organi di polizia stradale di
          cui   all'art.   12,  che  provvedono  al  ritiro  ed  alla
          conservazione del documento.».
              -  Il  testo vigente dell'art. 18, comma 3, del decreto
          legislativo  n. 9 del 2002, come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              «3.  L'art.  116, comma 13-bis, del decreto legislativo
          30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni,  introdotto dall'art. 6 del presente decreto,
          entra in vigore il 1° luglio 2004.».
              - Per  il  testo  degli  articoli  119,  129  e 130 del
          decreto legislativo n. 285 del 1992 si veda nei riferimenti
          normativi all'art. 2.
              - Per  il  testo  degli  articoli 170 e 180 del decreto
          legislativo  n.  285  del  1992  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 3.
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  327  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
          della strada), come modificato dalla presente legge:
              «Art. 327 (Art. 119 cod. str.) (Requisiti relativi agli
          arti  e  alla  colonna vertebrale, per il conseguimento, la
          conferma  e  la  revisione  della  patente  speciale  delle
          categorie  A,  B,  C  e  D).  -  1.  Coloro  che presentino
          minorazioni  anatomiche  o funzionali a carico degli arti o
          colonna  vertebrale  possono  conseguire  o  confermare  la
          validita'  o  essere  sottoposti  a revisione della patente
          speciale  di  categoria  A,  B,  C e D, purche' la relativa
          funzione  possa essere vicariata o assistita con l'adozione
          di   adeguati   mezzi  protesici  od  ortesici  o  mediante
          adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
              2.  Sulla  base  delle direttive impartite dal comitato
          tecnico  di  cui  all'art.  119,  comma  10, del codice, la
          funzionalita'    delle    protesi    e   delle   ortesi   o
          l'individuazione  degli  adattamenti deve essere verificata
          dalla commissione medica locale.
              3.  L'efficienza  delle  protesi  e  delle  ortesi deve
          essere   attestata   dal   costruttore  con  certificazione
          rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla
          commissione che procede all'accertamento.
              4.   L'efficienza   degli   adattamenti  dovra'  essere
          verificata  al  momento  del collaudo del veicolo presso un
          ufficio   provinciale   della   Direzione   generale  della
          M.C.T.C.,   sulla  base  di  dichiarazione  rilasciata  dal
          costruttore   attestante   la  corrispondenza  ad  un  tipo
          approvato.
              5. (abrogato).
              6.   La  commissione  medica  locale  nel  valutare  la
          possibilita'  del rilascio di patenti speciali ai portatori
          di  piu'  minorazioni  relative  a  piu'  organi o apparati
          considera  lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e
          puo'  fissare  un  periodo  di  validita'  minore di quello
          massimo previsto dall'art. 126 del codice.».
              -   Il   testo   vigente  dell'art.  4,  comma  1,  del
          decreto-legge  20 giugno  2002,  n.  121,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, recante:
          Disposizioni  urgenti  per  garantire  la  sicurezza  nella
          circolazione  stradale  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata e' il seguente:
              «1.   Sulle   autostrade  e  sulle  strade  extraurbane
          principali  di  cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B, del
          decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, gli organi di
          polizia  stradale di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo
          decreto  legislativo,  secondo  le  direttive  fornite  dal
          Ministero   dell'interno,   sentito   il   Ministero  delle
          infrastrutture   e  dei  trasporti,  possono  utilizzare  o
          installare  dispositivi  o  mezzi  tecnici di controllo del
          traffico,    di    cui   viene   data   informazione   agli
          automobilisti,  finalizzati al rilevamento a distanza delle
          violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
          142,   148  e  176  dello  stesso  decreto  legislativo,  e
          successive  modificazioni.  I  predetti dispositivi o mezzi
          tecnici  di  controllo possono essere altresi' utilizzati o
          installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere
          C  e  D,  del citato decreto legislativo, ovvero su singoli
          tratti  di  esse,  individuati  con  apposito  decreto  del
          prefetto ai sensi del comma 2.».